Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9428 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5267-2016 proposto da:

PROFINS SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI, 66, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO LEO, (Studio Leo Libroia e Associati) che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3442/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Profins s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’avviso di accertamento relativo ad Ires ed Irap dell’anno di imposta 2003, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo. In particolare, il Giudice di appello riteneva legittimo l’accertamento impugnato, in quanto l’Amministrazione finanziaria non era decaduta dal relativo potere, trovando applicazione l’istituto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

In ordine alle sanzioni, la C.T.R. rilevava che i giudici di primo grado avevano correttamente considerato la gravità del meccanismo fraudolento posto in essere dalla Società e dai suoi soci.

Avverso la sentenza ricorre la Società affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 laddove la C.T.R. aveva confermato la ripresa a tassazione malgrado la stessa fosse intervenuta ben oltre lo spirare degli ordinari termini decadenziali, non essendo operante l’istituto del “raddoppio dei termini” per più ordini di ragioni, prime fra tutte la prescrizione del reato ipotizzato.

1.1. La censura è infondata. Ai fini del raddoppio dei termini in questione, per come disposto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24, convertito nella L. n. 248 del 2006, che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2 bis (nei testi applicabili ratione temporis), non è necessaria l’effettiva presentazione della denuncia (nè tanto meno la produzione di questa in giudizio).

Come, infatti, statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 247/2011), l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicchè “il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale” ed “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”. Questa Corte, poi, in recente pronuncia (Cass. n. 26037/2016), ha così statuito, chiarendo come devono essere correlati tra loro i successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015: “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2 non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2 disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015”.

In riferimento, poi, alla specifica questione relativa all’eventuale prescrizione del reato questa Corte ne ha affermato l’irrilevanza statuendo che ai fini del solo raddoppio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice, rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e l’intervenuta prescrizione del reato non e di per se stessa d’impedimento all’applicazione del termine raddoppiato per l’accertamento, proprio perchè non rileva ne l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, ne la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. n. 20043/2015)

Alla luce di tutti i superiori principi, privo di pregio appare, allora, il rilievo, proposto in ricorso e ribadito dalla ricorrente in memoria, relativo all’inconferenza della notizia di reato trasmessa dalla DP (OMISSIS) di Milano si presentava più correttamente sussumibile nella fattispecie astratta di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3rispetto alla quale, tuttavia, non risultavano superate le soglie di punibilità.

Ed invero, alla luce dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello in ordine al riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, la diversa qualificazione dei fatti, effettuata dalla ricorrente è ininfluente.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7 per avere la C.T.R. confermato l’applicazione delle sanzioni amministrative nella misura dei massimi edittali malgrado essa Società avesse evidenziato sin dal primo grado di giudizio la risibilità delle violazioni contestate, la collaborazione prestata dai soci/dipendenti; le piccole dimensioni dell’azienda; la mancanza di precedenti per violazioni tributarie.

2.1. La censura, è infondata. A fronte del chiaro dettato legislativo, la motivazione resa dalla C.T.R. – la quale ha ritenuto la sanzione irrogata nella misura massima giustificata dalla gravità della violazione accertata e del meccanismo fraudolento posto in essere dalla società e dai suoi soci, – non incorre nella dedotta violazione di legge essendo evidente che tali circostanze siano state ritenute implicitamente prevalenti sulle altre.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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