Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9420 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 22/05/2020), n.9420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1061/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Metalli Speciali s.r.l., in liquidazione, con sede in (OMISSIS);

– intimata –

e contro

R.P., residente in (OMISSIS);

– intimato –

tutti con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Flavio Masi e

dell’avv. Monica Mariani in via Sauli, 1, Milano;

per la cassazione della sentenza n. 166/45/11 emessa inter partes il

10 novembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento (OMISSIS)

(I.V.A., I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2005), (OMISSIS) (I.V.A., I.R.P.E.G.,

I.R.A.P. 2003), (OMISSIS) (I.V.A., I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2004),

(OMISSIS) (I.V.A., I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2003), (OMISSIS) (I.V.A.,

I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2005) della Direzione Provinciale dell’Agenzia

delle Entrate di (OMISSIS).

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando quella di primo grado, ha annullato gli accertamenti in oggetto, ritenendo infondata la contestazione dell’Ufficio in ordine alla natura fittizia o di “cartiera” della Metalli Speciali in liquidazione;

per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, deducendone, in unico motivo d’impugnazione, “omessa motivazione, nella forma della motivazione apparente, su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), e nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il motivo è infondato.

La sentenza, con motivazione puntuale, ha illustrato gli elementi in base ai quali la Metalli Speciali s.r.l. doveva ritenersi una società operativa e non un ente fittizio. Il fatto che abbia così recepito gli argomenti della linea difensiva della contribuente non ne rappresenta un vizio, ove si consideri che su questo punto la linea di difesa era stata documentata.

Subito dopo, ha preso in esame i singoli elementi critici addotti dall’agenzia a sostegno della propria tesi, ordinandoli ed esaminandoli in nove punti, ben articolati e distinti.

Riguardo al collegamento personale fra le società Metalli Speciali, la Optigen s.r.l. e l’immobiliare Bea, tutte amministrate dallo stresso soggetto, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto normale che ciò accada all’interno dei piccoli gruppi, che pure possono avere stessa sede sociale nell’immobile di proprietà di una di esse. E una valutazione che risponde ad una regola di esperienza e che la ricorrente non ha contestato specificamente.

Riguardo al fatto secondo cui un dipendente avrebbe lavorato alle dipendenze della Metalli Speciali per soli 32 giorni, la sentenza spiega che il fatto non poteva ritenersi anomalo perchè la società aveva iniziato a operare solo nel novembre di quell’anno. La ricorrente critica questa motivazione sostenendo che l’anomalia risiedeva nel fatto che lo stesso dipendente aveva lavorato per 235 giorni per la capogruppo e per altri 50 giorni presso un’altra società del gruppo, ma non considera che subito dopo la sentenza precisa che lo stesso dipendente ha lavorato alle dipendenze della Metalli Speciali per tutto l’anno successivo e fino al maggio dell’altro anno ancora: sicchè fa intendere che si tratti di un’anomalia che non costituisce indizio grave dell’insussistenza della società e che potrebbe riferirsi ad altre società del gruppo.

Riguardo alle incongruenze delle scritture contabili e dei risultati di esercizio, la Commissione Tributaria Regionale ha dato giustificazioni di merito che non sono specificamente contestate dalla ricorrente e soprattutto, affermato convincentemente che si trattava al più di incongruenze che avrebbe giustificato rettifiche o accertamenti, ma che non dimostravano l’insussistenza della società.

Riguardo ai versamenti in contanti nel c/soci c/versamenti, la valutazione datane dalla Commissione Tributaria Regionale in termini di versamenti fatti dai soci in conto futuri versamenti di capitale non è specificamente contestata dalla ricorrente.

La ricorrente non ha neppure specificamente contestato i punti della motivazione relativi all’assenza di documenti di trasporto, alla triangolazione fra Optigen, Metalli Speciali e Bline Optic e alla mancata realizzazione del progetto commerciale posto alla base della creazione societario.

La ricorrente si duole del fatto che conclusivamente la Commissione Tributaria Regionale abbia negato agli elementi addotti dall’Ufficio il significato probatorio convergente verso l’inesistenza dell’entità economica della Metalli Speciali e del fatto che non abbia tenuto in considerazione neppure la circostanza che in altra sentenza sia stata ritenuta l’inoperatività di società: ma si tratta di valutazioni di merito che non possono essere delibate in questa sede.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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