Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9419 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9419 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 8367-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GIORGI PAOLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata 1’11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 30/04/2014

udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di pvc redatto nei confronti della “Ghirardi Mangimi” sas di Giorgi Paola & C. l’Amministrazione
Finanziaria emetteva, relativamente all’anno di imposta 1990, un avviso di accertamento unitario n.
3512000532, ai fini ILOR per la società ed ai fini IRPEF per i soci in base alle quote di partecipazione,
notificato sia alla società sia ai soci per le rispettive competenze, nonché un avviso di accertamento n.
35110005979 ai fini IRPEF per reddito di partecipazione, notificato a Giorgi Paola, quest’ultimo divenuto

La contribuente Giorgi Paola, unitamente agli altri soci, impugnava, sia in proprio sia nella sua qualità di
socia della “Ghirardi Mangimi” sas, l’avviso di accertamento unitario; in data 21-5-2003 presentava istanza
di definizione di lite pendente ex art. 16 L. 289/2002; istanza che, con provvedimento notificato il 22-12004, veniva rigettata dall’Ufficio sul presupposto che alla data di entrata in vigore della L. 289/2002,
essendo già divenuto definitivo l’accertamento IRPEF 35110005979, non era in essere alcuna lite fiscale
pendente.
Avverso detto provvedimento di diniego proponeva ricorso la contribuente, sostenendo che presso la CTR
di Bologna era pendente il contenzioso relativo all’avviso di accertamento unitario n. 3512000532,
impugnato dalla stessa sia in proprio sia nella sua qualità di socia della sas.
L’adita CTP di Forlì rigettava il ricorso.
Con sentenza depositata l’11-2-2008 la CTR Bologna accoglieva l’appello della contribuente; la CTR, in
particolare, rilevava che l’Ufficio doveva procedere, ai sensi dell’art. 40, comma 2, dpr 600/73, alla rettifica
della dichiarazione dei redditi della sas con un unico accertamento (ai fini ILOR per la società ed ai fini IRPEF
per i soci); siffatto unico accertamento era stato impugnato dalla contribuente sia nella qualità di socia sia
in proprio, sicchè la Giorgi doveva ritenersi parte in proprio nel relativo procedimento (sia davanti alla CTP
sia davanti alla CTR) e, di conseguenza, doveva ritenersi pendente la lite nei suoi confronti; nessuna
rilevanza aveva, al proposito, l’abbandono del contenzioso relativo all’accertamento n. 35110005979,
emesso dall’Ufficio a carico di una socia della sas e, quindi, in violazione dell’art. 40 DPR 600/73.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi; la contribuente
non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 40, comma 2, dpr 600/73 e dell’art. 16 L. 289/2002, deduceva, innanzitutto, che erroneamente la
CTR aveva ritenuto che l’impugnazione da parte del socio dell’avviso di accertamento n. 3512000532

definitivo.

emesso ai fini ILOR nei confronti della società potesse configurare il presupposto (pendenza della lite)
richiesto per l’applicazione della definizione agevolata di cui all’art. 16 L. 28972002 anche con riguardo
all’avviso di accertamento n. 35110005979 emesso ai fini IRPEF nei confronti del socio e divenuto definitivo
per mancata impugnazione della sentenza della CTR 143/2000; in secondo luogo la ricorrente Agenzia
rilevava che, in base a quanto espressamente disposto dall’art. 16 L. 289/2002, occorreva, ai fini
dell’operatività della definizione agevolata delle liti pendenti, che lo specifico atto impositivo in ordine al
quale era destinata ad operare la disciplina di cui all’art. 16 fosse stato impugnato in sede giurisdizionale, il

essere stato oggetto di impugnazione giudiziale.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 5 cpc- contradditorietà della
motivazione su un fatto decisivo della controversia, rilevava che la CTR, da un lato, aveva erroneamente
ritenuto che l’avviso di accertamento unitario n. 3512000532, emesso nei confronti della società e
notificato a soci e società, fosse diretto a rettificare tanto il reddito d’impresa della società quanto quello
di partecipazione dei singoli soci; dall’altro aveva contraddittoriamente affermato che l’avviso di
accertamento ai fini IRPEF notificato al socio fosse privo di efficacia e che quindi correttamente il socio non
lo aveva impugnato.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Il modello unitario di rettifica, previsto dall’art. 40, comma 2, dpr 600/73, non esclude che, ferma
l’unitarietà dell’accertamento, la pretesa tributaria si esplichi in concreto con una duplicità di avvisi, diretti
a soggetti diversi, soci e società, per imposte diverse,ILOR ed IRPEF (conf. Cass. 20707/2007).
Ciò posto„ la definitività dell’autonomo avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF nei confronti del socio,
non può che comportare l’intangibilità del detto atto impositivo e, quindi, l’insussistenza del presupposto
(pendenza del giudizio) per potere invocare per lo stesso la definizione agevolata delle liti pendenti di cui
all’art. 16 della L. 289/2002, mentre a nulla rileva al riguardo l’impugnazione, anche da parte del socio,
dell’awiso di accertamento unitario emesso nei confronti della società.
La CTR, nella gravata sentenza, ha fatto erronea applicazione dei detti principi e va, quindi, cassata; non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, comma 2, cpc, la causa va decisa nel merito
con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
In considerazione dell’evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di merito.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

che non si era verificato nel caso in esame, nel quale l’atto impositivo era già divenuto definito per non

ESENTE DA REGISTRAZiOle
AI SENSI Da 9 P . 26,44946
N. 131

»,15…\!”.

– N. 5

MATERIA TRI BUTARIA
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dalla contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di
merito; condanna Giorgi Paola al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità,
che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 27-11-2013 nella Camera di Consiglio della sezione tributaria.

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