Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9421 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12930-2009 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato POMAR GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4115/2008 del TRIBUNALE di PALERMO del

13/11/08, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

L’ex dipendente dell’Enel attuale ricorrente adiva il Tribunale di Palermo quale giudice del lavoro chiedendo la condanna della s.p.a.

ENEL alla riliquidazione dell’indennità di anzianità maturata al 31.5.1982 e del T.F.R. con il computo dei compensi per lavoro straordinario, e al pagamento di quattro mensilità della retribuzione ex art. 43 del CCNL del 1989. L’Enel, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito.

L’eccezione era accolta dal Tribunale, il quale osservava che nella specie, ai fini della competenza, alla stregua delle indicazioni contenute nel ricorso e della documentazione versata in atti – potendosi valorizzare solo le prove precostituite e non potendosi considerare la documentazione depositata dalla parte ricorrente successivamente alla prima udienza, risultava provata la localizzazione in (OMISSIS) della sede dell’azienda e in (OMISSIS) quella della dipendenza presso cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto.

Mancavano invece elementi (allegazioni e prove rilevanti) circa il luogo in cui era sorto il rapporto lavorativo. Ne derivava la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Palermo e l’indicazione come concorrentemente competenti dei Tribunali di Roma e Agrigento. Ciò una volta considerato anche che non poteva darsi rilievo, a norma dell’art. 413 c.p.c., comma 2, al luogo di ubicazione del Compartimento regionale di riferimento, come invece sostenuto dal ricorrente sulla base della considerazione che presso lo stesso era accentrata la gestione del rapporto di lavoro.

La parte attrice propone regolamento necessario di competenza, illustrato da successiva memoria. L’Enel non si è costituito.

Deve essere rilevata la improcedibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di deposito della sentenza, che, secondo quanto esposto nelle premesse del ricorso stesso, sarebbe stato notificato il 4.5.2009. Ciò in applicazione del principio enunciato da Cass. S.U. n. 2004/2009 che, a componimento di contrasti di giurisprudenza, ha affermato il principio secondo cui “In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dall’art. 369 c.p.c., cit.

comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dallo stesso art. 369 cod. proc. civ., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività”. Può essere opportuno rilevare che, nonostante il passaggio di un breve intervallo tra la data del deposito della sentenza (21.4.2009) e quella della notifica del ricorso per cassazione (22.5.2009, con richiesta effettuata in pari data), pur tuttavia l’attestazione della data della comunicazione del deposito è rilevante, potendo essa astrattamente coincidere con lo stesso giorno del deposito della sentenza, si da aver fatto maturare il termine di decadenza per il regolamento il giorno precedente a quello della sua effettiva proposizione.

Si osserva peraltro come analoghi ricorsi, esaminati nel merito nella stessa camera di consiglio, sono stati rigettati.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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