Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9424 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9692/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI

Michele, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L’EDERA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante il Commissario Liquidatore Dott.

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI Francesco, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 310/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

CASTELLAMMARE DI STABIA, emessa il 14/04/2008, depositata il

24/04/2008; R.G.N. 897/RGAC/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato TASSONI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. conveniva, avanti al giudice di pace di Castellammare di Stabia, la Edera spa in l.c.a., la Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata per la regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, e G.R., chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito nel corso di un incidente stradale verificatosi fra un ciclomotore di sua proprietà, da lei condotto, ed il motociclo di proprietà del medesimo G., assicurato con l’Edera in bonis.

Si costituiva l’Edera spa in l.c.a. contestando l’avversa domanda.

Con sentenza depositata il 3.11.2003, il giudice di pace di Castellammare di Stabia dichiarava la domanda di C.A. improponibile e compensava le spese processuali.

Proponeva appello la C. lamentando che il giudice di primo grado aveva ingiustamente dichiarato prescritto il suo diritto e la sua carenza di legittimazione attiva a domandare i danni materiali del ciclomotore.

Si costituiva l’Edera spa in L.C.A. chiedendo la reiezione dell’appello.

Con sentenza n. 310 del 24.4.2008 il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellamare di Stabia, rigettava l’appello della C., che condannava al pagamento delle spese processuali del secondo grado.

Proponeva ricorso per cassazione C.A..

Resisteva con controricorso l’Edera s.p.a. in l.c.a..

Le parti presentavano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

C.A. denuncia “Error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione delle norme L. n. 990 del 1969, ex art. 18, art. 19, comma 1, lett. c, e comma 3, art. 22, L. n. 39 del 1977, art. 9, L. n. 738 del 1978, art. 8, comma 2, artt. 1221, 1324, 1389, 1392, 1399, 2043, 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 2943 c.c., u.c., artt. 166, 167, 311, 319 e 320 c.p.c., artt. 2, 24 e 111 Cost.; mancato o erroneo esame delle domande e delle conclusioni formulate; omessa pronuncia; nullità della sentenza e del procedimento; omessa e/o insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

In particolare la ricorrente critica il giudice del merito nel punto in cui ha dichiarato la sua domanda improponibile ritenendo che, essendo ella minorenne al momento della proposizione della domanda, non poteva conferire mandato al proprio legale per chiedere il risarcimento dei danni, per cui le raccomandate inviate alla s.p.a.

l’Edera in bonis non erano valide ai fini di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, nè efficaci ad interrompere la prescrizione.

Il motivo è infondato.

Per la cura degli interessi di un minore in relazione ai danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale occorre che l’incarico ad un legale sia conferito dai genitori, in base ad un mandato di carattere sostanziale, avente ad oggetto il compimento, in nome e nell’interesse del minore, di atti giuridici stragiudiziali. Detto mandato è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamente previste dall’art. 1722 cod. civ.) a produrre effetti anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di una causa di estinzione del mandato conferito) e sino a quando questi non lo revochi. Inoltre, la richiesta di risarcimento del danno, formulata in base al ridetto incarico, interrompe il corso della prescrizione, ancorchè formulata in un momento nel quale il danneggiato sia già divenuto maggiorenne (Cass., 10.6.2005, n. 12312).

Nel caso in esame occorre considerare che:

a) la minore età non è causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2942 c.c.;

b) il conferimento del potere rappresentativo da parte del minore ad un terzo costituisce atto improduttivo di effetti giuridici, essendo il minore privo della capacità di agire;

c) la richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22, proveniente da procuratore nominato dal minore e non dai genitori, non integra una valida richiesta nè può essere sanata con effetto ex tunc da parte del minore divenuto maggiorenne nel corso del giudizio dato che essa deve necessariamente precedere l’introduzione della lite.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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