Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9421 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9421 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 15742-2008 proposto da:
LIROSA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI
BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato DE
ANGELIS FEDERICO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MANCINI CARLO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2007 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 04/10/2007;

Data pubblicazione: 30/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MANCINI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per guanto di ragione del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

La vicenda riguarda l’avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate di Giulianova a carico
di Lirosa srl sulla base di un processo verbale di

venivano contestate violazioni in materia di
imposte dirette ed iva per l’anno 1996, notificato
in violazione del termine di sessanta giorni di cui
all’art.12 comma 7 della legge 27/7/2000 nr. 212
(Statuto del contribuente).
Con sentenza nr.72/3/07 pronunciata in data
20/9/2007 la Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate e, in riforma della
sentenza di primo grado della CTP, dichiarava che
il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12
comma 7 legge 212 del 2000 era ordinatorio e
pertanto doveva ritenersi pienamente legittimo

contestazione della Guardia di Finanza con il quale

l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle
Entrate prima della scadenza di detto termine,
decorrente dal rilascio della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli
organi di controllo.
Avverso la sentenza nr.72/3/07 della Commissione
Tributaria regionale dell’Abruzzo ha proposto
I

»9

ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione
LIROSA srl con 2 motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lirosa

srl

denuncia

violazione

e/o

falsa

applicazione dell’art. 12 comma 7 legge 212 del
2000 e ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate ha
emesso e notificato l’avviso di accertamento prima
della scadenza del termine di sessanta giorni
previsto dalla legge sopra indicata.
2.

Il motivo appare fondato. Infatti l’art. 12

comma 7 legge 212/2000 recita: “Nel rispetto del
principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente
può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e
richieste

che

sono

valutate

dagli

uffici

impositori. L’Avviso di accertamento non può essere
emanato prima della scadenza del predetto termine,
salvo casi di particolare e motivata urgenza.” Sul
punto si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite
con sentenza nr. 18184 in data 29/7/2013 che, in
tema di art. 12 comma 7 legge 27 luglio 2000 nr.
212, ha affermato il seguente principio: ” In tema
2

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

212, ha affermato il seguente principio: ” In tema
di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’art. 12, coma 7, della legge
27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel
senso che l’inosservanza del termine dilatorio di

accertamento – termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato
effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica
nei locali destinati all’esercizio dell’attività,
della copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni – determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante
tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia
del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale,

il quale costituisce primaria

espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà
impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di
urgenza che ne hanno determinato l’emissione
anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del
termine),

la cui ricorrenza,
3

nella concreta

sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di

fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata
dall’ufficio.

il quale il mancato rispetto del termine di 60 giorni per
l’emissione dell’avviso di accertamento – a decorrere dal
rilascio al contribuente della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni di accesso o ispezione nei locali
dell’impresa – costituisce violazione del diritto alla difesa
del contribuente e del contraddittorio tra le parti, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, secondo i principi di
buona fede e collaborazione che costituiscono criterio di
comportamento operante non soltanto nei rapporti obbligatori
di diritto privato ma anche in quelli tra pubblici poteri e
contribuenti e tale violazione comporta un vizio di
legittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, che può
essere fatto valere dal contribuente al fine di ottenere, per
ciò solo, in sede contenziosa, l’annullamento dell’atto
stesso.
Le considerazioni che precedono inducono all’accoglimento del
ricorso restando così assorbito il secondo motivo relativo

oiL

Risulta quindi definitivamente acclarato il principio secondo

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986

N. 131 TAB. ALL. B.- N.5
MATORIA TRIBUTARIA

alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento che
rimanda per relationem alla motivazione del processo verbale
di constatazione senza alcuna ulteriore valutazione

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può
essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo
ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del
ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese
dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante
l’evolversi della vicenda processuale.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito rigetta il
ricorso introduttivo e compensa le spese del giudizio di
merito e di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione
civile il 9/12/2013

dell’Ufficio Finanziario.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA