Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 942 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 17/01/2011), n.942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14252-2005 proposto da:

R.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO;

– ricorrente –

contro

A.C. C.F. (OMISSIS), A.M.

M. C.F. (OMISSIS), A.L. C.F.

(OMISSIS), in qualità di eredi del Sig. A.G.

deceduto in (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE PAOLI LUIGI;

– controricorrenti –

e contro

D.P.L. in qualità di procuratore costituito del Sig.

A.G., D.R.L. in qualità di procuratore

costituito e domiciliatario del Sig. A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 782/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Presidente Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito l’Avvocato LUIGI DE PAOLI difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dallo Svolgimento del processo esposto nella sentenza qui impugnata si apprende che nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Verona con citazione del 30 marzo 1987 da D.B.L.L. nei confronti di R.G. per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., in riferimento al preliminare del (OMISSIS) avente ad oggetto la promessa di vendita di un immobile in (OMISSIS), da parte del convenuto ad essa attrice, o, in subordine, per la condanna dello stesso alla restituzione della somma di L. 50.000.000 a lui versata a titolo di caparra ed al risarcimento dei danni, si costituiva il convenuto e deduceva di non poter trasferire all’attrice la proprietà dell’immobile di cui sopra, per non averne ancora acquistato la proprietà, che avrebbe dovuto essergli trasferita da A.G. in esecuzione di un contratto di permuta stipulato con quest’ultimo il (OMISSIS).

Chiedeva, pertanto, il R. di essere autorizzato a chiamare in causa l’ A., perchè fosse dichiarata la esecuzione del contratto di permuta in data (OMISSIS) e della promessa di vendita del (OMISSIS), avente ad oggetto ulteriori beni, e per la condanna dello stesso al pagamento di qualsiasi somma fosse condannato a pagare all’attrice a titolo di risarcimento dei danni per la mancata stipula del contratto definitivo.

Si costituiva anche A.G., che deduceva vari inadempimenti del R. con riferimento alla promessa di permuta (OMISSIS), della quale chiedeva, quindi, la risoluzione, con conseguente condanna di lui al risarcimento dei danni.

Al giudizio come sopra instaurato veniva riunita la causa R.G. 6097/90 promossa dal R. nei confronti dell’ A., che qui non interessa.

Con sentenza in data 17-11-1993 l’adito tribunale, previa separazione della causa promossa da D.B.L.L. nei confronti del R. da quella riunita R.G. 6097/90, accoglieva la domanda subordinata dell’attrice ed emetteva pronunce consequenziali, disponendo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande formulate dal R. nei confronti dell’ A. ed a quelle riconvenzionali di quest’ultimo nei confronti del R..

Con successiva sentenza n. 2367 emessa il 1-12-2000 si pronunciava, quindi, anche sulle predette domande, accogliendo quella proposta dall’ A. di risoluzione dei contratti collegati (OMISSIS) per inadempimento del R. e condannando le parti alla restituzione delle prestazioni eseguite in adempimento del preliminare stesso (?); condannava, inoltre, il R. al risarcimento dei danni in relazione al mancato godimento dell’immobile oggetto del preliminare con la D.B.p. ad 1/4 delle somme percepite come canoni di locazione, oltre interessi sulle somme via via annualmente rivalutate dalla data dell’ordinanza di sequestro giudiziario (richiesto ed ottenuto dall’ A. ed avente ad oggetto i canoni di locazione percipiendi dal R. sui beni promessi in permuta e relativi a quattro appartamenti, ad esclusione di quello occupato dall’attrice D.B.) alla pubblicazione della sentenza.

La sentenza, impugnata dal R. con appello principale e dall’ A. con appello incidentale, è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Venezia, che con sentenza del 27- 1/20-5-2004 ha condannato R.G. “al pagamento in favore di A.G. degli interessi di legge sulla complessiva somma di cui ai punti 6) e 7) (?) del dispositivo della sentenza appellata dalla data della presente sentenza, cosi modificando il punto 8 (?) del dispositivo della sentenza appellata”, confermando “nel resto la sentenza appellata” e dichiarando “compensate fra le parti le spese di lite”.

Premesso che nella sentenza qui impugnata la corte territoriale, nel riportare la decisione del tribunale, e con riferimento ai “contratti collegati (OMISSIS)”, ha erroneamente indicato, quale soggetto inadempiente, l’ A. anzichè il R. (pag. 7), la motivazione che sorregge la decisione della corte stessa può riassumersi, per quanto rileva in questa sede, nelle seguenti proposizioni.

Sull’eccezione di inammissibilità dell’appello di R.G., sollevata preliminarmente dall’ A., a motivo che la condotta tenuta dal primo dopo la sentenza del tribunale non poteva che condurre a ritenere per fatti concludenti l’accettazione della sentenza e la tacita rinuncia all’appello, la corte ha rilevato che, dopo la proposizione dell’appello, il R. ha conferito al proprio legale il mandato per l’esecuzione coattiva delle prescrizioni contenute nella sentenza stessa, notificando all’uopo atto di precetto in data (OMISSIS) all’ A.; e ciò “appare inconciliabile – scrive la corte – con la successiva condotta processuale posta in essere dalla sua difesa nel già introdotto giudizio di appello, ove la difesa del R. ha insistito per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza ed ha coltivato il gravame anche nella parte in cui è volto ad ottenere, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda di declaratoria di risoluzione dei contratti (OMISSIS), nonchè la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. con riferimento ai due contratti predetti”. In altri termini, secondo la corte veneziana, “la iniziativa del R. (intimazione e precetto) è assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione avverso il capo della pronuncia di primo grado che ha dichiarato risolti i due contratti e che ha respinto la domanda di esecuzione specifica dei contratti medesimi. …” e costituisce manifestazione di volontà dalla quale si può desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito del R. di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato risolti i due contratti”.

“Deve ritenersi quindi – prosegue la corte – che detta volontà prevalga sulla condotta successivamente tenuta in causa dal difensore del R., che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di gravame avverso i capi della sentenza che hanno dichiarato risolti i contratti per inadempimento del R.”.

Quanto ai motivi di gravame attinenti al merito e, quindi, alla pronuncia del tribunale di risoluzione dei due contratti (OMISSIS) per inadempimento dell’appellante ed alla quantificazione del danno riconosciuto all’ A., la corte, dopo avere affermato di doverli esaminare ai soli fini del carico delle spese, ne ha rilevato la palese infondatezza; e, tuttavia, atteso l’esito del giudizio di appello, “che ha visto pressochè integralmente respinto l’appello di R. e respinto 1 ‘appello incidentale”, ha ritenuto di dover compensare tra le parti le spese del grado. Ricorre per la cassazione della sentenza R.G. in forza di due motivi;

resistono con controricorso Ad.Mi.Ma., A. L. ed A.C., quali eredi del defunto A. G..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso R.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e, premesso che l’atto di appello è stato notificato il 28-11-2001 e l’atto di precetto al quale fa riferimento la sentenza impugnata è stato notificato il 12 dicembre 2001, censura la corte di appello per avere ritenuto erroneamente che l’appellante avesse prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., laddove, secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte, l’acquiescenza preclusiva dell’impugnazione è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa, da compiersi nella forma prescritta dalla legge.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1453 c.c. e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn.3 e 5, per avere affermato la corte, con riguardo al preteso grave inadempimento dell’appellante posto dall’ A. a fondamento della domanda di risoluzione – nella quale si asseriva che “mentre nell’atto di permuta il terreno che R.G. si era impegnato a trasferirgli risultava avere una superficie di mq. 12000, in realtà la superficie era inferiore di mq. 2595, di cui mq. 1500 ceduti al Comune di (OMISSIS)” – ed ignorando le confutazioni mosse con la comparsa conclusionale da esso appellante a tale assunto, “i seguenti principi, senz’altro erronei”:

a) la superficie di un fondo può essere provata mediante prova testimoniale (resa dalla moglie dell’ A., n.d.e.);

b) nel caso in cui l’acquirente sostenga che la superficie del fondo vendutogli sia inferiore a quella risultante dall’atto di vendita, per effetto di un precedente trasferimento operato dall’alienante, che contesta tale circostanza, non spetta all’acquirente esibire il titolo di tale asserito precedente trasferimento.

Il primo motivo è fondato e va, pertanto, accolto.

Il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui l’acquiescenza alla sentenza di primo grado è configurabile solo come comportamento anteriore alla proposizione dell’impugnazione, in quanto manifestazione di una volontà contraria alla caducazione della sentenza, per cui essa non può essere manifestata, eventualmente anche per fatti concludenti, dopo che sia stata impugnata quest’ultima, rimanendo in tal caso possibile soltanto la rinuncia al gravame, non efficace se non espressa nelle forme di legge. (Cass. n. 2006/26156, 2005/7207, n. 2004/1266).

Nel caso che ne occupa, a prescindere dalla discutibile valutazione compiuta dalla corte del comportamento tenuto dall’appellante – che, come sopra ricordato, avrebbe, con la notifica del precetto, prestato tacita acquiescenza alla sentenza del tribunale – sta di fatto che detta notifica è avvenuta dopo la proposizione del gravame, e, dunque, non può essere indicativa di una volontà contraria alla caducazione di quella sentenza, essendo ammissibile, in casi del genere, soltanto la rinuncia espressa nelle forme di legge.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, dovendo il giudice di appello, cui sarà rinviata la causa, esaminare funditus la questione relativa al dedotto inadempimento dell’ A., che forma oggetto della censura formulata con detto secondo motivo e che la corte veneziana, come affermato, ha deciso solo “ai fini del carico delle spese”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA