Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9422 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7596/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

44, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ARRIGO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO SPINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 611/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva parzialmente accolto l’appello di A.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione della contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP per gli anni 2000 – 2003; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la sentenza di primo grado sarebbe stata illegittima per la proiezione dei redditi agli anni 2000, 2001 e 2002, stante la mancanza “di giuridico fondamento oltre che confliggente con la comune esperienza”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23;

che la CTR avrebbe omesso di pronunziare rispetto alle richieste dell’Ufficio: per un verso, controparte avrebbe omesso di contestare l’accertamento di redditi d’impresa non dichiarati anche per gli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002 e, per altro verso, la CTR avrebbe omesso di statuire sull’appello incidentale dell’Ufficio;

che, col secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver i giudici territoriali omesso del tutto di esaminare l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, volto ad ottenere una rideterminazione della pretesa tributaria;

che, col terzo, invoca la violazione e falsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3: in relazione agli anni d’imposta 2000 – 2002, sarebbero sussistiti elementi probatori verificati e documentati dall’accesso della G.d.F., a supporto delle presunzioni richiamate dall’Ufficio, in mancanza di una concreta prova contraria; che l’intimata ha resistito con controricorso; che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro stretta connessione – sono fondati, per quanto di ragione;

che la non contestazione della contribuente si riferisce – come d’altronde afferma la stessa sentenza impugnata – all’anno 2003 e non ai precedenti: non è dunque legittimamente invocabile il disposto di cui all’art. 115 c.p.c.;

che, ancorchè la sentenza impugnata non riporti la menzione dell’appello incidentale nè nell’epigrafe, nè nella parte narrativa, nè nella parte motiva, il ricorso testualmente afferma: “Nei propri motivi di appello infatti (cfr. le specifiche indicazioni di cui supra, con particolare riferimento alle pagine 4 e seguenti) l’Ufficio si era lagnato di contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza in relazione al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente e alla rideterminazione del reddito d’impresa”. Il riferimento riguarda il punto precedente (pag. 11), laddove è scritto “La Commissione Tributaria Regionale non ha mai dato atto, nè in punto di fatto nè in punto di diritto, delle eccezioni o comunque delle argomentazioni difensive sollevate dall’Ufficio (cfr., in particolare le pagine 2 e seguenti delle controdeduzioni in appello con corredo di appello incidentale) e sulle stesse non si è mai pronunciata”. L’indicazione è pertanto sufficientemente specifica, nè la controparte contesta che l’appello incidentale sia stato effettivamente formulato;

che, allora, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che è stata correttamente fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 6-5, n. 11801 del 15/05/2013; Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012); che la considerazione che precede assorbe evidentemente anche il terzo motivo;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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