Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9420 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4561-2017 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO BOCCHINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO – AGENZIA DELLE

ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6340/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.O. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno l’avviso di rettifica con il quale l’Agenza delle entrate rideterminava in aumento il valore fiscale del terreno dalla medesima acquistato. Il ricorso veniva rigettato.

La contribuente proponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, depositando nel corso del giudizio una memoria nella quale rilevava come il medesimo giudice avesse annullato l’avviso di rettifica impugnato accogliendo il ricorso proposto dalla parte venditrice in separato giudizio.

Il giudice d’appello confermava la sentenza impugnata.

Avverso tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo del giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe tenuto conto della sentenza pronunciata da altra sezione della stessa Commissione che aveva annullato l’atto impugnato nel giudizio promosso dalla parte venditrice del terreno acquistato dalla ricorrente, coobbligata solidale. Infatti, benchè non vincolato da tale sentenza in quanto non ancora passata in giudicato, tuttavia, il giudice d’appello non si era pronunciato sulla stessa, pur costituendo un fatto favorevole alla contribuente.

In ogni caso la sentenza emessa nei confronti della coobbligata in solido sarebbe divenuta irrevocabile successivamente alla decisione impugnata, sicchè i suoi effetti favorevoli dovrebbero estendersi alla contribuente, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di appello avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della rideterminazione del valore fiscale del bene compravenduto, la comparazione con un solo atto negoziale rogato entro il triennio precedente.

Inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione svolta dalla contribuente in ordine alla necessità di una pluralità di atti di comparazione. Peraltro, anche ritenendo la decisione implicita nel rigetto dell’appello, la CTR non avrebbe illustrato i motivi di diritto che hanno portato a tale conclusione.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il giudice d’appello confermato l’atto impugnato nonostante le differenze dal medesimo riscontrate tra l’atto oggetto di compravendita e i beni presi a comparazione dall’Ufficio.

Il primo motivo è fondato.

Successivamente alla pronuncia della decisione impugnata, è divenuta definitiva la sentenza pronunciata da diversa sezione della CTR nei confronti della parte venditrice dell’immobile acquistato dalla ricorrente che ha annullato l’avviso di rettifica impugnato.

Ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 1, di regola, la sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori, sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio. In deroga a tale previsione il comma 2 stabilisce, tuttavia, che il condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, può avvalersene. Tale principio opera anche in materia tributaria, atteso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes (Cass., Sez. 5, n. 18154 del 2019; Rv. 654512-01; Sez. 5, n. 33436 del 2018, Rv. 652122-01).

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l’ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l’altro condebitore (Cass., Sez, 5, n. 31807 del 2019, Rv. 656015-01). Tale principio, tuttavia, è applicabile a condizione che: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore, dovendosi precisare al riguardo che il giudicato è opponibile sia se penda giudizio non ancora definito, sia se il condebitore sia rimasto inerte e non abbia impugnato l’atto impositivo; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in giudizio (nel senso che il giudicato non deve essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non si sia formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo (Cass. n. 18154 del 2019 cit.)

Nel caso di specie, successivamente alla pronuncia impugnata è divenuta definitiva la sentenza n. 1548/2016 pronunciata dalla medesima Commissione tributaria regionale di Salerno nei confronti della coobligata in solido dell’odierna ricorrente. Tale sentenza ha annullato l’atto anche in questa sede impugnato sul rilievo della mancata considerazione delle caratteristiche peculiari dell’immobile che ne diminuivano il valore, nonchè della disomogeneità dei beni presi a comparazione dall’Ufficio. Pertanto, essendosi formato il giudicato per ragioni che non sono personali della condebitrice, ed avendo la contribuente tempestivamente sollevato la relativa eccezione, ricorrono le altre condizioni perchè gli effetti favorevoli di tale sentenza possano estendersi anche alla ricorrente.

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., deve essere deciso nel merito con accoglimento del ricorso originario proposto dalla contribuente.

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di estensione del giudicato. Anche le spese del presente giudizio di legittimità devono essere compensate in considerazione del fatto che il giudicato si è formato nella pendenza del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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