Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9417 del 27/04/2011
Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6870/2009 proposto da:
T.C. (OMISSIS), G.R.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALLEBONA
10, presso lo studio dell’avvocato LANARI Egidio, che li rappresenta
e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
UNICREDIT LEASING S.P.A. (già LOCAT S.P.A.) (OMISSIS), in
persona del procuratore avv. S.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio
dell’avvocato ZINCONE Andrea, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BUIZZA RICCARDO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 461/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO –
Sezione Terza Civile, emessa il 15/1/2008, depositata il 14/02/2008,
R.G.N. 1661/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/03/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ANDREA ZINCONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il T. citò in giudizio la Locat spa perchè fosse annullato, dichiarato nullo o simulato il contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti. La Locat, costituitasi, chiese in riconvenzionale il pagamento delle somme dovute in forza del contratto e la restituzione dell’immobile.
Con separato atto la G., costituitasi fideiussore del T. nei confronti della Locat, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Locat.
Riunite le cause, il primo giudice respinse le domande del T. e lo condannò a versare alla Locat somme di danaro a titolo di canoni ed interessi, nonchè a restituire l’immobile. Inoltre, respinse l’opposizione della G..
La prima sentenza è stata interamente confermata dalla Corte d’appello di Milano.
Propongono ricorso per cassazione il T. e la G. attraverso sette motivi. Risponde con controricorso la Unicredit Leasing spa (così mutata l’originaria denominazione Locat spa).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il primo motivo, nel cui quesito i ricorrenti sostengono la nullità dei giudizi del merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della venditrice dell’immobile. Sul punto occorre ribadire il consolidato principio in ragione del quale la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell’ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo (tra le varie, cfr.
Cass. n. 10490/06, n. 4901/07). Nella specie, l’azione risulta proposta in relazione alla natura ed agli effetti del contratto intervenuto tra le parti, senza alcuna ricaduta sul patrimonio del contraente che si assume essere stato pretermesso.
Infondato è anche il secondo motivo (vi si sostiene che avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M.), in quanto la querela di falso proposta dal T. è stata dichiarata inammissibile in primo grado (posto che l’attore non aveva contestato la provenienza e riferibilità della dichiarazione negoziale al suo sottoscrittore e non aveva dedotto la falsità della sottoscrizione) e non riproposta in appello.
Per le stesse ragioni è infondato il terzo motivo, con il quale si sostiene la nullità dei giudizi per aver provveduto il giudice monocratico (e non il collegio) in ordine alla querela di falso.
I motivi dal quarto al settimo sono inammissibili, in quanto concernono questioni di fatto in ordine alle quali i ricorrenti chiedono alla Corte di legittimità una nuova valutazione nel merito.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011