Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9416 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 22/05/2020), n.9416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17963-2012 proposto da:

J.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. SIACCI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 202/50/12, depositata l’8 maggio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania accolse l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del prof. I.P., rigettando nel contempo l’appello incidentale proposto dal contribuente nei confronti dell’ente impositore, i rispettivi gravami avendo avuto ad oggetto sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, addizionale regionale ed addizionale comunale, nonchè per IRAP, relativamente all’anno d’imposta 2005. L’accertamento, in assenza di dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno di riferimento, era stato basato su indagini bancarie disposte ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, che avevano portato a determinare in via induttiva il reddito del contribuente sulla base di versamenti e prelevamenti dei quali non era stata fornita adeguata giustificazione perchè non fossero imputati a ricavi non dichiarati da lavoro autonomo, oltre al reddito percepito dal I. quale primario ospedaliero

Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che il contribuente avesse in parte offerto la prova contraria alla presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), nella sua formulazione applicabile ratione temporis, dichiarando altresì non dovute le sanzioni, laddove la CTR, in riforma di detta pronuncia, aveva confermato integralmente la legittimità dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza impugnata abbia compresso il pieno svolgimento del diritto di difesa e violato l’attuazione del principio del contraddittorio, non rilevando che la segreteria della Commissione non avesse dato comunicazione alle parti costituite dell’udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia ancora nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la decisione impugnata omesso di pronunciare sui motivi dell’appello incidentale spiegato dal contribuente avverso la decisione di primo grado, concernenti la lamentata carenza motivazionale dell’avviso di accertamento, la carenza di prova della pretesa impositiva e in ogni caso l’illegittimità dell’accertamento impugnato, che, a fronte dei ricavi non dichiarati, non aveva tenuto conto dei c.d. costi occulti.

3. Con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente, sempre in ordine al rigetto dei motivi addotti a sostegno dell’appello incidentale dallo stesso proposto avverso la sentenza di primo grado, laddove dovesse ritenersi comunque intervenuta pronuncia di rigetto dei medesimi, lamenta omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, compendiandosi sul punto la motivazione resa dalla CTR della Campania nell’affermazione che “l’appello incidentale proposto dal sig. I.P. (…) risulta infondato sia in fatto che in diritto per inesistenza delle richieste portate dallo stesso”.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ulteriore vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardo all’affermata legittimità dell’accertamento presuntivo basato sulle indagini bancarie, non avendo tenuto conto la decisione impugnata della documentazione prodotta, idonea, secondo parte ricorrente, al superamento della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, nella sua formulazione applicabile ratione temporis.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 329 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza impugnata, nel confermare in toto la legittimità dell’accertamento impugnato, non aveva tenuto conto di quanto effettivamente oggetto di devoluzione alla CTR nell’appello principale dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado. Infatti, con quest’ultimo, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato integralmente la giustificazione resa dal contribuente in ordine ai versamenti, ma, con riferimento ai prelevamenti, si era limitata a contestare la giustificazione che sarebbe stata offerta dal contribuente in relazione ai soli due movimenti di Euro 150.000,00 e 300.000,00, tanto che sul punto il contribuente aveva eccepito la formazione del giudicato interno sulla non equiparabilità a compensi degli ulteriori prelevamenti, eccezione totalmente ignorata dalla CTR.

6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che la mancata presentazione del contribuente al contraddittorio era dipesa da causa non imputabile al contribuente, avendo egli ricevuto la notifica dell’invito al contraddittorio il giorno successivo a quello in cui esso avrebbe dovuto svolgersi e che comunque la documentazione prodotta in giudizio avrebbe dovuto essere ritenuta idonea al superamento della presunzione relativa all’equiparazione a compensi dell’attività professionale dei versamenti su conto corrente bancario, avendo egli dimostrato la provenienza delle somme ad essi relative, riferite ad acconti ricevuti a seguito di preliminare di vendita di immobile, successivamente avvenuta, così come per i prelevamenti avendo dimostrato la riferibilità degli ultimi importi in contestazione a giroconti relativi ad altro conto nella disponibilità dello stesso contribuente.

7. Il primo motivo è infondato.

Se è vero che la comunicazione della fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, norma applicabile anche al giudizio di appello in virtù della norma generale di rinvio di cui al citato decreto, art. 61, è posta a salvaguardia del contraddittorio e del pieno espletamento del diritto di difesa (cfr. tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass. sez. 6-5, ord. 11 luglio 2018, n. 18279; Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2016, n. 1786), nella fattispecie in esame è la stessa parte ricorrente a dare atto che uno dei propri difensori ha partecipato all’udienza di discussione, avendo potuto quindi la parte, anche in sede di discussione orale, esplicitare ulteriormente le proprie difese già esposte nel proprio atto di controdeduzioni contenente il proprio appello incidentale, non avendo parte ricorrente neppure allegato che la succitata omissione le abbia precluso eventuale ulteriore produzione documentale in grado d’appello nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661).

Ne consegue che la partecipazione del difensore del contribuente all’udienza di discussione deve intendersi spiegare efficacia sanante della nullità derivante dall’omissione della comunicazione con l’osservanza dei termini ivi stabiliti.

8. Il secondo motivo è ugualmente infondato.

Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di omessa pronuncia, atteso che la CTR, quantunque con motivazione assolutamente stringata (si veda, sub 9, l’esame della relativa censura di carenza motivazionale), ha espressamente rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ritenendolo “infondato sia in fatto che in diritto per inesistenza delle richieste portate dallo stesso”.

9. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

9.1. Essi sono fondati nei limiti di quanto di seguito esposto.

Deve ritenersi che la motivazione espressa dalla CTR in ordine alla pronuncia di rigetto dell’appello incidentale del contribuente, quale sopra riportata, sebbene graficamente esistente, integri motivazione meramente apparente, non essendo in alcun modo possibile il controllo sulla ratio decidendi della relativa pronuncia con riferimento a due dei tre motivi addotti dallo I. a sostegno del proprio gravame incidentale, in ordine alla denunciata carenza motivazionale dell’atto impositivo, che non sarebbe stata rilevata dal giudice di prime cure e con riferimento al mancato riconoscimento forfettario dei c.d. costi occulti in ordine ai maggiori compensi dell’attività di lavoro autonomo determinati in via induttiva in assenza della relativa dichiarazione.

9.2. Questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che si è in presenza di motivazione apparente allorchè la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).

9.2.1. Mentre in ordine ai due succitati motivi effettivamente la motivazione si sostanzia nella sola affermazione dell’infondatezza in fatto ed in diritto dell’appello incidentale del contribuente per inesistenza delle richieste portate dallo stesso, detto vizio di nullità della sentenza deve escludersi con riferimento alla motivazione inerente al rigetto dell’ulteriore motivo (carenza di prova da parte dell’Amministrazione finanziaria in ordine al fondamento della propria pretesa impositiva), atteso che, in parte qua, la succitata motivazione deve ritenersi integrata in relazione alle considerazioni esposte in sentenza in ordine all’accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, avendo ritenuto, esplicitandone le ragioni, la pronuncia impugnata che il contribuente non abbia offerto prova idonea al superamento della presunzione legale dell’equiparazione a compensi non dichiarati provenienti da versamenti di cui non sia stata fornita giustificazione e prelevamenti in relazione ai quali non sia stato indicato il beneficiario.

10. Il quinto ed il sesto motivo sono fondati limitatamente all’imputazione a compensi non dichiarati dei prelevamenti riscontrati su conto corrente bancario del contribuente.

10.1. In proposito deve darsi atto che, per effetto della sopravvenuta, in pendenza del giudizio di legittimità, sentenza della Corte costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228, così come interpretata, nella sua portata applicativa, dalla giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata (cfr. Cass. sez. 5, ord. 26 settembre 2018, n. 22931; Cass. sez. 6-5, ord. 30 marzo 2018, n. 7951; Cass. sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1519; Cass. sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16697), resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, limitatamente ai versamenti effettuati su conto corrente del professionista o lavoratore autonomo, essendo venuta meno invece l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e libero professionale limitatamente ai prelevamenti su conti correnti.

10.1.1. Ne consegue l’illegittimità dell’accertamento basato esclusivamente su detta presunzione, nella parte relativa all’imputazione a ricavi dei prelevamenti su conto corrente in relazione ai quali il contribuente non abbia provato il relativo beneficiario, ciò comportando anche la sopravvenuta carenza d’interesse in ordine alla censura riferita alla dedotta violazione del giudicato interno, favorevole al contribuente, che si sarebbe già formato in ordine ai prelevamenti ulteriori rispetto ai due movimenti di Euro 150.000,00 e 300.000,00, in ordine ai quali il contribuente aveva dedotto trattarsi di giroconti, limitatamente ai quali doveva intendersi circoscritta la contestazione dell’Amministrazione finanziaria con il ricorso principale in appello avverso la sentenza di primo grado.

10.2. Relativamente ai versamenti, in relazione ai quali la sentenza impugnata ha ritenuto priva di fondamento la giustificazione offerta dal contribuente, in relazione al fatto che la vendita dell’immobile da cui sarebbero derivate le somme oggetto di versamento sul conto corrente bancario del contribuente è avvenuta nel 2009, laddove l’accertamento è riferito all’anno d’imposta 2005, ed in difetto di prova delle modalità di pagamento degli importi considerati dal ricorrente come acconti ricevuti sul prezzo di vendita, i motivi devono ritenersi inammissibili, sia per difetto di autosufficienza, non avendo indicato parte ricorrente tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito degli atti (preliminare di vendita e contratto definitivo e relativi assegni per mezzo dei quali sarebbero stati versati gli acconti sul prezzo di vendita), sia perchè i motivi, sebbene proposti sub specie del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, tendono a sollecitare alla Corte una valutazione del materiale istruttorio difforme rispetto a quella espressa dal giudice di merito, non censurabile in questa sede.

11. Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.

12. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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