Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9424 del 21/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9424
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23050-2008 proposto da:
R.A.;
– ricorrente –
contro
PIERONI S.A.S. DI MANZARI FRANCESCO & C. elettivamente
domiciliata in
ROMA, via GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato
ANGELETTI ALBERTO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4476/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Lavoro, depositata il 14/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l’Avvocato ANGELETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
R.A. proponeva ricorso contro la Pieroni s.a.s. di Manzari Francesco, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 4476/06 depositata il 14.6.07.
Ricevuta la notifica del ricorso, controparte a sua volta notificava e depositava controricorso.
Risultando dalla certificazione di cancelleria che il ricorso, notificato il 29.6.08, nel periodo 29.6-29.7.08 non era stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il consigliere relatore in data 24.2.09 depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c. e proponeva che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Il Collegio, tuttavia, rilevava che il ricorso risultava in realtà notificato una prima volta il 26.7.08 ed una seconda il 29.7,08 e che la certificazione di mancato deposito e non iscrizione rilasciata dalla Cancelleria centrale era riferita solo al periodo 29.6-29.7.08.
Considerato che ai fini delle determinazioni di cui all’art. 369 c.p.c. era necessario acquisire ulteriore certificazione per verificare se il deposito di uno o di entrambi i ricorsi fosse avvenuto nei venti giorni successivi alla loro notifica, con ordinanza del 13.7.09 il Collegio disponeva lo svolgimento di un’indagine ulteriore e rinviava la discussione a nuovo ruolo.
Acquisita ulteriore certificazione della Cancelleria centrale civile della Corte, il consigliere relatore con nuova relazione, comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito, ribadiva la proposta di improcedibilità.
Come sopra precisato i ricorsi notificati dal R. sono due e debbono essere riuniti. All’esito dell’indagine appena riferita, risulta che nel periodo compreso tra il 26.7.08 ed il 5.10.09 non è stato depositato ex art. 369 c.p.c. nè iscritto nessuno dei due ricorsi; pertanto, entrambi debbono essere dichiarati improcedibili.
Alla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna alle spese nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili. Condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010