Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9427 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12839/2019 proposto da:

E.H., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonio Barone, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 961/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

E.H., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Napoli, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di avere abbandonato il Paese perchè la sua famiglia era povera ed egli doveva provvedere a mantenerla.

Il Tribunale, ritenuto che dal racconto emergevano vicende di tipo privato non valutabili alla luce della normativa invocata, ha escluso la ricorrenze dei presupposti per alcuna delle forme di protezione richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: 1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis, in quanto, il Tribunale non avrebbe adeguatamente attivato il potere istruttorio ufficioso necessario per acquisire la conoscenza della situazione soci/politica del Paese di origine del richiedente; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 11, per avere escluso il Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato sulla circostanza che il richiedente era fuggito perchè “coinvolto in una disputa violenta per il possesso di un pezzo di terreno coltivabile”, circostanza che involgeva una questione di carattere privato, (così indicato in ricorso – fol. 4); 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per avere il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, a fronte di una situazione di violenza indiscriminata presente in molte zone del Senegal, come desumibile dalle fonti internazionali; 4) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale disatteso la domanda di protezione umanitaria senza specifica motivazione e trascurando le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, derivanti dalla situazione socio/politica del Paese e dal deterioramento delle condizioni di rispetto dei diritti umani.

1.2. Il ricorso va respinto.

2.1. Il primo motivo è inammissibile. La questione circa la mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione è priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso del richiedente (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè volto a criticare una statuizione di cui non vi è riscontro nel decreto impugnato, avendo il Tribunale affermato che il richiedente era un migrante economico, alla ricerca di fonti di sostentamento per sè e la famiglia.

2.3. Il terzo motivo è infondato perchè il Tribunale ha esaminato le fonti internazionali, di cui dà conto (COI 2017/2019), mentre la censura è formulata in maniera del tutto generica ed astratta, senza alcun riferimento specifico al contenuto decisivo di fonti internazionali tempestivamente indicate.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente non affronta e non confuta, tantomeno in modo puntuale e specifico, l’affermazione del Tribunale circa l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria nella situazione rappresentata; il ricorrente propone una critica astratta relativamente all’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Invero, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione; Cass. n. 9304 del 2/4/2019; cfr. pure, ora, Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019, in motivazione); inoltre il richiedente non ha nemmeno censurato il mancato riconoscimento dell’integrazione sociale in Italia.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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