Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9425 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14577/2014 R.G. proposto da:

T.A. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Marina Bruni (PEC marina.bruni.avvocatilodi.it) e con

domicilio eletto presso l’avv. Alberto Donnini in Roma, p.zza S.

Andrea della Valle n. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 1613/08/14 depositata il 27/03/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

16/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarata la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2007;

– ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; (Ndr: testo originale non comprensibile).

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la CTR reso motivazione apparente;

– il motivo è fondato;

– la CTR ha fondato la propria decisione, quanto al merito della pretesa, sull’affermazione in forza delle quale “la sentenza appellata, con la sua motivazione, costituita da argomentazioni supportate da verifiche normative, fornisce una risposta puntale alle questioni di legittimità e di merito dibattute e, come tale, va confermata proprio perchè contiene gli elementi richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36, e dall’art. 132 c.p.c., n. 4. Tanto premesso, l’appello proposto dal contribuente deve essere rigettato”;

– questa Corte ritiene in via generale (tra le molte, vedasi Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019) che la sentenza d’appello può ben essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;

– ancora, si è analogamente ritenuto (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018) che anche in tema di processo tributario è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame; in applicazione del principio, si è annullata la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni;

– è evidente come nel presente caso la motivazione sia stata redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, quella di primo grado, senza averne minimamente riprodotto i contenuti mutuati e senza averli in alcun modo oggetto di un’autonoma valutazione critica, sia pur sintetica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio;

– pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

– i restanti motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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