Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9423 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9423
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23787-2014 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. RIZZO 72,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO CELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI REHO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) MILANO, UFFICIO
TERRITORIALE MILANO (OMISSIS) – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NORD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 873/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
depositata il 19/02/2014; udita la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 873/2014 depositata il 19.2.2014, non
notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
che:
– R.G. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per Iva, per l’anno d’imposta 2008, nascente da controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.
– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Milano pronunciava sentenza con cui rigettava il ricorso.
– Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente; resistevano sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia Nord spa.
– La commissione tributaria regionale pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale rigettava il gravame.
– Per la cassazione di detta sentenza il contribuente propone ricorso affidato a due motivi.
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Equitalia Nord spa, intimata, non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., su un motivo di appello ritualmente dedotto (con il quale si era eccepita la compensazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., su un motivo ritualmente dedotto (nel quale si contestava la richiesta di Euro 28.387,54 per interessi sanzioni e altri compensi in cartella) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.”
– Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la CTR afferma che “L’appellante deduce infine, come emerge dallo stesso avviso bonario….., l’esistenza di un suo credito d’imposta diverso dall’IVA di Euro 67.773,00 di cui tuttavia non risulta essere stata chiesta la compensazione nè con il ricorso proposto in primo grado nè con il presente ricorso in appello”.
– Il motivo non è fondato.
– Parte ricorrente deduce omessa pronuncia in punto compensazione tra debiti e crediti, questione sollevata – a suo dire – in via di eccezione e diretta a provocare l’annullamento della cartella in contestazione.
La sentenza impugnata si sottrae alla dedotta censura, là dove si consideri che – al penultimo capoverso della motivazione – la stessa afferma che “L’appellante deduce, infine, come emerge dallo stesso avviso bonario inviatogli dall’Agenzia prima della iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di IVA, l’esistenza di un credito d’imposta diverso dall’IVA di Euro 67.773,00 di cui, tuttavia, non risulta essere stata chiesta la compensazione giudiziale nè con il ricorso proposto in primo grado nè con il presente ricorso in appello”. In buona sostanza, la CTR ha affermato che non v’è stata la compensazione in parola e non che – si badi – il credito non fosse sussistente: da ciò discende che l’error in procedendo denunciato con il primo motivo non sussiste.
– Con il secondo motivo il ricorrente muove analoga censura alla sentenza impugnata per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla contestazione della pretesa in punto interessi, sanzioni e altri compensi.
– Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita a riportare, nella presente sede, la doglianza come rappresentata in sede di appello, senza nulla precisare in ordine alla posizione assunta al riguardo nel giudizio di primo grado, così incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza
Conclusivamente, il primo motivo va rigettato, il secondo va dichiarato inammissibile.
PQM
Rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021