Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9415 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12157-2009 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI, rappresentata e

difesa dagli avvocati AMEDEO SORGE, FULVIO RICCA, SORGE ALFREDO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.K.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3126/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

29.4.08, depositata il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria C.V. aveva accolto in parte la domanda proposta da E.K.A. contro R.C., deducendo di avere lavorato alle dipendenza della relativa impresa di trasporti dal settembre 1994 al settembre 1997, e aveva condannato la R. a pagare all’attore la complessiva somma di Euro 28.457,78 a titolo i differenze retributive, mensilità aggiuntive e t.f.r..

La R. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’intimato non si è costituito.

La sentenza impugnata è stata depositata il 14.5.2008, e quindi dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4.7.2009, e pertanto il ricorso per cassazione proposto contro di essa è soggetto all’applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, ed abrogato dall’ari 47 della legge n. 69/2009, con effetto per i ricorsi contro le sentenze pubblicate successivamente alla data della entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5).

In base al richiamato art. 366-bis c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1) a 4) deve;

concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre in caso di deduzione di vizio di motivazione a norma del n. 5) di detto comma l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Nel caso in esame non risultano formulati idonei quesiti di diritto, nè, rispetto ai profili di vizio di motivazione, le “chiare indicazioni” a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

In particolare, quanto al primo motivo il “principio” indicato al termine della esposizione si limita in sostanza a postulare la sussistenza nella specie di un litisconsorzio processuale necessario;

nei motivi secondo, terzo e quarto il richiamo anche dell’art. 360 c.p.c., n. 5 appare improprio, essendo dedotti vizi procedurali; il quinto motivo, con il quale si denuncia omessa motivazione circa la rilevanza da attribuire in concreto al mancato giuramento, da un lato risulta assorbito dall’inammissibilità del primo motivo con cui si censura la sentenza nella parte i cui ha ritenuto abbandonato il giudizio nei confronti di soggetti diversi dalla R. e, dall’altro, contiene censure generiche e prive di adeguati riferimenti concreti (non autosufficienti), mentre il giudice di merito aveva precisato che i capi del giuramento avevano riguardato tutte le circostanze poste a base della domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA