Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9416 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6948/2019 proposto da:

M.M.F., domiciliato in Roma, via Emilio Faà Di Bruno 15,

presso l’avv. Marta Di Tullio, da cui è rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso del 17 gennaio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente M.M.F. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo lamenta la violazione la falsa applicazione di norme di diritto. In particolare, il giudice del merito avrebbe disatteso le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, lett. a) e lett. b) e mancato di procedere alla valutazione dei fatti pertinenti il paese di origine del richiedente.

Il secondo mezzo oppone la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Viene a tal fine invocato il principio per cui la protezione sussidiaria di cui alla detta norma non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova di essere interessato, in modo specifico, a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, alla minaccia della vita o della persona in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Col terzo motivo è opposta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti specifici della domanda di protezione umanitaria, considerando anche il collegamento tra la situazione soggettiva e la condizione generale del paese di provenienza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Tale è, anzitutto il primo motivo.

Esso è connotato da assoluta genericità e mostra di non confrontarsi con la decisione impugnata, la quale ha evidenziato come le motivazioni dell’allontanamento del richiedente dal paese di origine avevano natura personale ed economica: a tale proposito va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

Anch’esso manca di misurarsi con il decreto del Tribunale, il quale non ha affatto negato, in linea astratta, il principio evocato nel ricorso, ma ha invece escluso, in concreto, la situazione di esposizione al rischio derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui all’art. 14, lett. c), cit..

L’inammissibilità deve da ultimo affermarsi con riguardo al terzo motivo.

L’impugnazione mostra, anche in questo caso, di non cogliere la ratio decidendi della pronuncia. Questa ha infatti evidenziato non essere stati allegati e provati elementi che facciano ritenere particolarmente vulnerabile il richiedente in caso di rimpatrio. Nel ricorso per cassazione non si contrasta tale affermazione, ma ci si limita a invocare un dato (quello della situazione generale del paese di origine del ricorrente) che, in sè, non rileva (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione) e che non si comprende quale relazione possa avere con la non meglio chiarita “denuncia ricevuta” cui fa cenno l’istante nel corpo del motivo.

3. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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