Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9422 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 22/05/2020), n.9422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1508/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.P., rappresentato e difeso dal Dott. Stefano Silocchi

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Carducci,

35, Commessaggio (MN);

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 323/63/10 emessa inter partes il

23 novembre 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, sezione staccata di Brescia, avente ad oggetto l’avviso

di accertamento n. (OMISSIS) I.V.A. + I.R.PE.F. + I.R.A.P. 2002.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.P. ha impugnato l’accertamento in oggetto, derivato da studi di settore, sostenendo: la non gravità dello scostamento del 13%; il minore scostamento che sarebbe derivato dall’applicazione di uno studio di settore più aggiornato; i postumi di un pregresso infortunio sul lavoro e la crisi del settore in cui operava.

La Commissione tributaria provinciale ha parzialmente accolto l’impugnazione, rideterminando i maggiori ricavi in Euro 6.900,00.

Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che lo scostamento del 13% non potesse costituire grave incongruenza e che l’applicazione dello studio di settore più evoluto avrebbe ridotto l’incongruenza a Euro 6.713,00.

La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza e annullato l’accertamento, ritenendo il valore solo presuntivo degli studi di settore, rilevando l’assenza di altri elementi anche indiziari capaci di supportarli, la rappresentazione, ad opera del contribuente, del minor scostamento che sarebbe derivato dall’applicazione di studi più evoluti e del suo stato d’inabilità.

L’Agenzia delle Entrate la impugnato la sentenza per due motivi.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 11 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate denuncia con i due motivi di ricorso “omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,” e “violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito in L. n. 427 del 1993, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, perchè attengono entrambi al valore degli studi di settore e alla distribuzione dell’onere della prova fra ente impositore e contribuente.

I motivi sono fondati.

E’ ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui i parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., 14288/2016; Cass.. 27617/2018; Cass., 23252/2019).

Quel che rileva pertanto, una volta emersa la grave incongruenza (in questo caso del 13%) fra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore) e nel presupposto dell’intervenuto contraddittorio del contribuente (in questo caso non contestato), sarebbe gravato su quest’ultimo l’onere di dimostrare le ragioni specifiche in base alle quali lo studio di settore non sarebbe stato applicabile alla sua attività d’impresa.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, con un duplice errore interpretativo, ha invece ritenuto che l’ente impositore avrebbe dovuto provare l’esistenza di altri elementi indiziari capaci di integrare il quadro presuntivo; e che l’onere probatorio a carico del contribuente sarebbe stato adempiuto con la “rappresentazione” di una minore incongruenza derivante dall’applicazione di un più evoluto studio di settore, dell’invalidità del contribuente e con la crisi del settore, che l’Ufficio non avrebbe contestato.

In conclusione, l’accoglimento dei motivi impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione alla luce dei richiamati principi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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