Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9421 del 27/04/2011
Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8591/2009 proposto da:
C.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato LITTA
PIETRO UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato QUARANTA Silvana con
studio in 74100 TARANTO, Corso Umberto 55, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
e contro
COMUNE TARANTO (OMISSIS);
– intimato –
nonchè da:
COMUNE TARANTO (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CARRACCI 1, presso lo
studio dell’avvocato DRAGONE VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato TUCCI FRANCESCANTONIO giusta mandato a margine del
controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– ricorrenti incidentali –
e contro
C.M.T. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 34/2008 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
TARANTO, Sezione Unica Civile, emessa il 5/12/2007, depositata il
07/02/2008; R.G.N. 232/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/03/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità in
subordine rigetto, accoglimento dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1 febbraio 2005 il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta da C.M.T. nei confronti del Comune di Taranto volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati da una caduta avvenuta in una via del centro di (OMISSIS) a causa della pavimentazione sconnessa della strada.
Su gravame del Comune la Corte di appello di Lecce il 7 febbraio 2008 riformava integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la C., affidandosi a tre motivi, di cui uno subordinato.
Resiste con controricorso il Comune che propone anche ricorso incidentale condizionato con un unico motivo ed ha presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..
1. – Passando all’esame delle censure del ricorso principale, osserva il Collegio che con il primo motivo, in estrema intesi, la ricorrente lamenta che il Comune, vertendosi in tema di art. 2051 c.c., non avrebbe fornito la prova liberatoria e, quindi, la sussistenza del caso fortuito, effettuando, quindi, una vera e propria inversione dell’onere della prova.
Al riguardo, per giurisprudenza costante la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., è esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo, il quale abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/98) e questa efficacia deve essere provata dall’attore, nella specie, la C..
Al riguardo, il giudice dell’appello sulla base dell’unico teste, ascoltato a distanza di più anni dal fatto, che avvenne il 30 novembre 1989 (la citazione è stata notificata il 10 marzo 1995 v.
ricorso) e che non è contestato che la caduta fosse avvenuta nel centro cittadino, in cui vi era oltre che pubblica illuminazione anche illuminazione dei negozi, ha escluso ogni responsabilità del Comune in merito alla caduta sia sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., che sotto quello ex art. 2051 c.c..
Ne consegue che nessuno dei vizi denunciati si rinviene sul punto nella decisione impugnata, dovendosi, peraltro, sottolineare che le ulteriori circostanze esaminate, ovvero che i negozianti che intervennero a seguito della caduta non furono nemmeno citati come testi e la citazione avvenne a molti anni di distanza dall’accaduto sono poste a fondamento della decisione e su questi elementi fattuali, tenuti in considerazione dal giudice dell’appello nulla di significativo deduce la ricorrente.
2. – Di qui, l’assorbimento del secondo motivo, proposto, peraltro, espressamente (v. p. 10 ricorso) come subordinato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. – difetto di motivazione in reazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
3. – Il terzo motivo è inammissibile, in quanto comunque il Comune è risultato vittorioso.
Conclusivamente il ricorso va respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Sussistono giusti motivi, dati dall’alterno esito delle fasi di merito e dal rigetto dei ricorsi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011