Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9421 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/04/2017), n. 9421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7566/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.A.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 911/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di R.A.L. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non avrebbe richiesto la dimostrazione, oltre che della disponibilità delle risorse smobilitate, anche dell’utilizzo concreto di tali risorse per far fronte alle esigenze di spesa accertate nell’anno.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale l’Agenzia assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 commi 4, 5 e 6, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la destinazione delle disponibilità finanziarie smobilitate, ai fini del superamento della presunzione, mentre, per contrastare l’accertamento sintetico, sarebbe stato altresì necessario dimostrare che le suddette disponibilità erano state utilizzate per sostenere le spese individuate dall’accertamento stesso; che l’intimato non si è costituito;
che il ricorso non è fondato;
che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 6-5, n. 22944 del 10/11/2015; Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014);
che la CTR si è attenuta ai predetti principi, giacchè la lettura della sentenza impugnata dimostra come i giudici di appello, dopo aver dato del possesso di Euro 452.448,00 al 31/12/2006 e di Euro 205.672 al 31/12/2007, e dunque di importi superiori a quanto accertato in via presuntiva, hanno poi ritenuto, con una valutazione in fatto, che la predetta prova fosse sufficiente a giustificare le capacità di spesa del contribuente;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, attesa la mancata attività difensiva da parte del controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017