Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9425 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7955/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2606/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

depositata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello di M.M. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro, per l’anno 2005;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che nessuna decadenza sarebbe stata ravvisabile nella condotta del contribuente, derivando il ritardo della produzione documentale non da sua inerzia, ma dall’inerzia della stessa P.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che col primo, l’Agenzia assume la violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe riformato la sentenza di primo grado sotto il profilo dell’accertamento della questione concernente la data in cui era stata formulata richiesta di rilascio del certificato (18 ottobre 2010), senza che quest’ultima fosse stata oggetto di gravame;

che, col secondo, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, tariffa D.P.R. n. 131 del 1986 e D.L. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5-ter, nonchè L. n. 604 del 1954, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: a fronte della circostanza, pacifica ed incontestata, concernente la produzione tardiva del certificato con la qualifica posseduta, la sentenza impugnata aveva ritenuto che lo stesso fosse sostanzialmente indifferente, al fine del riconoscimento del diritto all’agevolazione; che, col terzo, deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe mancato di esaminare il certificato prodotto in atti, dal quale sarebbe emerso che la richiesta era datata 18 ottobre 2010, nonostante la registrazione del contratto risalisse al 9 settembre 2005;

che l’intimato non ha resistito;

che il primo motivo è fondato;

che la data della richiesta del certificato da parte del contribuente era stata accertata dalla CTP nel 18 ottobre 2010 e non era stata oggetto di gravame, come ampiamente documentato dall’Agenzia ricorrente. Pertanto, non costituiva oggetto del thema decidendum devoluto al giudice di appello e la CTR non avrebbe potuto riconsiderarlo;

che anche il secondo ed il terzo motivo sono fondati; che risulta infatti dallo stesso certificato – riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione – che la richiesta alla Regione Puglia era stata inoltrata solo il 18 ottobre 2010, ossia oltre cinque anni dopo la registrazione dell’atto di acquisto, ed era dunque del tutto tardivo, per un fatto (l’intempestività dell’istanza) ovviamente ascrivibile al M.;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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