Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9426 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11277/2019 proposto da:

M.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Maiorana, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Roma, via

dei Portoghesi 12, costituita ai soli fini dell’eventuale

partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma

1;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 141/19,

depositata il 30 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 141, depositata in data 30.1.2019 nella controversia iscritta al RGN 141/2019, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto da M.O., cittadino del (OMISSIS), confermando l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona ex art. 702 bis c.p.c., in data 30.1.2018, con la quale era stata a sua volta rigettata l’impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Ancona attraverso la quale gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) e umanitaria.

In particolare, il richiedente ha reso noto di aver abbandonato il Paese di origine (Bangladesh) per fuggire a causa delle minacce di morte ricevute dal suo datore di lavoro, che lo aveva anche fatto arrestare, a seguito del suo impoverimento e della perdita del terreno e dell’abitazione della propria famiglia, situazione di pericolo alimentata anche da contrasti con famiglie agiate del posto; infine, giungeva in Italia dopo un passaggio in Libia ove aveva subito violenze senza essere retribuito per il lavoro svolto.

– Avverso la decisione in data 29.3.2019 il richiedente ha notificato ricorso, affidato a cinque motivi, che illustra con memoria, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo il ricorrente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella condizione di pericolosità e di violenza generalizzata in Bangladesh, l’omessa consultazione e valutazione delle fonti informative e l’errata applicazione dell’onere della prova.

– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’errato o omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente, oltre che l’omessa valutazione delle prove nonchè delle fonti citate e riportate.

– Con il terzo motivo il ricorrente censura – ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine; il motivo, oltre che la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, denuncia effettuata anche per l’omesso esame delle fonti informative attualizzate e per l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

– Con il quarto motivo il ricorrente deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti in conseguenza dell’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni del paese di origine del ricorrente, idonee a determinare una ipotesi di motivazione apparente.

– Con il quinto motivo il ricorrente deduce – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5 – l’avvenuta esclusione da parte della Corte d’appello dell’applicazione al ricorrente della protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè dell’art. 19 del D.Lgs. ult. cit. che vieta l’espulsione dello straniero allorquando possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, oltre che l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., tenuto anche conto del suo inserimento in Italia.

– Invertendo l’ordine di trattazione proposto in ricorso, dev’essere esaminato prioritariamente il quarto motivo in quanto, benchè non menzioni espressamente il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta con chiarezza l’apparenza della motivazione e dunque la nullità della sentenza. Il motivo è infondato, in quanto il fatto processuale non è omesso in sentenza, ove viene anche identificata la domanda su cui la Corte d’appello è chiamata a pronunciarsi, e il giudice d’appello espone con adeguata precisione il fatto come riferito dal richiedente e, in generale, articola una motivazione controllabile nel suo iter logico (cfr Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 2014) tale da soddisfare la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017).

– Il primo, secondo, terzo e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono destituiti di fondamento. A differenza di quanto ritenuto dal richiedente in ricorso e da ultimo nella memoria autorizzata, la Corte d’appello ha assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria con riferimento alle condizioni del Paese di origine (Bangladesh), richiamando quanto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la puntuale e aggiornata ricostruzione socio politica operata dal giudice di primo grado cui ha fatto rinvio e le fonti internazionali di riferimento ivi citate, come era sua facoltà per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. nn. 17839/19, 17842/19 richiamate da ultimo in 21026/20). Ciò è confermato dal fatto che la Corte d’appello prende in carico l’allegazione di violazione dei diritti inviolabili dell’uomo e di situazione di instabilità socio-politica del Paese, vagliandole e non condividendola. Tale statuizione è argomentata, con riferimenti circostanziati al racconto del richiedente, anche avuto riguardo tanto alla richiesta di protezione umanitaria. Nè sussiste un pari obbligo di cooperazione con riferimento alle lett. a) e b) allorquando, come nel caso di specie, alla ritenuta e motivata assenza di credibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020) si aggiunga il fatto le censure non sono individualizzate.

– Orbene, gli accertamenti in fatto operati dalla Corte d’appello e sopra sintetizzati, che implicano anche l’esercizio di reperimento di informazioni d’ufficio, adempimento esercitato già in primo grado e ribadito dalla sentenza impugnata nel quadro dei poteri devolutivi del giudice di appello, non sono superati dalle deduzioni contenute nei motivi in esame e ulteriormente elaborati in memoria ma, in sintesi, alle statuizioni in fatto adottate dal giudice di appello viene semplicemente contrapposta una ricostruzione opposta secondo cui vi sarebbero serie compressioni di diritti fondamentali a danno del richiedente, deduzioni tuttavia non sup-portata da allegazioni in fatto circostanziate.

– Va al proposito ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, è sì disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, ma presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura richiesta, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (cfr. quanto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11096 del 19/04/2019 e, quanto all’umanitaria, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136-01), al fine di contrastare gli specifici accertamenti in fatto a sè sfavorevoli operati dalla Corte d’appello. Nel caso di specie manca tale presupposto ed è carente l’allegazione circostanziata, sia con riferiemnto al Paese di origine, Bangladesh, sia circa la deduzione sulle violenze subite in Libia, Paese di passaggio per arrivare in Italia.

– Quanto all’ulteriore aspetto dell’inserimento su cui insiste da ultimo il quinto motivo a pag. 31 del ricorso, in ragione del rinnovo del permesso di soggiorno e del lavoro svolto per almeno tre anni (al momento del deposito del ricorso) in Italia, va escluso che l’inserimento sociale possa di per sè rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, il quale pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).

Più in generale ai fini della protezione unitaria – poi negata – la Corte d’appello ha anche compiuto un accertamento in fatto comparando la vulnerabilità personale del richiedente in Italia con quella nel Paese di origine, tenendo conto del fatto che egli è giovane, non ha problemi di salute, ha piena capacità lavorativa e in Bangladesh gode di legami parentali significativi, avendo ancora la madre in grado accoglierlo, ed infine il giudice d’appello ha escluso l’esistenza di stabile inserimento nel tessuto sociale dello Stato italiano.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e nessun provvedimento va adottato sulle spese, in presenza di mera costituzione del Ministero, senza svolgimento di effettive difese. Nessuna statuizione dev’essere adottata dalla Corte in conseguenza dell’eventuale ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020, Rv. 657953-01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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