Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9429 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1663-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3933/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata

il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI di CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di G.S., quale socio della Magazzini Tuttintimo snc (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 3933/17/2014, depositata in data 18/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso, per IRPEF ed addizionali dovute, in relazione all’anno 2001, a titolo di maggior reddito di partecipazione nella società conseguente alla rettifica del reddito d’impresa della Magazzini Tuttintimo (con notifica a quest’ultima di accertamento per maggiori IRAP ed IVA in relazione al medesimo anno d’imposta), – è stata confermata la decisione di primo grado (n. 381/09/2009 della C.T.P. Catania), che aveva accolto il ricorso del contribuente, sotto il profilo pregiudiziale della decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertatrice, in conformità a quanto separatamente deciso nei riguardi della società partecipata, con sentenza confermata in appello, nell’anno 2012.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e L. n. 289 del 2002, art. 10 non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto della proroga biennale disposta da quest’ultima disposizione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ed, indirettamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 37 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, per omessa pronuncia su motivi di appello attinenti alla fondatezza della pretesa impositiva.

2. Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario.

Dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Risulta, nella specie, dagli atti, che, nel giudizio di secondo grado, le posizioni di società e soci, nell’impugnazione dei diversi atti impositivi, sono rimaste distinte ed hanno avuto decisioni separate.

3. Per tutto quanto sopra esposto, pronunciando su ricorso, va cassata la decisione impugnata e dichiarata la nullità del giudizio di 2^ grado, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame a contraddittorio integro con gli altri soci e la società.

Atteso il rilievo d’ufficio della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parli le spese del giudizio di merito d’appello e del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del giudizio di 2^ grado, con rinvio alla C.T.R. della SICILIA in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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