Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9426 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 22/05/2020), n.9426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2153/2015 R.G. proposto da:

S.A., rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Giovanni Sanna (PEC giovannibietro.sanna.ordineavvocatisv.it) con

domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte Suprema di

cassazione in Roma;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

Tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 5/6/14 depositata il 21/07/2014, notificata il 7 ottobre

2014; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

del 18/12/2019 dal Consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto

l’appello del contribuente e per l’effetto confermato la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA ed IRAP 2005;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la contribuente con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; il Riscossore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sulla preliminare questione della rimessione in termini dell’impugnazione dell’avviso di accertamento;

– il motivo è inammissibile;

– invero, a fronte alla doglianza di omessa pronuncia su questione che non risulta affrontata nella sentenza gravata, era onere del ricorrente trascrivere l’atto o indicare il locus processuale nel quale detta questione era stata posta, onde porre la Corte in grado di verificarne la tempestiva proposizione ed escluderne la novità;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, nonchè dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per non avere la CTR rimesso in termini la contribuente per consentire alla stessa, pregiudicata dalla inerzia del proprio professionista che non vi aveva provveduto ancorchè incaricato, di impugnare l’avviso di accertamento, senza valutare ai fini di concedere detta remissione la circostanza dell’indebita protrazione del procedimento oltre i termini di legge;

– il motivo è infondato;

– in primo luogo, la circostanza relativa all’asserito inadempimento del professionista delegato all’impugnazione dell’avviso di accertamento è del tutto rilevante non solo difettando in atti qualsiasi prova del conferimento del mandato in tal senso, ma risultando del tutto priva di rilevanza se non nei rapporti tra contribuente e professionista; anche a sostenere l’esistenza di tal inadempimento, esso infatti non si riverbera in alcun modo sui termini per l’impugnativa dell’avviso di accertamento;

– tale atto infatti è comprensivo dell’avvertimento al contribuente che in difetto di impugnativa, esso si consoliderà definitivamente rendendo inoppugnabile la pretesa, a nulla rilevando nelle relazioni tra Erario e contribuente gli asseriti comportamenti omissivi di altri;

– parimenti priva di rilevanza, sempre quanto al rispetto dei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, è l’ulteriore circostanza relativa alla prosecuzione del contraddittorio di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, c.d. accertamento con adesione, oltre al termine previsto per l’impugnazione dell’avviso di accertamento;

– come è noto, il termine di sessanta giorni previsto per il ricorso di fronte alla CTP è termine processuale, previsto a pena di decadenza dal potere di impugnazione; conseguentemente non è generalmente prevista nè consentita alcuna sospensione di detto termine nè da parte dell’Amministrazione, nè da parte del giudice tributario;

– neppure invero trova applicazione, come sostiene il ricorrente, l’istituto della c.d. “remissione in termini”;

– certamente va premesso che il Collegio non dubita che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., (anche come sostituito dalla norma generale di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2), sia senz’altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno di quanto attengano al rito civile, nell’ottica della tutela delle garanzie difensive e dell’attuazione del giusto processo;

– esso quindi certo opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse (così Cass. 8715/2014). E tuttavia vanno caso per caso nel merito scrutinate le circostanze fattuali invocate dalla contribuente a giustificazione causale dell’essere tale parte non riuscita a coltivare in modo tempestivo il giudizio; – ebbene, la CTR sia pur sinteticamente, nel ritenere qui inapplicabile la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ha in sostanza, e correttamente quanto all’interpretazione ed applicazione del diritto, negato che potesse ascriversi valore di causa impeditiva ai fattori allegati e addotti, in quanto giuridicamente estranei ad una nozione di non imputabilità per come voluta dal sistema processuale tributario. Invero, la ricorrente si è limitata a rinviare al generico inadempimento del difensore al mandato, senza in alcun modo documentare ma solo proclamando il conferimento dello stesso in modo formale, tempestivo e completo della messa a disposizione degli elementi atti a sostenere la difesa, oltre che l’accettazione del medesimo da parte dell’officiato;

– si tratta quindi di un’interpretazione di richiamo meramente soggettivo, inammissibilmente ricomprensiva di ogni prospetto di negligenza della parte stessa e come tale del tutto estranea alla latitudine oggettiva e dunque di controllabilità che la disposizione pretende, costituendo la remissione in termini invocata una deviazione eccezionale dalla regola comune della perentorietà del termine ad impugnare, assoggettata per tale ragione ad interpretazione selettiva;

– e d’altronde, nemmeno con riguardo a circostanze impeditive ancor più personali alla parte la giurisprudenza di legittimità ha mostrato di indulgere verso una dilatazione del difetto di non imputabilità, allorchè si è deciso che la parte che non si sia appunto costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 294 c.p.c., quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perchè tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione (Cass. 7/2014);

– per il caso qui in esame, si può anche ribadire come la situazione di impossibilità dell’esercizio del diritto di difesa da un lato appare circoscritta alla sola persona del tecnico investito del mandato e dall’altro nemmeno è stata meglio illustrata con riguardo al grado di ipotizzata assolutezza impeditiva e all’epoca di conseguimento di essa;

– il terzo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 91,112, 346 c.p.c., per avere erroneamente la CTR condannato il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in difetto dei presupposti processuali;

– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere in ricorso le istanze delle parti stese in atti quanto alle spese e le conseguenti statuizioni del giudice di primo grado sul punto;

– pertanto, il ricorso è integralmente rigettato;

– la soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, da parte del ricorrente principale.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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