Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9420 del 18/04/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9420 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comtivic>i i.
Roma,«

/a /15

Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

18 APR

Data pubblicazione: 18/04/2013

CT 25641/07

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

L’AGENZIA DELLE ENTRATE

(C.F. 06363391001) in persona

del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
80224030587

fax

06.96514000,

(C.F.

PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12
ricorrente
contro

SPADAFORA Luigina
resistente

in punto
annullamento della
partes

sentenza n. 67/10/06

emessa

inter

dalla Commissione Tributaria Regionale di

Catanzaro

PREMESSO

Che con nota 7491/13 la Direzione Provinciale di
Cosenza

ha comunicato che il contribuente ha

presentato domanda di definizione della controversia
ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011

1

nel ricorso n.18846/07

(che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza,
dichiari l’estinzione in parte qua del giudizio ai

Roma,6 febbraio 2013

sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002

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