Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9423 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7606/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1964/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di N.G. avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro, per l’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che il requisito soggettivo sarebbe sussistito in capo al N. – perchè comprovato dal certificato definitivo rilasciato nel termine triennale dall’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura e prodotto in giudizio – sicchè egli avrebbe avuto diritto al beneficio fiscale di cui alla L. n. 604 del 1954.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a ad un unico motivo, col quale l’Agenzia assume la violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, a fronte della circostanza, pacifica ed incontestata, concernente la produzione tardiva del certificato con la qualifica posseduta, la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che lo stesso fosse sostanzialmente indifferente, al fine del riconoscimento del diritto all’agevolazione;

che, d’altronde, l’omessa presentazione del certificato non sarebbe dipesa dal mancato rilascio dello stesso da parte dell’Amministrazione, ma dall’inerzia del contribuente, che non lo aveva prodotto nel termine di legge;

che l’intimato non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta devono produrre, a pena di decadenza dal beneficio, al momento della registrazione dell’atto lo stato di famiglia ed un certificato dell’ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1, 2, 3 della L. n. 604 del 1954, art. 2, ovvero una attestazione provvisoria della pendenza degli accertamenti per il rilascio; in questo caso, l’interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie (cfr. da ultimo Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 6-5, n. 25438 del 17/12/2015);

che i giudici della CTR non si sono attenuti ai predetti principi; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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