Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9417 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12921-2009 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

POMAR GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4119/2008 del TRIBUNALE di PALERMO del

13/11/08, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

L’ex dipendente dell’Enel attuale ricorrente adiva il Tribunale di Palermo quale giudice del lavoro chiedendo la condanna della s.p.a.

ENEL alla riliquidazione dell’indennità di anzianità maturata al 31.5.1982 e del T.F.R. con il computo dei compensi per lavoro straordinario, e al pagamento di quattro mensilità della retribuzione ex art. 43 del CCNL del 1989. L’Enel, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito.

L’eccezione era accolta dal Tribunale, il quale osservava che nella specie, ai fini della competenza, alla stregua delle indicazioni contenute nel ricorso e della documentazione versata in atti – potendosi valorizzare solo le prove precostituite e non potendosi considerare la documentazione depositata dalla parte ricorrente successivamente alla prima udienza, risultava provata la localizzazione in (OMISSIS) della sede dell’azienda e in (OMISSIS) quella della … dipendenza presso cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto.

Mancavano invece elementi (allegazioni e prove rilevanti) circa il luogo in cui era sorto il rapporto lavorativo. Ne derivava la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Palermo e l’indicazione come concorrentemente competenti dei Tribunali di Roma e Agrigento. Ciò una volta considerato anche che non poteva darsi rilievo, a norma dell’art. 413 c.p.c., comma 2, al luogo di ubicazione del Compartimento regionale di riferimento, come invece sostenuto dal ricorrente sulla base della considerazione che presso lo stesso era accentrata la gestione del rapporto di lavoro.

La parte attrice propone regolamento necessario di competenza, illustrato da successiva memoria, L’Enel non si è costituito. Il ricorso può ritenersi procedibile nonostante la mancata produzione dell’avviso di deposito della sentenza, in genere richiesta dagli artt. 47 e 369 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 2004/2009), poichè tale adempimento è funzionale alla prova della proposizione del ricorso entro il relativo termine (breve) di impugnazione e il rispetto di tale termine è incontestabile anche in mancanza di tale produzione quando, come nella specie, tra la data di pubblicazione della sentenza (29.4.2009) e quella di notificazione del ricorso (22.5.2009) è intercorso un periodo di tempo inferiore al termine fissato dalla legge.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il Tribunale di Palermo, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, e alla stregua dello stesso verbale di causa ivi trascritto, non risulta avere mai autorizzato la produzione della documentazione che dimostrerebbe la conclusione del contratto di lavoro in (OMISSIS). In effetti alla prima udienza, nella quale avrebbe potuto replicarsi, anche con iniziative probatorie, alla eccezione di incompetenza, le parti si limitarono a chiedere un rinvio per la decisione con termine per note e il giudice provvide in senso conforme, mentre è alla seconda udienza che il ricorrente chiese l’ammissione del suddetto documento.

Il giudice si limitò a rinviare “per le determinazioni” alla successiva udienza e l’autorizzazione alla produzione non è intervenuta neanche nelle successive udienze di rinvio o con la sentenza e mancano appropriate censure riguardo a tale mancata autorizzazione, visto che si assume che la stessa sia intervenuta.

Tenuto anche presente che il Compartimento regionale dell’azienda, rappresentando una mera dipendenza dell’azienda, non può rilevare ai sensi dell’art. 413 c.p.c. in luogo della sede dell’azienda stessa, risulta confermata quindi l’esattezza dei rilievi già formulati dal giudice a quo circa la incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo e la competenza concorrente del Tribunale di Agrigento (foro della dipendenza presso cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto) e del Tribunale di Roma (foro della sede dell’azienda).

E’ appena il caso di rilevare, a proposito dei precedenti di questa Corte richiamati nel ricorso e relativi a casi analoghi, che non risulta che nelle relative controversie si prospettassero analoghe questioni relativamente alla documentazione prodotta.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento o del Tribunale di Roma; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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