Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9426 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8139/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA,

58, presso lo studio dell’avvocato PIERVANNI ANDREOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCIUMBATA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1401/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che C.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica e liquidazione riguardante la compravendita di un terreno per l’anno 2007; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di rettifica e liquidazione conteneva l’enunciazione chiara e precisa del metodo utilizzato e dei parametri di riferimento applicati per la determinazione del maggior valore commerciale del terreno compravenduto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il C. lamenta violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7 e violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ignorato la necessità di allegare all’avviso di accertamento gli atti richiamati, mentre l’atto impugnato sarebbe stato privo degli atti comparativi, a cui pure si faceva riferimento; che, col secondo, il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in considerazione i limiti edificatori incidenti sull’immobile, nel senso di limitarne il valore;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il ricorso va respinto;

che il primo motivo è infondato;

che, in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 5, n. 6914 del 25/03/2011); che la valutazione della CTR, che ha richiamato i parametri adottati dall’Ufficio, (fra cui la continua espansione edilizia dell’area interessata) aggiungendo, inoltre, che “il valore indicato nell’atto di compravendita è inferiore a quello di mercato per altre zone urbanistiche E del Comune di Cropani” nonchè al valore agricolo di altri terreni colà ubicati, è dunque in linea con i predetti principi;

che il secondo motivo è inammissibile;

che, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014); che, in tal senso, come afferma lo stesso ricorrente, la CTR non ha omesso la motivazione sulla valutazione dell’immobile, ma ha arrestato “il ragionamento giuridico sull’aspetto afferente la potenzialità edificatoria dell’area”: i giudici di secondo grado hanno dunque assolto il minimo motivazionale richiesto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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