Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 942 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 17/01/2020), n.942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sci ricorso 28291-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA STOPPANI

1, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO LONGO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ATTILIO FLORESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.F. impugnava la cartella notificata il 7 novembre 2006 conseguente all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 347.447,68 per Irpef, Ilor, ritenute alla fonte ed Iva dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992. Sosteneva il contribuente di aver pagato integralmente il debito e che l’amministrazione era incorsa in decadenza. La commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso in considerazione dell’intervenuto pagamento. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul rilievo che l’agenzia, con l’atto di appello, aveva limitato la pretesa a quanto dovuto per l’anno 1990, riconoscendo l’avvenuto pagamento in relazione agli anni 1991 e 1992. Con riguardo alla pretesa residua, basata sull’assunto che il pagamento non era avvenuto, l’agenzia non aveva preso posizione in ordine ai documenti prodotti dal contribuente e non aveva fornito adeguati ed obiettivi elementi atti a contrastare quanto dedotto e documentato dal contribuente stesso. Concludeva la CTR rilevando che, in considerazione di tale premessa, “erano fuori tema” le osservazioni circa le proroghe conseguenti al sisma del 1990.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a tre motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 338, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter. Censura il capo della sentenza con cui la CTR, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha condiviso anche la statuizione di decadenza in cui è incorso l’ufficio. Sostiene che il contribuente non si è avvaiso della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3 e della definizione in via agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. La L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro H 31 dicembre 2009. La ricorrente sostiene che tale sospensione dei termini è stata concessa alla generalità dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 e solamente coloro che hanno versato i tributi secondo i termini e le modalità ordinarie sono esclusi da tale sospensione in quanto, per essi, non è ipotizzabiie alcuna iscrizione a ruolo. Ne consegue che il contribuente è soggetto alla speciale disciplina introdotta dall’art. 138, comma 3, sicchè il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento è individuato nel 31 dicembre 2009.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha tenuto conto del fatto che l’ufficio aveva riconosciuto l’avvenuto pagamento della somma di Euro 225.189,12 ma aveva altresì affermato che residuava il credito per la somma di Euro 122.258,56, rispetto al quale il contribuente non aveva fornito la prova del pagamento.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. per non aver la CTR tenuto conto del fatto che l’onere della prova del pagamento incombeva sul contribuente mentre l’agenzia non era onerata della prova del mancato pagamento.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ciò in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (ex plurimis Cass. n. 23558 del 05/11/2014).

La CTR, invero, ha omesso di analizzare le questioni inerenti la decadenza in conseguenza del rigetto dell’appello dell’ufficio e della conseguente conferma della sentenza di primo grado con cui era stato accertato l’avvenuto integrale pagamento del dovuto.

5. Il secondo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati. Va considerato, invero, che l’onere della prova del pagamento del dovuto incombe sul debitore, evincendosi tale principio dall’art. 1218 c.c..

Nel caso che occupa, a fronte della negazione, da parte dell’agenzia delle entrate dell’avvenuto pagamento delle imposte per l’anno 1990, la CTR avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali dai documenti prodotti dal contribuente si doveva evincere l’avvenuto pagamento dei dovuto anche per tale annualità.

6. Essendo mancato tale accertamento in fatto, l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione cane procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di -icorso, dichiara inammissibile il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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