Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9422 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9422 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 23193-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ANAS SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato MAIONE
NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCARAMUZZINO PASQUALINO giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 30/04/2014

- controri corrente avverso la sentenza n. 91/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANT che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di iscrizione a ruolo effettuata dal Centro di Servizio delle II.DD. di Roma sulla base della
liquidazione ex art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione redditi mod. 770/97 per l’anno di imposta
1996 (ruolo emesso e reso esecutivo il 28-12-2000), il Concessionario del Servizio nazionale della
riscossione richiedeva all’ANAS SpA, con due diverse cartelle notificate il 10-5-2004, il pagamento di
euro 56.053,57 ed euro 78.186,94 a titolo di sanzioni ed interessi ex art. 13 d.lgs 471/1997 per

Con distinti ricorsi proposti dinanzi alla CTP di Roma la società sosteneva l’illegittimità delle
impugnate cartelle; in particolare deduceva: la sopravvenuta abrogazione delle relative disposizioni
impositive e sanzionatorie; la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposto delle cartelle ;
la decadenza del credito dell’Amministrazione per mancata notifica dei detti avvisi entro il termine (di
cui agli artt. 42 e 43 dpr 600/73) del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata
presentata la dichiarazione.
L’Ufficio, nel costituirsi osservava, tra l’altro, che le cartelle esattoriali non erano state precedute da
avviso di accertamento in quanto si riferivano ad iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis dpr 600/73 a seguito
di liquidazione della dichiarazione mod. 770, e che le imposte liquidate con detta modalità dovevano
essere iscritte in ruoli formati e consegnati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui era stata presentata la dichiarazione, senza che entro lo stesso termine fosse necessario notificare
la cartella al contribuente.
L’adita CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava; in particolare rilevava: che il richiesto debito di imposta si
riferiva ad una iscrizione a ruolo effettuata ex art. 36 bis e, come tale, non soggetta alla preventiva
emissione e notifica di avviso di accertamento; che le somme indicate nelle impugnate cartelle si
riferivano ad IRPEF 1996 ed erano relative a dichiarazioni presentate nel periodo 1994-1998; di
conseguenza, ai sensi dell’art. 9 L 448/98, i relativi ruoli dovevano essere resi esecutivi entro il 31-122000, come in realtà si era verificato.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’ANAS, rinnovando le doglianze già espresse in primo
grado, e, in particolare, evidenziando l’intervenuta decadenza, in quanto, in forza dell’art. 9 L 448/98, i
termini (per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e l’accertamento dei tributi, per
l’irrogazione delle sanzioni amministrative e per le relative iscrizioni a ruolo) che scadevano il 31-121998 erano stati prorogati al 31-12-1999.
Con sentenza depositata il 5-7-07 la CTR Lazio accoglieva l’appello della contribuente; in particolare la
CTR innanzitutto precisava che la controversia, per i termini sostanziali in cui era stata introdotta dalla
contribuente, involgeva preminentemente la sollevata questione della decadenza del credito vantato
dall’Amministrazione, e quindi i criteri di applicazione dell’art. 25 dpr 602/73 in punto di osserv

tardivo versamento di ritenute alla fonte.

dei termini ivi stabiliti; ciò posto, rilevava che l’art. 5 bis, lett. c) L. 156/2005, di conversione del di.
106/2005, con una disposizione di carattere transitorio emanata a seguito della pronuncia di
incostituzionalità del cit. art. 25 (Corte Costituzionale 280/2005), aveva stabilito -per le dichiarazioni
(quale quella in questione) presentate sino al 31-12-2001- che la notifica delle relative cartelle di
pagamento fosse effettuata, a pena di decadenza, entro il 31-12 del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un unico motivo;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 112 cpcrilevava che essa società aveva dedotto come motivo di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria la
mancata emissione dell’avviso di accertamento nel termine di cui agli ara. 42 e 43 dpr 600/73
(termine al quale non era applicabile la proroga di cui all’art. 9 L 448/98), ma giammai aveva dedotto
la tardività della notifica delle cartelle in relazione al disposto dell’art. 1, comma 5, d.l. 106/2005, posta
invece dalla CTR a base della impugnata statuizione.
Il motivo è infondato.
Come già statuito da questa Corte, quando, come nella fattispecie in esame, il contribuente eccepisce
sin dal primo grado la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione, sia pur facendo
riferimento ad un termine intermedio (nel caso di specie quello previsto dagli artt. 42 e 43 dpr
600/73), il giudice di appello, il quale accerti e dichiari la tardività della notifica della cartella (che
costituisca l’atto finale ed esterno con il quale la pretesa di riscossione -o, nel caso dell’art. 36 bis dpr
600/73 la stessa pretesa impositiva per la prima volta manifestata- viene portata a conoscenza del
contribuente), “non rileva d’ufficio, inammissibilmente, un’eccezione non proposta, ma si limita a
qualificare in termini giuridici diversi la formulata deduzione di decadenza sulla base di circostanze di
fatto già acquisite agli atti di primo grado ed indiscusse” (Cass. 1838/08; 10864/2005).
Nell’impugnata sentenza la CTR ha fatto corretto uso di tali principi, senza incorrere nel denunziato
vizio di extrapetizione, atteso che la stessa ha dapprima ritenuto che, per i termini sostanziali in cui
era stata introdotta dalla contribuente, la controversia involgeva preminentemente i criteri di
applicazione dell’art. 25, ed ha poi individuato la corretta norma applicabile.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
%
Per la peculiarità della questione si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensati tra
l ),
parti i compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità.

resisteva l’ANAS con controricorso.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MAMMA TRIDUrARIA
P. q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensati tra le parti i compensi di lite relativi al presente
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 10-12-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria.

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