Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9421 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11983/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, (incorporante di EQUITALIA NOMOS

S.P.A.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gustavo Visentini e

Alfonso Papa Malatesta, elettivamente domiciliata presso studio di

questi ultimi in Roma, piazza Barberini 12;

– ricorrente –

contro

MARIELLA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Vaccaro, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Tommaso

d’Aquino, n. 116, presso l’Avv. Antonino Dierna;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/28/12 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata l’8 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2020

dal consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato ad Equitalia Nomos s.p.a. la società Mariella s.p.a. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 1.404.026,92 relative ad omesso versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2006, lamentando l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 148 c.p.c.; l’assenza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’Ufficio o da un soggetto dallo stesso delegato in violazione del D.P.R. n. 602 del 1073, art. 12, comma 4; l’assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento e la mancata indicazione del soggetto munito di rappresentanza esterna in violazione dell’art. 125 c.p.c.; l’inadeguatezza dell’indicazione del responsabile del procedimento; il mancato invito del contribuente a fornire chiarimenti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2; il difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento in violazione dell’art. 125 c.p.c.; l’illegittimità della cartella per difetto di motivazione in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dello Statuto del contribuente, art. 7; l’insussistenza della pretesa tributaria a fondamento della cartella.

2. Con sentenza n. 120/1/11 depositata il 24 ottobre 2011, la Commissione tributaria provinciale di Torino respinse il ricorso dichiarando la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nomos s.p.a. rispetto alle contestazioni della pretesa impositiva, rilevando che le contestazioni svolte in merito alla pretesa impositiva risultavano sfornite di elementi documentali e respingendo le doglianze relative alla cartella di pagamento e alla sua notificazione.

3. La contribuente propose appello avverso la suddetta pronuncia ribadendo i motivi svolti a sostegno del ricorso di prime cure e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 81/28/12, depositata l’8 novembre 2012, accolse l’impugnazione sul presupposto che, pur spettando la legittimazione passiva all’ente titolare della pretesa tributaria, era onere dell’Agente della riscossione chiamarlo in causa, senza la necessità dell’autorizzazione del giudice, al fine di evitare di rispondere dell’esito della lite; che, non avendo provveduto a chiamare in causa l’Amministrazione finanziaria, l’Agente delle riscossione non solo non poteva considerarsi carente di legittimazione, ma, in forza del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, avrebbe dovuto difendersi anche rispetto alle contestazioni relative alla sussistenza della pretesa impositiva.

4. Avverso tale decisione Equitalia Nord s.p.a., quale incorporante di Equitalia Nomos s.p.a., propone ricorso affidato a quattro motivi. La società Mariella s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Equitalia Nord s.p.a. deduce che “la contestazione della pretesa impositiva era del tutto generica, priva di argomentazione e di motivazione. Inammissibilità del motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 18”.

La ricorrente lamenta che la sentenza gravata, ritenendo che, a fronte delle contestazioni formulate dalla contribuente in merito all’esistenza della pretesa impositiva, gravasse sull’Agente della riscossione l’onere di provare “la sussistenza e l’ammontare del credito tributario fatto valere con la cartella impugnata”, non ha considerato che il motivo della ricorrente era, sotto detto profilo, del tutto generico e privo di argomentazione e, pertanto, doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 18, commi 1 e 2.

1.1. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1, 10 e 23, anche in combinato disposto con l’art. 269 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39.

Assume l’Equitalia Nord s.p.a. che, anche a volere ammettere che l’Agente della riscossione sia passivamente legittimato e onerato della chiamata in causa dell’ente impositore, l’evocazione in giudizio di quest’ultimo non può che avvenire nelle forme imposte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, ossia previa fissazione di un termine da parte del giudice.

1.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 59, e, in quanto applicabile, dell’art. 354 c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, in alternativa, la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ad avviso della ricorrente, a fronte dell’istanza formulata dall’Agente della riscossione nelle proprie controdeduzioni, la commissione di primo grado avrebbe dovuto assegnare un termine per la chiamata in causa. Pertanto, non essendo stato concesso detto termine, e non potendo l’Equitalia Nord s.p.a. provvedere autonomamente alla chiamata di terzo, non è stato possibile integrare il contraddittorio con l’ente impositore, con la conseguenza che la Commissione tributaria regionale piemontese avrebbe dovuto rinviare il giudizio alla commissione provinciale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), e, ove applicabile, dell’art. 354 c.p.c., al fine di consentire la partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle entrate.

1.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la ricorrente che i giudici d’appello, nel ritenere che l’Agente della riscossione fosse il legittimo contraddittore anche nel merito della pretesa impositiva, non si sono uniformati all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la legittimazione del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l’impugnazione concerne i vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo.

2. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, svolta dalla Mariella s.p.a. sul presupposto che avverso la sentenza qui impugnata da Equitalia Nord s.p.a. la stessa società controricorrente ha proposto ricorso per revocazione, la cui notificazione, avvenuta il 19 febbraio 2013, ha fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, notificato il 2 maggio 2013, deve ritenersi inammissibile, essendo il termine di 60 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., spirato il 20 aprile 2013. La società Mariella s.p.a. ha, altresì evidenziato che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per difetto di autosufficienza per avere l’Agente della riscossione ricorrente omesso di indicare specificamente dove avrebbe manifestato la volontà di chiamare in causa l’ente impositore.

2.1. Il primo dei suindicati rilievi è fondato.

Questa Corte, sulla base di una ricostruzione interpretativa cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4 (Cass. Sez. 5, Ord. 5/9/2019, n. 22220; Cass. Sez. 2, 10/1/2019, n. 474; Cass. Sez. 5, Ord. 13/7/2017, n. 17309; Cass. Sez. 3, 22/3/2013, n. 7261; Sez. 1, 19/6/2007, n. 14267; Cass. Sez. 1, 20/1/2006, n. 1196).

2.2. Tanto premesso, non risultando dagli atti che sia stata disposta la sospensione ai sensi del citato art. 398 c.p.c., comma 4, il ricorso per cassazione proposto dall’Equitalia Nord s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 81/28/12, depositata l’8 novembre 2012 e non notificata, essendo stato notificato mediante atto spedito in data 2 maggio 2013 (come risulta dalla ricevuta di spedizione in atti) e, dunque, oltre il termine (ex art. 325 c.p.c.) di 60 giorni decorrente dalla notificazione della revocazione proposta dalla controricorrente con atto notificato alla società di riscossione il 19 febbraio 2013, deve ritenersi tardivo.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Di esse va disposta la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, Avv. Giuseppe Vaccaro, dichiaratosi antistatario.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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