Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 943 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10081-2013 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGENENT BANK SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Dott. P.M. in qualità di quadro Direttivo,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO, 186,

presso lo studio dell’avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO AGENDE che ha incorporato la NICOLA IMMOBILIARE SRL in persona

del legale rappresentante pro tempore M.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BUJANI ERMANNO, BUJANI UMBERTO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

M.F., F.G., M.A., FI.FR.,

M.R., M.N., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI SAVONA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROCCO SARDO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

EREDI N.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 498/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;

udito l’Avvocato SCALETTA FABRIZIO GIORGIO per delega;

udito l’Avvocato ROCCO SARDO;

udito l’Avvocato UMBERTO BUJANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

F.M. che ha concluso per l’accoglimento;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Capitalia, quale mandataria della Banca di Roma s.p.a., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Mondovì, A., F. e M.N., Fi.Fr., M.R., N.L. e F.G., nonchè la s.r.l. Nicola Immobiliare, chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., alcuni atti di compravendita compiuti dai convenuti.

Si costituirono in giudizio i convenuti, ponendo in via preliminare una serie di eccezioni e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale, accertato il difetto di legittimazione attiva della s.p.a. Unicredit, incorporante la s.p.a. Capitalia, quale mandataria della Banca di Roma s.p.a., dichiarò inammissibile la domanda e condannò la Banca al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla s.p.a. Unicredit Credit Management Bank, quale mandataria della s.p.a. Aspra Finance, e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 19 marzo 2012, ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale – dopo aver richiamato il complesso svolgimento del giudizio di primo grado e, in particolare, l’ordinanza del 7 gennaio 2008 con la quale il Giudice istruttore aveva invitato la società attrice a “completare e/o mettere in regola gli atti e documenti di causa, nonchè per l’eventuale costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza” che attiene alla legittimazione la questione “se il diritto controverso possa essere fatto valere in giudizio dall’attore oppure da un terzo”, mentre “è questione di merito quella inerente la sussistenza del diritto o l’effettiva titolarità dello stesso”. Pertanto, a fronte della specifica eccezione dei convenuti, “incombeva alla parte attrice provare la propria legittimazione attiva”.

Nel caso di specie, i convenuti avevano eccepito che il diritto di credito in forza del quale era stata proposta la domanda di revocatoria non era in capo alla “nuova” Banca di Roma s.p.a., asseritamente mandante della s.p.a. Capitalia (nuova denominazione della “vecchia” Banca di Roma s.p.a.), ma era rimasto in capo a quest’ultima in quanto tale credito era già “in sofferenza” al momento della cessione, dato che l’originaria debitrice (Milanostampa s.p.a.) aveva pagato alla data del 10 luglio 2002 solo una delle dieci rate previste per il finanziamento di 23 miliardi di vecchie lire. Ha aggiunto la Corte torinese che, per espressa pattuizione tra la “vecchia” Banca di Roma e la “nuova” Banca di Roma s.p.a., i crediti in sofferenza erano esclusi dalla cessione, così come risultava anche dall’atto notarile prodotto in giudizio; e la documentazione addotta dalla parte appellante a contestazione dell’effettiva qualificazione del credito come credito in sofferenza era stata negativamente valutata dal Tribunale, con un giudizio che la Corte d’appello ha dichiarato di condividere in toto.

Ad ulteriore conferma della circostanza secondo cui il credito era da ritenere ancora in capo alla s.p.a. Capitalia stava il fatto che quest’ultima, con lettera del 6 novembre 2002, successiva al conferimento di azienda, aveva comunicato ai fideiussori (convenuti in questo giudizio) la risoluzione del finanziamento ed aveva preteso il pagamento del debito non in qualità di mandataria, bensì “affermandosi titolare del credito”. D’altra parte, anche dal piano di riparto predisposto dai Commissari straordinari della debitrice Milanostampa s.p.a. risultava che il credito in questione era stato attribuito alla s.p.a. Capitalia e non alla nuova Banca di Roma, poi divenuta s.p.a. Unicredit.

Ha infine osservato la Corte subalpina che il fatto che la s.p.a. Aspra Finance fosse divenuta titolare dei crediti sia della nuova Banca di Roma che della s.p.a. Capitalia non modificava i termini del problema, posto che la confusione tra il preteso titolare del credito (la nuova Banca di Roma s.p.a.) e la mandataria Capitalia s.p.a. non poteva sanare a posteriori la mancanza di legittimazione ad causam, poichè il giudizio era stato intrapreso da chi non ne aveva il potere.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso la s.p.a. Unicredit Credit Management Bank con atto affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Milanoagende, in qualità di incorporante la s.r.l. Nicola Immobiliare, mentre con altro separato ed unico controricorso resistono A., F. e M.N., Fi.Fr., M.R. e F.G..

La s.r.l. Milanoagende ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2697 e 2698 c.c., degli artt. 81, 99, 100, 110 e 116 c.p.c., nonchè carente, contraddittoria ed illogica motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

Osserva la società ricorrente che la legittimazione dell’originaria parte attrice sussisteva pacificamente, come dalla documentazione prodotta in sede di merito. La questione preliminare affrontata nella sentenza riguarderebbe, in realtà, non la legittimazione bensì la titolarità del rapporto; ne consegue che l’onere della prova doveva ritenersi a carico dei convenuti, tenuti a dimostrare il difetto di titolarità.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione delle norme in tema di mandato.

Secondo la società ricorrente, l’effettiva titolarità del rapporto sarebbe stata pienamente dimostrata. A tale scopo, il motivo richiama i vari passaggi societari: mutamento della denominazione della società Minghetti Finanziaria in Nuova Banca di Roma (7 marzo 2002); mutamento della denominazione della Nuova Banca di Roma in s.p.a. Banca di Roma (14 maggio 2002); aumento di capitale della Nuova Banca di Roma tramite l’unico socio Banca di Roma s.p.a., che conferisce alla Nuova Banca di Roma l’intero ramo d’azienda bancaria (1 luglio 2002); mutamento della denominazione della Banca di Roma in Capitalia s.p.a. (1 luglio 2002); fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredito italiano s.p.a. (Unicredit) in data 1 ottobre 2007; cessione dei crediti da Unicredit s.p.a. ad Aspra Finance s.p.a. e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella s.p.a. Unicredit Credit Management Bank. Per espressa pattuizione, la Banca di Roma aveva conferito il proprio ramo d’azienda in Capitalia s.p.a. con esclusione dei rapporti in sofferenza; sul punto si osserva che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che il rapporto oggetto del presente giudizio potesse essere qualificato come in sofferenza. L’eventuale iniziale carenza di interesse sarebbe irrilevante, in quanto lo stesso era comunque sussistente nel momento della decisione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1398, 1399, 1703, 1704 e 1711 c.c., in tema di mandato.

Ribadite una serie di considerazioni già svolte nei motivi precedenti anche in ordine alla sofferenza del credito in questione, la società ricorrente osserva che la s.p.a. Capitalia aveva agito quale mandataria della Banca di Roma, dimostrando di non essere titolare in proprio del credito. Tuttavia, anche ipotizzando l’esattezza della ricostruzione compiuta dalla Corte d’appello, sussisterebbe la ratifica avvenuta sia in primo che in secondo grado, poichè la società oggi ricorrente (Unicredit Credit Management Bank) è subentrata in tutte le posizioni giuridiche attive e passive.

Oltre alla violazione di legge in tema di ratifica, vi sarebbe poi anche quella in materia di mandato. Ed infatti, premesso che la s.p.a. Capitalia era titolare di un mandato con rappresentanza, in virtù di procura, ove anche vi fosse stato un comportamento del mandatario esorbitante dai limiti del mandato (art. 1711 c.c.), vi sarebbe stata comunque la ratifica, sicchè nessun difetto di legittimazione era ipotizzabile.

4. I primi tre motivi, che assumono un ruolo centrale nel ricorso in esame, devono essere trattati congiuntamente in quanto, sia pure con prospettive diverse, si concentrano tutti sul medesimo problema, cioè quello della effettiva posizione della s.p.a. Capitalia e poi della Banca Unicredit nella promozione dell’azione revocatoria originaria. Detta questione, in verità, è stata l’unica trattata in entrambi i giudizi di merito, poichè sia il Tribunale che la Corte d’appello sono pervenuti alla medesima conclusione, e cioè che vi fosse il difetto di legittimazione attiva della s.p.a. Unicredit, incorporante la s.p.a. Capitalia, la quale aveva cominciato la causa nella qualità di mandataria della s.p.a. Banca di Roma.

I problemi posti vanno esaminati singolarmente.

4.1. La prima questione che il ricorso pone riguarda la presunta confusione che Corte di merito avrebbe compiuto tra titolarità e legittimazione, soprattutto là dove la sentenza afferma, come si è già visto, che a fronte della specifica eccezione dei convenuti, “incombeva alla parte attrice provare la propria legittimazione attiva”.

Osserva in proposito questo Collegio che la censura è priva di fondamento.

Costituisce infatti pacifica affermazione nella giurisprudenza di questa Corte – sostanzialmente ribadita dalla pronuncia 16 febbraio 2016, n. 2951, delle Sezioni Unite – quella per cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, mentre il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall’attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che, anche ammettendo (in via di mera ipotesi, non verificata) che la sentenza impugnata abbia fatto confusione tra titolarità e legittimazione, l’unica conseguenza che se ne potrebbe trarre ai fini processuali attiene all’onere della prova, poichè il difetto di titolarità attiene al merito e deve essere provato da chi lo eccepisce, sicchè nel nostro caso sarebbe stato onere degli originari convenuti fornire la prova sul punto.

Tale distinzione, tuttavia, si rivela nella specie priva di conseguenze, perchè i convenuti hanno prodotto documentazione che la Corte d’appello, con una valutazione ampiamente motivata e priva di contraddizioni o vizi logici, ha analizzato e ritenuto idonea a dimostrare che il credito fatto valere in giudizio “non era in capo alla “nuova” Banca di Roma s.p.a. (asserita mandante di Capitalia s.p.a., nuova denominazione della “vecchia” Banca di Roma s.p.a.) ma era rimasto in capo alla vecchia Banca di Roma s.p.a., ovvero in capo a Capitalia s.p.a., che avrebbe dovuto agire in giudizio in proprio e non (espressamente) quale mandataria della “nuova” Banca di Roma s.p.a.”. Ogni ipotetico errore in tema di onere della prova, pertanto, è superato dalla concretezza della motivazione resa dal Giudice di merito e dal fatto che la prova positiva della fondatezza dell’eccezione è stata ritenuta sussistente.

4.2. La seconda questione che il ricorso pone (terzo motivo) riguarda la presunta ratifica successiva che conseguirebbe alla circostanza per cui l’odierna ricorrente, cioè la s.p.a. Unicredit Credit Management Bank, è “subentrata in tutte le posizioni giuridiche attive e passive” (ricorso, p. 49); per cui, trattandosi nella specie di mandato con rappresentanza, la corretta applicazione degli artt. 1703, 1704, 1711, 1398 e 1399 c.c. avrebbe dovuto condurre la Corte di merito, ipotizzando il compimento di un atto che esorbita dai limiti del mandato, a ritenere applicabile la disciplina della ratifica.

Osserva il Collegio che anche tale doglianza, quando non inammissibile, è comunque priva di fondamento.

Occorre rilevare, innanzitutto, che la sentenza impugnata non ha affrontato questo profilo, il che è coerente con la circostanza per cui dal contenuto dell’odierno ricorso non emerge che il punto sia stato effettivamente posto all’esame della Corte di merito; da ciò si deduce che la censura è probabilmente inammissibile per la sua novità.

Ad ogni modo, ove pure così non fosse, mentre è pacifico che la giurisprudenza di questa Corte ammette che la ratifica dell’operato del falsus procurator possa avvenire anche tramite l’atto di citazione in giudizio, o comunque con un comportamento processuale idoneo (v. la sentenza 3 giugno 2015, n. 11453, e l’ordinanza 18 marzo 2015, n. 5343), il caso in esame è diverso. La s.p.a. Capitalia, infatti, non ha agito quale rappresentante senza potere, bensì quale mandataria della Banca di Roma, cioè in base ad un mandato con rappresentanza; tant’è che lo stesso ricorso è costretto a richiamare l’art. 1711 c.c., sul comportamento del mandatario che ecceda dai limiti del mandato, il che pone una questione palesemente non coerente con l’intera linea difensiva seguita nei gradi merito. Ed è evidente che l’assenza di potere in capo al mandante, accertata dalla Corte di merito, rendeva privo di potere anche il mandatario.

4.3. La terza questione che il ricorso pone riguarda il profilo della successiva confusione tra i vari istituti di credito le cui posizioni sarebbero tutte confluite nella Aspra Finance, il che renderebbe irrilevante l’eventuale iniziale carenza di interesse da parte della s.p.a. Capitalia.

Anche questo rilievo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha correttamente osservato, con una motivazione rispetto alla quale nulla vi è da aggiungere, che la carenza iniziale di legitimatio ad causam non può essere sanata dalla successiva confusione venutasi a determinare, a seguito delle molteplici successioni per incorporazione e/o fusione tra istituti di credito, tra la società che ha intrapreso l’odierno giudizio quale mandataria e la società mandante. D’altra parte, la società che ha agito in giudizio l’ha fatto nella qualità di mandataria, in tal modo riconoscendo di non essere titolare del credito; nè è pensabile che il titolo in base al quale si agisce possa essere modificato mentre il giudizio è già in corso.

4.4. Ritiene questa Corte, peraltro, a completamento di quanto fin qui osservato, che le osservazioni critiche contenute nel ricorso circa la sussistenza o meno della condizione di credito in sofferenza relativamente al credito in questione – elemento di decisiva importanza, posto che i crediti in sofferenza erano esclusi dalla cessione e rimanevano, quindi, in capo alla vecchia Banca di Roma – non può essere oggetto di ulteriore e diversa valutazione in questa sede. La Corte torinese, infatti, ha compiuto sul punto la propria valutazione esaminando tutti i documenti prodotti ed è pervenuta alla convinzione, puntualmente motivata, secondo cui il credito della Banca era da ritenere in sofferenza e, come tale, escluso dalla cessione. Ogni doglianza sul punto, perciò, si risolve nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

E’ appena il caso di aggiungere, poi, che il ricorso non contesta alcune ulteriori ma significative argomentazioni di contorno che la Corte d’appello ha utilizzato per pervenire alle sue conclusioni: da un lato, il fatto che Capitalia s.p.a. agì in proprio con lettera del 6 novembre 2002 (v. sentenza, pp. 14-15) chiedendo alla società Milanostampa l’adempimento, affermandosi titolare del credito; dall’altro, il fatto che il credito fu ammesso al passivo della s.p.a. Milanostampa come credito di Capitalia s.p.a. e non della nuova Banca di Roma. Elementi questi, entrambi, che appaiono come indici sicuri dell’effettiva consapevolezza, in capo a Capitalia s.p.a., del fatto che il credito nei confronti della società Milanostampa era un credito proprio, non transitato alla nuova Banca di Roma.

4.5. Consegue dal complesso di tutte queste argomentazioni che i primi tre motivi di ricorso non sono fondati.

5. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 1704 c.c. in tema di mandato.

Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nell’applicazione delle norme sul mandato, trattandosi nella specie di mandato con rappresentanza.

6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 77 e 81 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto i giudici di merito la carenza di legittimazione attiva.

7. Le considerazioni già svolte a proposito dei primi tre motivi sono sufficienti a respingere anche le censure dei motivi quarto, quinto e sesto, che costituiscono una sostanziale ripetizione delle precedenti, sia pure sotto una veste giuridica apparentemente diversa.

8. Rileva la Corte, infine, che l’esito del presente giudizio, sfavorevole per la società ricorrente, rende superfluo l’esame della preliminare eccezione, formulata in entrambi i controricorsi, circa presunti vizi inerenti la non completa integrazione del contraddittorio, questione ormai priva di un effettivo interesse.

9. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi Euro 20.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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