Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9418 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 12/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20646/2012 proposto da:

Italfondiario S.p.a., nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Postumia n. 1, presso

l’avvocato Grillo Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità per carenza di

interesse o rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 14 settembre 1999 era proposta, da parte della Banca Commerciale Italiana s.p.a., ora Italfondiario s.p.a., opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98: l’azione aveva ad oggetto i crediti vantati dallo stesso istituto nei confronti della curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., per Lire 270.946.155 e per Lire 1.767.610.972; tali crediti erano costituiti dal saldo di due distinti rapporti di conto corrente.

Nel contraddittorio con la curatela veniva esperita consulenza tecnica d’ufficio e quindi il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’opposizione, rilevando come in esito all’indagine peritale era emerso un credito – e non un debito – della società fallita nei confronti della suddetta banca.

2. – Proposto gravame, la Corte di appello di Reggio Calabria respingeva l’impugnazione.

3. – Contro tale sentenza Italfondiario ricorre per cassazione facendo valere sei motivi di impugnazione. La curatela, benchè intimata, non ha svolto attività processuale nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Nella memoria ex art. 378 c.p.c., Italfondiario ha dato atto che nelle more del giudizio di legittimità il fallimento di (OMISSIS) si era chiuso con pagamento integrale dei creditori e ha chiesto Pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

2. – Ciò posto, ove – come nel caso in esame – la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest’ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l’atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui dell’art. 390 c.p.c., comma 2, non appare idoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell’art. 391 c.p.c., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e a determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso (Cass. 6 dicembre 2004, n. 22806; Cass. 15 settembre 2008, n. 23685; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161; Cass. 15 gennaio 2014, n. 693; in senso sostanzialmente conforme, pure Cass. 7 marzo 2008, n. 6189).

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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