Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9427 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28124/2009 proposto da:

COMUNE DI VILLA DI BRIANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5,

presso lo Studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato QUARTO Antonio, giusta procura a margine

dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

D.C.F., D.C.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 767/09 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE – Sezione Distaccata di AVERSA, depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Il Comune di Villa di Briano ha proposto istanza di regolamento di competenza contro gli Avvocati D.C.F. e D. avverso l’ordinanza del 12 novembre 2009 (comunicata il 26 successivo ed emessa nel giudizio iscritto al n.r.g. 767 del 2009), con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, investito da esso ricorrente dell’opposizione, qualificata sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che dell’art. 617 c.p.c., avverso un precetto per il pagamento della somma di Euro 474,43 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2114 del 2002, emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del Giudice di Pace di Aversa, avanti al quale ha rimesso le parti, sull’assunto che l’opposizione dovesse qualificarsi alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in quanto deducente l’inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14, convertito nella L. n. 30 del 1997, nonchè la non debenza di una parte della somma, profili entrambi riconducigli a quel tipo di opposizione.

Gli intimati non hanno resistito.

p. 2. Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – L’istanza di regolamento di competenza appare innanzitutto tempestivamente proposta nel termine decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza impugnata, riguardo alla quale è stato prodotto il relativo biglietto di cancelleria.

L’istanza deve ritenersi fondata e dovrebbe essere dichiarata la competenza sull’intera controversia, cioè sia sull’opposizione all’esecuzione sia sull’opposizione agli atti, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, sulla base dei principi di diritto affermati dalle decisioni (Cass. (ord.) nn. 16355, 16356, 16357, 16358, 16359, 16360, 16361, 16362, 16363 e 16364 del 2010), che la Corte ha già reso all’adunanza del 5 luglio 2010 nei seguenti termini: Poichè la norma dell’art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell’art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell’esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all’esecuzione, di competenza per valore – quanto al merito – di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell’ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate”.

p. 2. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.

Ciò, sulla base del principio di diritto enunciato nella relazione.

Il giudizio andrà riassunto davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Al giudice di merito è rimesso la decisione sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, davanti al quale le parti sono rimesse anche per le spese del procedimento di regolamento di competenza, con termine per la riassunzione di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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