Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9417 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21959/2012 proposto da:

S.N., S.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Donatello n. 75, presso l’avvocato

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato B.D., giusta

procura speciale per Notaio dott.ssa V.V. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi n.

17, presso l’avvocato Santucci Roberto, che la rappresenta e difende

limitamente agli avvocati Deasti Alberto, Lombardi Giuseppe, giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1081/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. BARBONI che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. DEASTI che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La vicenda processuale è ricostruita nei termini che seguono nella sentenza impugnata.

S.N. S.M. evocava in giudizio la Banca Popolare di Milano deducendo che, in data (OMISSIS), volendo operare in borsa, aveva stipulato con la predetta banca un contratto di negoziazione di strumenti finanziari utilizzando il sistema di home banking; rilevava inoltre di aver ottenuto dall’istituto di credito un finanziamento e un fido di cassa. Assumeva di aver raggiunto un accordo con la predetta banca: accordo in virtù del quale la medesima non avrebbe potuto concedere ulteriore operatività allorquando si fosse registrata una perdita superiore al 20% del capitale iniziale. Lamentava che la banca aveva omesso di informare il cliente del superamento del detto limite e che l’esposizione debitoria aveva raggiunto la somma di Euro 960.000,00. Rilevava che la banca aveva violato gli obblighi in materia di intermediazione mobiliare e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella perdita del proprio investimento iniziale.

La banca si costituiva e negava qualsiasi accordo in ordine al blocco dell’operatività, formulando domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo, di cui l’attore risultava debitore.

Il Tribunale rigettava la domanda attrice asserendo che non era stata data dimostrazione del suddetto accordo e rilevando, altresì, che l’istante non aveva lamentato l’omissione di informative con riguardo a specifici investimenti.

2. – Interposto gravame, la Corte di appello di Milano respingeva poi l’impugnazione con sentenza pubblicata il 22 marzo 2012. Rilevava come il giudice di prime cure avesse correttamente osservato che le contestazioni sollevate dall’attore risultassero generiche e come l’appellante non avesse provato la stipula dell’accordo avente ad oggetto il blocco di operatività.

3. – Questa pronuncia e oggetto di un ricorso per cassazione, proposto da S.N. S.M., basato su due motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Milano. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia nullità dell’atto di citazione introduttivo, violazione degli artt. 102 e 164 c.p.c. per la mancata chiamata in causa di un litisconsorte necessario, con riferimento all’art. 2043 c.c., e violazione del contratto collettivo del personale bancario vigente all’epoca dei fatti. Assume il ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe dovuto avvedersi dell’esistenza “di un litisconsorte necessario sia nei confronti del dott. M.M., sia della banca, sia di We(at)banca, disponendo d’ufficio la chiamata in causa dei responsabili ex art. 2043 c.c., del danno reclamato dal sig. S. nei confronti del direttore dell’agenzia n. (OMISSIS), che aveva operato su due piani professionali diversi (da una parte come preposto della banca, ma dall’altro assumendosi responsabilità per omission(i) del tutto personali e autonome”. Viene quindi posta una questione di mancata integrazione del contraddittorio avendo riguardo sia alla posizione del direttore dell’agenzia presso cui erano stati conclusi i contratti finanziari, sia di un terzo (We(at)banca) che, per la verità, è indicato in ricorso non come un soggetto di diritto, ma quale “servizio Internet” (pag. 3). Nel motivo si insiste sul rilievo per cui sussisterebbe una responsabilità “in proprio” del direttore dell’agenzia, diversa da quella riferibile alla banca: responsabilità fondata sul fatto che lo stesso direttore ebbe a compiere, di sua iniziativa, e quindi in perfetta autonomia, atti idonei a danneggiare l’attore.

Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 102 c.p.c., comma 2, “in relazione alla vera portata precettiva dell’articolo”, in quanto il giudice avrebbe dovuto comprendere che il direttore dell’agenzia – che operava, in modo autonomo, come intermediario finanziario – possedeva una discrezionalità non prevista dalle norme cogenti in relazione all’esecuzione di ordini impartiti o meno dal cliente. La censura si pone in continuità con quella svolta del primo motivo. E’ osservato che solo “con gli accordi nazionali, dal 2008 in poi, e del 2012” si era data la possibilità alle banche di concludere accordi negoziali fornendo ai c.d. quadri direttivi la facoltà di concludere tanto contratti ordinari, quanto operazioni di carattere prettamente finanziario, di pertinenza degli intermediari finanziari. Si aggiunge che le operazioni poste in essere dal dott. M. determinavano “una responsabilità anche solidale nell’interesse del cliente”, avendo riguardo sia agli obblighi informativi, sia alla necessità di rispettare determinate prescrizioni nell’esecuzione delle singole operzioni.

A questi due motivi il ricorrente fa seguire ulteriori considerazioni, che non possono ritenersi avere la consistenza di un autonomo motivo, con riguardo all’estensione della cognizione del giudice di legittimità in materia di vizi processuali.

2. – I due motivi che si sono sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Risulta assorbente, in argomento, il rilievo per cui è lo stesso ricorrente a correlare la posizione processuale di litisconsorte pretermesso alla posizione sostanziale di obbligato in solido: più in particolare a quella di soggetto tenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.. Ed è facile, allora, obiettare che l’obbligazione risarcitoria – derivante da un fatto unico dannoso imputabile a più soggetti – è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus: tale regola incontra una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro, nonchè nell’ipotesi in cui sia la legge stessa che – presupponendo, e derogando a detto principio – imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (Cass. 27 marzo 2007, n. 7501; cfr. pure, in tema, Cass. 14 luglio 2009, n. 16391; Cass. 20 dicembre 2012, n. 23650). Nel caso in esame, il litisconsorzio non è prescritto dalla legge, nè può affermarsi che la responsabilità della banca dipenda dall’accertamento di quella dei nominati soggetti: evenienza, quest’ultima, chiaramente, esclusa dai contorni fattuali della vicenda portata all’esame dei giudici di merito, i quali hanno infatti potuto escludere detta responsabilità senza prendere in considerazione quella, personale, dei due soggetti che si assume siano stati illegittimamente pretermessi; d’altro canto, la non interferenza dei profili di responsabilità emerge dallo stesso tenore del ricorso, ove si prospettano, con riferimento a M.M., “responsabilità per omission(i) del tutto personali e autonome” (pag. 9) e si imputa allo stesso di aver compiuto “di sua iniziativa, e quindi in perfetta autonomia, atti idonei a danneggiare il cliente” (pag. 10).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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