Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9419 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 428-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., B.G., B.A., BO.AL.,

V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FERRARA,

MARCO DAINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 923/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

V.A., B.A., Bo.Al., B.G. e B.L. impugnavano avanti alla Commissione tributaria provinciale di Lucca l’avviso di rettifica del valore di cessione di alcuni terreni dai medesimi venduti. A motivo del ricorso deducevano la carenza di motivazione dell’avviso non evincendosi da esso i presupposti di fatto e di diritto della rettifica.

La CTP accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che lo rigettava, confermando la sentenza dei primi giudici.

Avverso tale sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Resistono i ricorrenti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l’atto impugnato.

Nelle more dell’udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria, datata (OMISSIS), con cui ha dato atto di aver presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. Alla memoria ha allegato l’attestazione dell’Agenzia delle entrate in ordine al ricevimento di detta istanza e dell’importo complessivo dovuto, nonchè copia della documentazione comprovante l’integrale pagamento. Conseguentemente, ha chiesto che questa Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dalla parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

Dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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