Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9429 del 21/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12003-2009 proposto da:
FUTURA S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, viale DI VILLA PAMPHILI n. 59, presso lo studio
dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato D’OITAVIO OTTAVIO per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, anche quale mandatario
della Società di cartolizzazione dei crediti Inps (S.C.C.I.),
elettivamente domiciliato in ROMA, via della FREZZA n. 17, presso
l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso
dell’avvocato MARITATO LELIO, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NOMOS S.P.A. (già UNIRISCOSSIONI S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 21/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 19/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l’Avvocato SALAFIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Renato FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con due separati ricorsi al giudice del lavoro di Pordenone Futura s.r.l. proponeva opposizione a due cartelle esattoriali, emesse da Uniriscossioni spa per contributi omessi maturati a favore dell’INPS ed accertati con un verbale ispettivo elevato a carico di detta opponente a seguito dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con tale S.R..
Costituitosi l’Istituto e riunite le cause il giudice accoglieva le opposizioni ritenendo insussistente il rapporto subordinato.
Proposto appello dall’INPS, la Corte di appello di Trieste con sentenza 22.1-19.2.09 accoglieva l’impugnazione con riferimento a detta dipendente, rigettando la pretesa contributiva relativa ad altra posizione impropriamente dedotta in causa. Quanto alla S. rilevava che gli elementi acquisiti nell’istruttoria deponevano per la natura subordinata del rapporto, così smentendo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti.
Proponeva ricorso per cassazione Futura s.r.l., deducendo: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che l’INPS non avrebbe soddisfatto l’onere probatorio a suo carico e che la Corte di merito nel disattendere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non avrebbe motivato il suo accertamento basandosi solo su deduzioni prive di fondamento probatorio, ignorando l’indeterminatezza tipica del contratto in questione; 2) carenza di motivazione in quanto il giudice di merito avrebbe posto a base del suo accertamento anche l’affermazione che la dipendente non prese mai visione dei bilanci e dei rendiconti dell’impresa, così confondendo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il contratto di associazione in partecipazione e ponendo a base del suo accertamento un erroneo presupposto giuridico.
Si difendeva con controricorso l’INPS. Nessuna difesa spiegava Equitalia Nomos s.p.a. subentrata a Uniriscossioni spa.
Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.
Ha depositato memoria la ricorrente.
A tale impostazione con la memoria parte ricorrente non contrappone ulteriori considerazioni di diritto, limitandosi a valutazioni attinenti al merito della controversia.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS, mentre nulla deve statuirsi nei confronti Equitalia Nomos s.p.a., che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore dell’INPS, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a..
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010