Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 942 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 20/01/2021), n.942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9255-2017 proposto da:

Z.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI, 34, presso lo studio dell’avvocato LELIO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE PREZIOSI;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1160/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/01/2017 r.g.n. 929/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di Z.N., ha condannato B.A. al pagamento della somma di Euro 114.760,10, oltre accessori, a titolo di utili ed incrementi connessi alla partecipazione della prima alla impresa familiare nella titolarità del B., coniuge della ricorrente;

2. la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la somma spettante alla Z. in Euro 53.068,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, somma corrispondente al solo importo dovuto a titolo di incrementi; all’epoca della cessazione della impresa familiare non erano, infatti, residuati utili da distribuire posto che, per come pacifico, gli utili prodotti nel corso della vita dell’impresa familiare erano stati in parte reimpiegati in azienda ed in parte utilizzati per l’acquisto di beni ed il mantenimento della famiglia;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Z.N. sulla base di tre motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c.; con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dalla sentenza di appello, in relazione alla sentenza di primo grado ed alla documentazione reddituale prodotta in giudizio già oggetto di discussione tra le parti; con il terzo motivo deduce nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c.;

2. con i motivi in oggetto, illustrati congiuntamente, l’odierna ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di utili alla data di cessazione dell’impresa familiare evidenziando che controparte non ne aveva mai contestato la entità e giammai dedotto e provato che gli stessi erano stati utilizzati interamente per necessità familiari; osserva che, in assenza di specifica impugnazione, su tale questione si era formato il giudicato. Si duole, inoltre, che il giudice di appello avesse del tutto ignorato che nell’Atto dichiarativo di impresa familiare era stato specificato che alla collaboratrice familiare sarebbe spettata la quota di partecipazione agli utili determinata di anno in anno nella dichiarazione dei redditi; tale posta non era stata neppure oggetto di valutazione da parte del ctu. Evidenzia, inoltre che il B. in sede di interrogatorio aveva dichiarato di non avere mai corrisposto gli utili in oggetto ed assume, quindi, essere frutto di mera illazione la affermazione del giudice di appello che gli utili prodotti nel corso della vita dell’impresa familiare erano stati utilizzati per l’acquisto di beni e per il mantenimento della famiglia;

3. i motivi sono tutti inammissibili;

3.1. si premette che il giudice di primo grado aveva quantificato in complessivi Euro 114.760,10 la somma riconosciuta alla Z. a titolo di partecipazione agli incrementi e agli utili della impresa familiare costituita con il marito, B.A., e che la sentenza di appello, nel pronunziare sul motivo di gravame del B. che investiva espressamente la statuizione di riconoscimento degli utili, ha ritenuto costituire circostanza pacifica che gli utili prodotti nel corso della vita dell’impresa familiare erano stati in parte reimpiegati in azienda ed in parte utilizzati per l’acquisto di beni e per il mantenimento della famiglia, ulteriormente evidenziando che il ctu non aveva riscontrato utili da distribuire all’atto della cessazione del rapporto;

3.2. tanto premesso la censura in ordine alla pretesa formazione del giudicato sulla questione relativa alla esistenza di utili all’atto della cessazione dell’impresa familiare è priva di specificità in quanto non sorretta dalla esposizione dei fatti di causa in termini idonei a dare contezza dell’asserito giudicato interno (in particolare, in tema di implicazione del principio di autosufficienza con riferimento alla deduzione di giudicato interno, v. tra le altre, Cass. n. 7499/2019, n. 11322/2003), la circostanza trovando, anzi, smentita nello storico di lite della sentenza impugnata dal quale si evince che il B., con specifico motivo di gravame, aveva censurato la sentenza di primo grado per avere riconosciuto il diritto agli utili della odierna ricorrente (v. sentenza, pag. 4);

3.3. la censura incentrata sulla omessa considerazione dell’Atto dichiarativo di impresa familiare non è articolata con modalità idonee alla valida censura della decisione sia in quanto fondata su un documento non evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 per omessa indicazione del luogo di relativa produzione (Cass. n. 5478/2018, n. 14784/2015), requisito di ammissibilità non sostituibile dal generico riferimento agli atti, operato in ricorso, sia perchè dalla medesima illustrazione e trascrizione del relativo contenuto il documento in questione risulta privo di decisività, a fronte dell’accertamento del giudice di merito che era pacifico che gli utili prodotti dall’impresa erano stati in parte reinvestiti nell’impresa medesima e in parte destinati all’acquisto di beni e al mantenimento della famiglia;

3.4. tale ultima affermazione non è validamente censurata dalla odierna ricorrente la quale a tal fine avrebbe dovuto procedere alla trascrizione degli atti di pertinenza (v. Cass. n. 24062/2017, n. 20637/2016) onde dimostrare sulla base degli stessi che la allegazione del B. relativa alla destinazione degli utili prodotti dall’impresa familiare all’acquisto di beni e al mantenimento della famiglia aveva costituito oggetto di specifica contestazione, anzichè limitarsi a dedurre, come avvenuto, che si era in presenza di mera illazione del giudice di merito; neppure è utile, a tal fine, il riferimento alle risposte date dal B. in sede di interrogatorio in quanto evocate dalla odierna ricorrente in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 considerato che non viene trascritto nè allegato il verbale di udienza nel quale tali dichiarazioni sarebbero state rese; come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, affinchè il giudice di legittimità possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481/2014, n. 8008/2014, Cass. n. 896/ 2014, Cass. Sez. Un. 8077 del 2012);

3.5. non è configurabile il denunziato vizio di ultrapetizione – che la ricorrente mostra di ritenere integrato dal solo fatto che il giudice di merito avrebbe ritenuto pacifico che gli utili dell’impresa familiare fossero stati in parte reinvestiti nella stessa e in parte destinati all’acquisto di beni ed al mantenimento della famiglia, “senza alcun riscontro effettivo negli atti di causa” e senza alcuna affermazione in tal senso di controparte, – in quanto il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (Cass. n. 29200/2018), ipotesi questa non ravvisabile nella fattispecie in esame;

4. in difetto di attività difensiva della parte intimata non si fa luogo al regolamento delle spese di lite;

5. sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità, nei confronti della parte ricorrente, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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