Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9421 del 22/05/2020
Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 22/05/2020), n.9421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1346/2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.G., difesa dall’avv. Alfonso Tafuri, con domicilio
eletto presso il suo studio in Genova, via XX settembre 1/9;
– intimata –
e contro
Equitalia Sestri s.p.a., difesa dall’avv. Giovanni Calisi, con
domicilio eletto presso la Corte di Cassazione.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 104/2011 emessa inter partes il
16 novembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, avente ad iscrizione ipotecaria e cartella di pagamento
(OMISSIS).
Fatto
RILEVATO
CHE:
con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale della Liguria, confermando quella di primo grado, ha annullato la cartella e l’iscrizione ipotecaria in oggetto, ritenendo illegittimo il procedimento che aveva portato all’emissione della cartella, in quanto mai preceduta da alcuna comunicazione alla contribuente dell’atto impositivo. Il giudizio era stato promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della concessionaria alla riscossione Equitalia Sestri s.p.a. con ricorso del 6 luglio 2007.
Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, deducendo quattro motivi d’impugnazione.
Si è costituita con controricorso la concessionaria Equitalia Sestri s.p.a., aderendo a due dei motivi del ricorso.
La contribuente non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
E’ incontestato che la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente unitamente all’avviso di iscrizione ipotecaria le fu notificata in data 19 luglio 2006.
L’Agenzia delle entrate denuncia “error in procedendo” in relazione alla mancata declaratoria dell’inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto, e la violazione dell’art. 184 bis c.p.c., essendosi la commissione tributaria regionale pronunciata nel merito della domanda sulla base del fatto che gli uffici aditi dalla contribuente – titolare di una ditta individuale cessata dal (OMISSIS) successivamente alla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, non avevano saputo dare alcuna giustificazione documentale in ordine all’accertamento presupposto dagli atti impositivi, oltre alla informale notizia circa il mancato versamento del secondo acconto i.r.pe.f. relativo al periodo d’imposta 1992.
Il ricorso è palesemente fondato.
La sentenza ha superato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta come motivo d’appello dall’Ufficio e alla quale aveva aderito anche l’Agente della riscossione, ritenendo sostanzialmente scusabile il ritardo nella sua proposizione (in primo grado si era discusso di rimessione in termine, negandosene i presupposti; la questione è stata ripresa dalla ricorrente, che ha esattamente rilevato la sua natura endoprocessuale, ma non è esplicitamente menzionata nella sentenza impugnata) a fronte dell’incapacità degli uffici aditi a fornire giustificazioni documentali della pretesa impositiva; incapacità risolventesi nella violazione del procedimento amministrativo e nella conseguente invalidità del provvedimento conclusivo.
Ammesso che la contribuente si sia trovata nell’impossibilità di conoscere, tramite l’Ufficio, l’atto impositivo prodromico alla cartella e all’iscrizione ipotecaria (dalla lettura della parte espositiva della sentenza potrebbe dedursi che una notifica della cartella sarebbe avvenuta il 18 ottobre 2004) la sentenza non spiega perchè questo avrebbe impedito alla contribuente il rispettare del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria.
L’accoglimento di questo primo motivo di ricorso assorbe gli altri.
Non essendo necessari accertamenti di merito, il ricorso in primo grado va dichiarato inammissibile per tardività.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio.
Compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate e a Equitalia Sestri s.p.a. le rispettive spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020