Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9420 del 18/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9420 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comtivic>i i.
Roma,«
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
18 APR
Data pubblicazione: 18/04/2013
CT 25641/07
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
(C.F. 06363391001) in persona
del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
80224030587
fax
06.96514000,
(C.F.
PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12
ricorrente
contro
SPADAFORA Luigina
resistente
in punto
annullamento della
partes
sentenza n. 67/10/06
emessa
inter
dalla Commissione Tributaria Regionale di
Catanzaro
PREMESSO
Che con nota 7491/13 la Direzione Provinciale di
Cosenza
ha comunicato che il contribuente ha
presentato domanda di definizione della controversia
ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011
1
nel ricorso n.18846/07
(che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza,
dichiari l’estinzione in parte qua del giudizio ai
Roma,6 febbraio 2013
sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002