Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9417 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9417 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 26733-2013 proposto da:
BERTI REMO (BRTRME36C20E291F) in proprio e n.q. di legale
rappresentante dell’HOTEL PRESIDENT SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 08/05/2015

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 88/2013 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
1

udito l’Avvocato Giovanni Romano difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Remo BERTI, in proprio e nella qualità di Amministratore della s.r.l. Hotel
President, adiva la Corte di appello di Campobasso per ottenere la
condanna del Ministero della giustizia al pagamento della equa riparazione
del danno non patrimoniale causato dalla durata non ragionevole (dal 22
novembre 1996 al 19 novembre 2007 per il primo grado, interposto
appello con atto notificato il 26 settembre 2008 e ancora pendente alla data
della presente domanda) del processo civile introdotto dallo stesso avanti
r

al Tribunale di Teramo con il quale aveva proposto opposizione avverso
decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’Enel per la somministrazione

CAMPOBASSO del 30/01/2013, depositato il 12/04/2013;

di energia elettrica.
La Corte di appello di Campobasso con decreto del 12 aprile 2013 ha
respinto il ricorso in ragione della mancata indicazione di quale fosse il
danno scaturito dalla pendenza della controversia, senza avere assolto al
dovere primario di allegazione, non configurabile un danno in re ipsa.
Ricorre per cassazione il BERTI, sulla base di un unico motivo; il
Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Ric. 2013 n. 26733 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

NJI

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU, dell’art. 2, commi 1 e 2, della

pretendere in ordine alla dimostrazione di un danno non patrimoniale una
ulteriore prospettazione circa il modo nel quale il danno conseguito dalla
permanenza della controversia abbia determinato la sofferenza psichica.
Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito si è infatti discostato dalla giurisprudenza ormai consolidata
di questa Corte secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata
del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 anche per le persone
giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo
correlato a turbamenti di carattere psicologico, è — alla luce dell’orientamento in
proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza
normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e
dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente
provoca alle persone la lunghezza eccessiva del processo. Sicché, pur dovendo
escludersi la configurabilita di un danno “in re ipsa” – ossia di un danno
automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata
ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre
che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che
facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente
(Cass. n. 7145 del 29 marzo 2006).

Ric. 2013 n. 26733 sez. M2 – ud. 26-11-2014
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legge n. 89 del 2001 e dell’art. 2059 c.c., giacchè la corte di merito sembra

Conclusivamente il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio
alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, che nel
riesaminare la controversia si atterrà ai principi sopra esposti.
Ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c., rimette al giudice del rinvio anche la

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le
spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il 26
novembre 2014.

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

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