Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9429 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9429 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 15855-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

VULCANO DEI LAMPADARI SRL in persona del Liquidatore
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso

la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato CHIARINI PICONE CONCETTINA con

Data pubblicazione: 30/04/2014

studio in PORTO EMPEDOCLE VIA AGRIGENTO 14 (avviso
postale) giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 42/2007 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 15/06/2007;

udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VOLPE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Sicilia , con sentenza 15.6.2007 n. 42, ha

illegittimo l’avviso di rettifica avente ad oggetto la determinazione della maggiore IVA
dovuta dalla società per l’anno d’imposta 1997 in relazione ad operazioni di cessione di
beni, presunte ai sensi dell’art. 53co1 Dpr n. 633/72, in conseguenza di illegittima
applicazione dei criteri previsti dall’art. 59co4 del Dpr n. 917/1986 (vecchio TUIR) per
la svalutazione delle rimanenze di magazzino.
I Giudici territoriali ritenevano che l’Amministrazione finanziaria fosse sì legittimata a
richiedere alla società la maggiore IVA liquidata sulla differenza tra il “valore unitario
medio” previsto dall’art. 2426co1 n.1) c.c. e dall’art. 59co4 vecchio TLTIR ed il minore
ammontare del “valore normale medio” (ovvero del presunto realizzo al valore di
mercato) applicato alle rimanenze ed appostato in bilancio dalla società, ma che -nella
fattispecie concreta- l’Ufficio finanziario aveva errato a formulare la pretesa con
riferimento all’anno d’imposta 1997, in quanto la delibera assembleare della società
adottata il 30.4.1997 si riferiva alla approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1996
e dunque nel corrispondente periodo d’imposta 1996 risultava essersi verificato il
presupposto impositivo sui cui si fondava la pretesa fiscale, circostanza confermata
indirettamente dal distinto avviso di rettifica ai fini IRPEG ed ILOR, notificato in data
14.12.2001, nel quale correttamente la rettifica veniva effettuata sull’imponibile esposto
nella dichiarazione dei redditi dell’anno 1996.

Avverso tale sentenza non notificata ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle
Entrate deducendo due motivi ai quali resiste con controricorso la società eccependo
anche la inammissibilità del ricorso.
1
RG n. 15855/2008
ric. Ag.Entrate cNulcano Lampadari s.r.l.

st.
C
Stefa Oìieri

accolto parzialmente l’appello proposto da Vulcano dei Lampadari s.r.l. dichiarando

Motivi della decisione

1. La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di procura ad
litem è manifestamente infondata alla stregua del consolidato principio di diritto
enunciato da questa Corte secondo cui nell’ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa

singoli giudizi, l’ente rilasci uno specifico mandato all’Avvocatura medesima, ne’ che
questa produca il provvedimento del competente organo dell’ente recante
l’autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a
norma dell’art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si
applica il secondo comma dell’art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello
Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede
senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il
mandato speciale, purché consti la loro qualità (cfr. ex multis : Corte cass. Sez. U, Sentenza
n. 484 del 21/07/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 11573 del 09/05/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 6228
del 13/03/2013. Con specifico riferimento alle Agenzia fiscali : Corte cass. Sez. U, Sentenza n.
23020 del 15/11/2005; id. Sez. U, Sentenza n. 3116 del 14/02/2006; id. Sez. U, Sentenza n. 3118
del 14/02/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 4950 del 28/03/2012).

2. La eccezione di inammissibilità del ricorso è invece fondata in relazione alla
violazione degli artt. 366 e 366 bis c.p.c..

2.1 Con il primo motivo la Agenzia fiscale deduce il vizio di omessa motivazione ex
art. 360co 1 n. 5 c.p.c. in punto di accertamento dell’anno di competenza in cui si sarebbe
verificato il presupposto impositivo legittimante la pretesa della maggiore IVA.

2.2 Il motivo deve essere dichiarato inammissibile non avendo assolto la parte
ricorrente all’onere, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (norma
2
RG n. 15855/2008
ric. Ag.Entrate cNulcano Lampadari s.r.l.

Cons.
Stefano O i ri

degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai

applicabile ratione temporis), della chiara indicazione del fatto controverso in relazione
al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione: tale adempimento integra un “quid pluris” rispetto alla illustrazione del
motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del
ricorso stesso, e dunque non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art.

rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto
ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al
ricorrente (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
11019 del 19/05/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 5858 del 08/03/2013).

2.3 Nel merito il motivo è comunque manifestamente infondato. L’assunto della
Agenzia fiscale secondo cui il maggiore valore da attribuire alle rimanenze anno 1996 si
tradurrebbe in un maggior valore delle giacenze iniziali anno 1997 sicchè si
determinerebbe un incremento della disponibilità di merce della società contribuente,
incremento che giustificherebbe la presunzione di cessione di beni in evasione d’imposta
nell’anno 1997, è privo di qualsiasi logica.
Le modifiche determinate dalla rivalutazione o svalutazione delle rimanenze di
magazzino, infatti, incidono tanto sulla voce attiva dello stato patrimoniale (art. 2424co1
c.c. ATTIVO lett. C-Attivo circolante, I-Rimanenze) quanto sul conto economico (art. 2425co1
c.c. lett. A-Valore della produzione, n. 2-prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati; lett.

B-Costi della produzione, n. 11-materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)

con la

conseguenza che le variazioni di valore delle rimanenze, appostate in bilancio,
modificando il risultato di esercizio e quindi il reddito d’impresa, producono effetti
anche sulla base imponibile da considerare ai fini della applicazione delle imposte dirette
(nella specie IRPEG ed ILOR, in ordine alle quali l’Ufficio ha notificato in data 14.12.2001 alla
società avviso di rettifica), ma non determinano anche variazioni delle “quantità” dei beni –

raggruppati per categorie- presenti nel magazzino (prodotti finiti o semilavorati; materie
3
RG n. 15855/2008
ric. Ag.Entrate cNulcano Lampadari s.r.l.

Cons. ks
Stefano O ivieri

366 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata

a

prime destinate al ciclo produttivo), presupposto di fatto al quale si collega in via esclusiva

la presunzione legale “juris tantum” di cessione di beni senza fattura stabilita dall’art.
53co 1 Dpr n. 633/72 (“Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita’,

comprese le sedi secondarie,

filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, ne’ presso i suoi
rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la

comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o altro titolo non traslativo della proprietan e che ha ricevuto successiva

disciplina negli artt. 1 e 2 del Dpr 10.11.1997 n. 441.
Incontestato, peraltro, che la variazione in diminuzione del valore delle rimanenze è
stata disposta con delibera assembleare in data 30.4.1997 approvativa del bilancio
societario relativo all’esercizio dell’anno 1996, riesce difficile comprendere come la
ipotizzata evasione IVA debba riferirsi all’anno 1997 in cui i beni -sebbene immodificati
nelle “quantità” delle unità materialmente giacenti in magazzino nell’anno 1996 e nel
successivo anno 1997- verrebbero asseritamente ad essere ceduti, anzichè al precedente
anno 1996 in cui si è verificata la contestata “sottovalutazione” delle rimanenze ed al
quale si riferisce anche la rettifica del reddito d’impresa effettuato dallo stesso Ufficio
finanziario ai fini delle maggiori imposte a titolo IRPEG ed ILOR dovute dalla società
per il medesimo anno 1996.
In ogni caso appare del tutto incongruente la applicazione dello schema logico
presuntivo (come ritiene la CTR) od ancora insussistente la prova storica diretta (come
invece sostiene l’Agenzia fiscale) a supporto della effettuazione di operazioni di
cessione senza fattura nel corso dell’anno 1997: altro è infatti la omessa
contabilizzazione di ricavi che implica la reale effettuazione di operazioni economiche
imponibili, altro invece la stima inesatta del valore di prodotti e materie prime che
fornisce una mera proiezione di futuri ricavi e che esclude, pertanto, l’attualità della
prestazione di beni e servizi erogati sul mercato. L’erronea indicazione di tale stima, in
quanto riferita al conto economico, potrà -come si è visto- incidere sulla determinazione
4
RG n. 15855/2008
ric. Ag.Entrate cNuicano Lampadari s.r.l.

Cd
st.
Stefano O vieri

produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o

.

lla base reddituale imponibile, ma non certo sulla violazione dell’obbligo di emissione
di fattura e del versamento dell’IVA per operazioni di cessione non attualmente eseguite
e proiettate nel futuro.

2.4 Ne segue che il motivo deve ritenersi totalmente infondato oltre che carente nel
requisito di autosufficienza, non risultando neppure chiaro se l’avviso di rettifica IVA

fatto della sentenza di appello, peraltro in contrasto con la indicazione risultante dalla intestazione e
con l’argomento svolto al punto B della motivazione della medesima sentenza, da cui emerge che la
pretesa fiscale avrebbe ad oggetto l’anno 1997), ovvero debba invece riferirsi all’anno

d’imposta 1997, come sembrerebbe sostenere nella esposizione del motivi di ricorso la
Agenzia fiscale: risulta evidente che, in difetto della necessaria trascrizione del
contenuto dell’avviso di rettifica, di cui la parte ricorrente era onerata, il motivo di
ricorso va incontro anche alla pronuncia di inammissibilità per violazione del requisito
di specificità ex art. 366co l n. 4) c.p.c.

3. Anche il secondo motivo con il quale l’Agenzia deduce il vizio di violazione degli
artt. 2697co2 , 2702 e 2709 c.c., in relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c. è inammissibile in
quanto
– la esposizione del motivo 1-non consente di individuare quale statuizione della
sentenza viene impugnata; 2-ipotizza un errore nella argomentazione logica posta
dalla CTR a sostegno del “decisum”, ma non indica quale sia l’errore; 3-ipotizza
una “presunzione di prova” a favore della Amministrazione finanziaria, non
contrastata dalla CTR che avrebbe “fondato il proprio convincimento in modo
illegittimo su dati e fatti solo in parte completi, non argomentati e comunque non
provati”, ma non indica quali siano i dati e fatti inesattamente valutati dal Giudice

di merito

5
RG n. 15855/2008
ric. Ag.Entrate cNulcano Lampadari s.r.l.

C
Stef

est.
livieri

oggetto del presente giudizio debba riferirsi all’anno 1996 (come indicato nella premessa in

nel quesito di diritto la Agenzia ricorrente indica, quali norme di diritto violate,
l’art. 2702 c.c. (secondo cui le dichiarazioni contenute in una scrittura privata fanno piena
prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta) e l’art. 2709 c.c.
(secondo cui le scritture contabili delle imprese commerciali fanno prova contro
l’imprenditore), tuttavia non individua quali siano i documenti rilevanti ai fini

degli indicati effetti probatori, risultando in tal modo impedita la funzione da

legittimità, dalla mera lettura del quesito inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale
sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr. Corte cass.
Sez. L, Sentenza n. 8463 del 07/04/2009 ), non potendo essere desunto od integrato il
quesito di diritto dal contenuto del motivo poiché in un sistema processuale, che
già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione
denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.,
introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, consiste proprio
nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed
autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata
e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione
nomofilattica della Corte di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20409
del 24/07/2008 ; id. Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011)

anche a volere integrare tale lacuna, individuando i documenti nel bilancio di
esercizio dell’anno 1996 e nel verbale di assemblea del 30.4.1997, il quesito di
diritto si palesa manifestamente incoerente rispetto alla “ratio decidendi”, atteso
che, da un lato, non ha costituito questione controversa nel giudizio di merito la
riferibilità agli organi societari del bilancio approvato e della delibera assunta a
verbale; dall’altro la CTR ha ritenuto illegittima la pretesa fiscale in quanto
formulata in relazione ad esercizio di bilancio (1997) in cui non si era verificato il
presupposto impositivo, compiutamente realizzatosi -secondo i Giudici di meritonel precedente anno d’imposta 1996: ne segue che la CTR non ha fatto alcuna
6
RG n. 15855/2008
ric. Ag.Entrate cNulcano Lampadari s.r.l.

Con
Stefano li ieri

ricondursi al quesito di diritto che è quella di far comprendere alla Corte di

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 13 1 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

errata applicazione della presunzione “juris tantum” di cui all’art. 2709 c.c. (nè
l’Agenzia peraltro indica quale sia la prova a sfavore della società, desumibile dalle scritture
contabili) ma ha risolto la controversia in base all’accertamento dell’errore

commesso dall’Ufficio finanziario nella individuazione temporale del presupposto
impositivo (non è dato poi comprendere come da una frase estrapolata -sembra- dal
verbale assembleare di approvazione del bilancio 1996, secondo cui dalla operazione la

idonei a provare l’assunto della Agenzia ricorrente).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente
condanna del’Agenzia fiscale ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle
spese del presente giudizio che liquida in € 7.500,00 per compensi, € 150,00 per esborsi,
oltre gli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio 21.1.2014

società avrebbe ricavato un guadagno, possano individuarsi fatti sfavorevoli alla società

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA