Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9425 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27804-2008 proposto da:

M.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, via

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARINCI FRANCO

e BIAVATI PAOLO per procura speciale a margine del ricorso;

-ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE STUDIO CURA TUMORI (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, via FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ABIGNENTE ANGELO per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25267/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

uditi gli Avvocati CARINO, BIAVATI e ABIGNENTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. M.D.A. ed altri sanitari vertenti, con ricorso al giudice del lavoro di Napoli, impugnavano il licenziamento disciplinare loro irrogato dall’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori “(OMISSIS)”, di cui erano stati dipendenti in qualità di medici. Rigettata la domanda e proposto appello, la Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione ritenendo che l’Istituto, osservato il principio dell’immediatezza nella contestazione degli addebiti, correttamente aveva irrogato la sanzione disciplinare ai sensi del ccnl 1994-97 e non del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Il M. ed altri con separati ricorsi chiedevano la cassazione della sentenza con otto motivi. Notificato controricorso dall’Istituto e presentata memoria dal M., la Corte di cassazione riuniva i ricorsi e con sentenza 4.12.07 n. 25267 rigettava le impugnazioni.

Per quanto qui rileva, la Corte riteneva esattamente precisati i fatti oggetto dell’incolpazione ed esattamente valutata la loro gravità. I fatti si erano svolti tra il (OMISSIS) ed erano legati da unicità di scopo, il che consentiva di unificare il regime procedimentale e sanzionatolo, riportandolo al contratto collettivo sopra menzionato; tale incensurabile ed esatto accertamento costituiva idoneo fondamento per l’irrogazione della sanzione espulsiva.

La Corte riteneva inammissibile la produzione di una sentenza penale, allegata alla memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dal M., non essendo la stessa diretta a dimostrare nè la nullità della sentenza impugnata, nè l’inammissibilità del controricorso ex art. 372 c.p.c.. Escludeva, inoltre, che la sentenza – sulla base della descrizione fattane dal difensore della parte in sede di discussione orale – contenesse un giudicato esterno che ne giustificasse la produzione in cassazione.

2. Proponeva ricorso per revocazione il M. premettendo che: a) nelle more del giudizio di cassazione, dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, si era concluso con l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste” il processo penale a suo carico, avente ad oggetto imputazione coincidente con l’incolpazione disciplinare; b) la sentenza conclusiva di tale processo, depositata il 10.10.05 e passata in giudicato il 24.2.06, dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione, era stata depositata nella cancelleria della Corte assieme alla memoria sopra indicata ed aveva dato luogo alle valutazioni sopra sintetizzate.

Tanto premesso, il ricorrente, proponeva quattro motivi di revocazione:

2.1) Errore di fatto ex ari. 391 bis c.p.c.. Il Collegio di legittimità sarebbe incorso in errore di fatto avendo fondato il suo giudizio sull’erroneo convincimento che i fatti in causa fossero stati accertati in modo “accurato” e “incensurabile” nelle fasi di merito, mentre invece l’indagine penale aveva accertato che quei fatti non furono mai posti in essere. Tale errore sarebbe stato originato dalla mancata considerazione e valutazione sia della sentenza penale della Corte d’appello, sia delle memorie depositate ex art. 378 c.p.c., le quali avevano fornito compiuta argomentazione circa il valore dirimente della sentenza stessa.

La produzione di una sentenza, invece, non è assimilabile alla produzione di un documento, costituendo essa un atto normativo che la Corte potrebbe conoscere anche in base alla mera allegazione in ragione della sua pubblicità; l’errore di fatto consisterebbe, pertanto, nel non aver il Collegio preso in esame la sentenza e nel non aver valutato le argomentazioni contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. e, soprattutto, nell’aver dato per scontati i fatti come accertati dal giudice di merito.

2.2) Rilevanza pregiudicale del giudicato penale all’interno della decisione del procedimento disciplinare – La sentenza impugnata, trincerandosi dietro il rilievo formale dell’inammissibilità ex art. 372 c.p.c. e della mancata pertinenza della sentenza penale quale giudicato esterno, avrebbe letto le risultanze di merito ignorando il panorama giuridico in cui si era mosso il procedimento disciplinare, atteso che la pregiudizialità del procedimento penale imporrebbe che le sue risultanze debbano essere considerate in ogni stato e grado dell’impugnazione del provvedimento disciplinare dinanzi al giudice civile.

2.3) Rilevanza della sentenza penale della Corte d’appello quale giudicato esterno nel giudizio di cassazione – La tesi sostenuta, previo l’accoglimento di una interpretatorie conforme a Costituzione dell’art. 372 c.p.c., art. 653 c.p.p. e art. 2909 c.c., è che il giudicato penale, all’interno del procedimento civile di impugnazione della sanzione disciplinare, debba essere considerato quale “giudicato esterno”, come tale rilevabile anche ex officio dal giudice di legittimità.

2.4) Qualificazione del giudicato penale quale documento inammissibile ex ari. 372 c.p.c.. – La sentenza penale che ha ad oggetto gli stessi fatti del procedimento disciplinare, le cui conseguenze sono impugnate di fronte al giudice del lavoro, può essere prodotta anche in sede di legittimità senza incorrere nella preclusione di cui all’art. 372 c.p.c., di modo che costituirebbe errore di fatto ai fini della revocazione quello consistente nel non aver preso in considerazione una sentenza penale con le caratteristiche indicate, di cui sia stata effettuata allegazione e produzione con memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difendeva con controricorso l’Istituto ” (OMISSIS)”.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Ha depositato memoria il ricorrente.

11 ricorso è inammissibile, non sussistendo i presupposti per procedere alla richiesta revocazione per le ragioni di seguito sintetizzate.

3. Il ricorrente con lo strumento della revocazione intende, innanzitutto, contestare la statuizione del Collegio decidente in punto di inammissibilità della produzione della sentenza penale, ove è testualmente detto che “la produzione della sentenza penale da parte del ricorrente M., che l’allega alla sua memoria presentata ex art. 378 c.p.c., non è ammissibile poichè lo stesso ricorrente non ne sostiene l’attitudine a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del controricorso (art. 372 c.p.c.)”.

La contestazione è, tuttavia, diretta contro la decisione adottata in punto di inammissibilità della produzione della sentenza penale e non contro la erronea percezione di dati di fatto costituenti presupposto della domanda, il che rende la censura inammissibile.

Infatti, è noto che l’errore di fatto consiste nell’erronea percezione degli atti di causa e si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (v. per tutte Cass., S.u., 12.6.97 n. 5303).

Quanto alla omessa valutazione delle argomentazioni contenute nella memoria, deve rilevarsi che la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto (come sopra individuato), che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso (giurisprudenza consolidata, v. per tutte se sentenze di questa Corte 24.4.06 n. 9533, 28.6.05 n. 13915 e 15.5.02 n. 7064), e ciò perchè l’attività interpretativa del giudice circa la domanda a lui sottoposta costituisce parte del giudizio stesso, quale sua imprescindibile premessa, e non è riconducitele al fatto.

Tali considerazioni a maggior ragione sembrano spendibili a proposito della censura rivolta alla (pretesa) erronea considerazione di un atto meramente illustrativo quale la memoria.

4. Ad integrazione di queste valutazioni già formulate dal consigliere relatore, il Collegio osserva l’irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata dall’odierno ricorrente.

Sostiene costui che, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., quanto all’accertamento dei fatti, prevale la sentenza penale, configurandosi il rapporto tra giudicato penale e giudicato disciplinare in termini di pregiudizialità del primo rispetto al secondo, da affermare in ogni fase del procedimento disciplinare e nelle sue successive fasi di impugnazione, anche giudiziarie. Ne deriverebbe che il giudicato penale, quantunque “esterno”, se acquista rilievo nell’ambito di un procedimento privato – quale quello disciplinare, anche se datore di lavoro è la pubblica amministrazione – a maggior ragione dovrebbe acquistare rilievo nel procedimento civile giudiziario e, quindi, partecipe della stessa natura giurisdizionale del procedimento penale.

Sulla base di queste considerazioni, ribadendo l’erroneità del rifiuto della Corte di prendere in considerazione la sentenza penale, il ricorrente solleva questione di costituzionalità dell’art. 372 c.p.c., art. 653 c.p.p. e art. 2909 c.c. se interpretati nel senso della preclusione ad una rilevanza anche in sede di legittimità del giudicato penale sopraggiunto nel giudizio civile di impugnazione delle conseguenze disciplinari per gli stessi fatti oggetto del giudicato penale, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, e dell’art. 97 Cost., comma 1.

Al riguardo, deve considerarsi che per la giurisprudenza di questa Corte l’erronea presupposizione dell’esistenza (o dell’inesistenza) di un giudicato non può dar luogo all’errore di fatto revocatorio, atteso che il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione (o non interpretazione) non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche (Cass., S.u., 16.11.04 n. 21639, nonchè a sezioni semplici 25.6.08 n. 17443 e 2.4.07 n. 8220). Pertanto, l’esclusione dell’esistenza di un giudicato costituirebbe errore di diritto e non di fatto.

Ove, dunque, volesse darsi ingresso alla censura di incostituzionalità sopra indicata, dovrebbe ravvisarsene l’irrilevanza ai fini della decisione della presente impugnazione, in quanto se anche fosse affermata la particolare funzione del giudicato penale sottolineata dal ricorrente, la sua mancata considerazione costituirebbe pur sempre un errore di diritto e non anche di fatto del Collegio giudicante.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 4.000 (quattromila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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