Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9420 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8171/2009 proposto da:

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 per lo smaltimento dei rr.ss.u.u. in

persona del Presidente p.t. avv. B.D., (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio

dell’avvocato BRACCIANI FABRIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PARISI Carlo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FALCONE Ennio con studio 84011 AMALFI (SA), Via Spirito

Santo n. 12, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

AMALFI, emessa il 05/02/2008 depositata il 05/02/2008; R.G.N.

473/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 dicembre 2004 il Giudice di Pace di Amalfi rigettava la domanda proposta da U.R. nei confronti del Consorzio dei Comuni del Bacino Salerno 2 volta ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla sua autovettura in occasione dell’incendio sviluppatosi dai cassonetti di raccolta dei rifiuti, presso cui l’autovettura era stata parcheggiata.

La sentenza veniva integralmente riformata dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Amalfi – il 5 febbraio 2008.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il Consorzio, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’ U..

Il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso, contrariamente all’assunto del resistente, non è inammissibile per difetto di procura speciale.

1. – Risulta pacifico in atti che il Comune di Amalfi e il Consorzio dei Comuni del Bacino Salerno 2 avevano stipulato un contratto di appalto per la rimozione dei rifiuti.

Il giudice dell’appello ha ritenuto che il Consorzio non aveva prelevato i rifiuti solidi ed ingombranti, tra l’altro, nel mese di agosto 2003, pur essendo stato a tal fine sollecitato dal Comune.

Tale omissione è stata ritenuta dal giudice del merito come causativa dell’incendio che portò alla distruzione della vettura regolarmente parcheggiata dall’ U. nella vicinanza dei cassonetti e delle campane di raccolta.

2. – Con il primo motivo, formulato sia sotto il profilo dell’errore di diritto sia sotto quello del difetto di motivazione, il Consorzio si duole del fatto che il Tribunale abbia “totalmente omesso di fornire una corretta e congrua motivazione dell’accoglimento dell’appello” ed abbia erroneamente applicato le norme in materia, attribuendo al Consorzio una presunzione di responsabilità in virtù della convenzione esistente con il Comune.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, il relativo quesito manca del necessario momento di sintesi.

Sotto il profilo dell’errore di dritto, in virtù del quale il Tribunale avrebbe dovuto individuare nell’art. 2043 c.c., la norma di riferimento, eventualmente applicabile, e, pertanto, statuire a carico dell’attore non l’onere di provare il fatto lesivo in sè, ma la responsabilità del Consorzio per la sua causazione, il motivo è da disattendere.

Di vero, a prescindere dalla ovvia considerazione che la individuazione della norma applicabile, fermi restando gli elementi fattuali della controversia e, quindi, il suo inquadramento giuridico, è di competenza del giudice del merito ed insindacabile in questa sede, va osservato che con motivazione del tutto logica il giudice dell’appello ha ritenuto la responsabilità del Consorzio nella prevedibilità che i residui gassosi potessero ancora essere presenti nei rifiuti solidi e stante il periodo di caldo si sarebbe potuto verificare un episodio di autocombustione.

Il Consorzio, in quanto appaltatore del servizio, avrebbe dovuto provare che il fatto verificatosi non fosse ad esso addebitabile, pur state l’omesso prelevamento dei rifiuti.

Infatti, in quanto appaltatore avrebbe dovuto provare che il danno cagionato non era dovuto alla sua condotta, doverosa, di evitare un qualsiasi prevedibile danno a terzi e che si fosse verificato un caso fortuito.

2. – Ciò posto, risulta assorbito il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 158 C.d.S. – insufficiente e contraddittoria motivazione), peraltro infondato per le ragioni esposte in precedenza e, precisandosi, ulteriormente, che l’accertamento del nesso di causalità è stato preceduto dall’accertamento dell’obbligazione del responsabile di prelevare i rifiuti.

Peraltro, e contrariamente a quanto deduce il ricorrente il Tribunale non ha ritenuto violato da parte del danneggiato l’art. 158 C.d.S., allorchè il giudice dell’appello ha precisato che l’attuale resistente era munito di regolare permesso di sosta per i residenti e che la sosta era consentita in quel luogo (p. 3 sentenza impugnata), per cui ne ha escluso che la sosta fosse avvenuta davanti ai cassonetti o contenitori analoghi (v. art. 158 C.d.S., comma 2, lett. n).

Ed, inoltre, è noto che la valutazione del nesso di causalità configura una quaestio facti, ovvero di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte.

Del resto, il ricorrente Consorzio non fa che condividere sul punto le motivazioni del Giudice di Pace che, invece, il Tribunale ha disatteso.

3. – Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei primi due, proponendosi con esso una valutazione delle prove in tema di prevedibilità dell’incendio: prove che sono state ricavate proprio dall’ omissione della esecuzione dell’opera di prelevamento, come ad esso Consorzio incombeva, dei rifiuti.

Del resto, il quesito è apodittico e propone, in sostanza una inversione dell’onere della prova.

4. – Il quarto motivo (violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c.) è inammissibile.

Infatti, il giudice dell’appello ha esercitato il suo potere discrezionale, non sindacabile in questa sede, sulla base del preventivo prodotto e ritenuto congruo anche per la qualità della vettura, che di fabbricazione straniera, è fatto di comune esperienza, richiede un costo maggiore per la sostituzione dei pezzi di ricambio.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come a dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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