Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9415 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9422/2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni

n. 132, presso l’avvocato Morganti Pietro, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

e contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De

Carolis n. 181, presso l’avvocato Dell’aiuto Gianni che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni

n.132, presso l’avvocato Morganti Pietro, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6011/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIETRO MORGANTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

FRANCESCO ANTONIO RUSSO, con delega orale dell’avv. Dell’Aiuto,

discute solo sull’istanza di ricusazione e si oppone alla

discussione nel merito e chiede un rinvio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza di

ricusazione; nel merito, per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nell’anno 1995 C.A., unico figlio di C.M. e P.A., convenne i genitori dinanzi al tribunale di Roma chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto al mantenimento o, in subordine, a un assegno alimentare. Chiese inoltre il risarcimento dei danni per esser stato allontanato dalla casa familiare e per il comportamento ostile manifestato dai genitori nei suoi confronti.

I convenuti si costituirono contestando le pretese.

L’adito tribunale accolse la domanda attinente all’assegno alimentare, che quantificò in Lire 600.000 mensili (di cui Lire 400.000 a carico del padre) con decorrenza dal luglio 1998. La sentenza venne impugnata in via principale dall’attore e in via incidentale dai convenuti, e la corte d’appello di Roma, deceduto nel frattempo C.M., con sentenza in data 20-2-2002 determinò l’ammontare dell’assegno in Lire 500.000, ponendolo a carico della P..

2. La sentenza d’appello fu cassata da questa Corte, con rinvio, in accoglimento del ricorso incidentale della P., attesa la inosservanza dell’art. 438 c.c. visto che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Sicchè dovendosi valutare, in ordine all’an della corresponsione, i suddetti necessari presupposti, la Corte ritenne che il giudice d’appello non avesse tenuto conto del secondo di essi.

3. Riassunta la causa in sede di rinvio, la corte d’appello di Roma, nuovamente pronunciando, accoglieva parzialmente il gravame del C. avverso la sentenza del tribunale di Roma e P.A. alla corresponsione dell’assegno alimentare mensile di Euro 300,00, così incrementando, a partire dal dicembre 1999, l’assegno riconosciuto in primo grado; rigettava l’appello incidentale della P. medesima e compensava le spese processuali.

In sintesi la corte d’appello riteneva provato, alla luce della complessiva vicenda di vita del C., il presupposto del diritto alla prestazione alimentare, attesa la situazione di bisogno del predetto, non obiettivamente contestata, e stante l’impossibilità di provvedere altrimenti al proprio mantenimento. Ciò in considerazione delle infruttuose e pur comprovate: (1) disponibilità a tenere lezioni di violino e a svolgere attività di attacchinaggio; (2) iscrizione all’ufficio di collocamento; (3) richiesta, dopo la cessazione del servizio militare come ufficiale di complemento, di essere richiamato in servizio; (4) partecipazione a un concorso bandito dal ministero della Giustizia.

La corte territoriale sottolineava quale sintomo dell’incapacità di provvedere al mantenimento altresì la condizione soggettiva di C. come emersa in causa, essendosi trattato di persona caratterizzata da seri problemi psicologici e di approccio con l’esterno, tanto da giustificare due richieste di t.s.o. con diagnosi di malattia psichiatrica. Osservava che altrettanto serie difficoltà relazionali erano emerse dall’excursus sugli studi universitari, che C. non aveva completato presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Roma dopo il positivo superamento di tutti gli esami, per la sopravvenienza di un “blocco” psicologico al momento della preparazione della tesi.

Avendo C. in questo senso soddisfatto l’onere della prova a suo carico, la corte d’appello riteneva che l’ammontare dell’assegno dovesse essere rideterminato nel senso sopra esposto, tenuto conto della complessiva situazione di fatto rappresentata dall’effettivo bisogno dell’alimentando e dalle condizioni economiche e patrimoniali della madre, titolare di congrua pensione, sicuramente in parte adeguata al costo della vita, e proprietaria della casa di abitazione; riteneva infine non provata la ulteriore domanda di danni da violazione degli obblighi assistenziali.

4. Avverso la sentenza, pubblicata 1’11-11-2013 e non notificata, la P. ha proposto un nuovo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Si è costituito C. con controricorso, nel quale ha proposto ricorso incidentale pure sorretto da quattro motivi.

Al ricorso incidentale la P. ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale, la P. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la corte d’appello stravolto il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione. Sostiene che la cassazione era avvenuta in ragione della eclatante contraddizione della sentenza in quella sede impugnata, che aveva riconosciuto l’assegno alimentare nonostante l’attribuzione al figlio della responsabilità e volontarietà del mancato conseguimento di un’autonomia economica. L’accertamento che il mancato raggiungimento di una indipendenza economica del C. fosse dipeso da colpa, per non essersi egli posto nelle condizioni di conseguire un titolo di studio e di procurarsi un reddito, era stato già fatto dal giudice di primo grado e, in base alla sentenza di cassazione, avrebbe dovuto esser considerato coperto da giudicato. Donde l’impugnata sentenza avrebbe violato sia il principio di diritto sia il giudicato interno.

Col secondo motivo, il ricorrente denunzia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, avendo la corte d’appello dato rilievo a una serie di circostanze, arbitrariamente interpretate, che, quanto meno per il profilo attinente ai problemi psicologici e ai disturbi di natura psichiatrica, nemmeno il beneficiario aveva dedotto a fondamento della domanda.

Col terzo mezzo, sono ancora dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in ordine alla valutazione della capacità economica di essa ricorrente.

Col quarto motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, quanto alla statuizione in materia di spese processuali.

2. I primi tre motivi del ricorso principale, da esaminare unitariamente perchè tra loro connessi, sono infondati, e tanto determina l’assorbimento del quarto motivo.

3. La struttura chiusa del giudizio di rinvio rende necessario puntualizzare i termini della questione come emergenti dalla sentenza di questa Corte n. 21572 del 2006.

La sentenza, invero, ritenne infondati il primo e il quarto motivo del ricorso principale allora proposto da C. e accolse invece l’unico motivo del ricorso incidentale della P., con assorbimento degli ulteriori motivi – secondo e terzo – del ricorso principale, che erano stati proposti col fine di censurare il quantum del mantenimento stabilito (sotto il singolo profilo reddituale della pensione della madre) e la motivazione del giudice di merito sul decisivo punto delle condizioni personali del ricorrente.

Il ricorso incidentale venne accolto per la riscontrata non osservanza dell’art. 438 c.c., e quindi per l’errore di diritto allora commesso dal giudice d’appello per aver ritenuto sussistenti i presupposti dell’ assegno alimentare attesa “la incontestata inattività e la conseguente mancata produzione di un reddito che comportano la condizione di bisogno dell’istante e quindi l’obbligo alimentare del genitore superstite”.

Questa Corte affermò che la norma richiamata, nello stabilire che “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”, imponeva invece al giudice di valutare, in ordine all’an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi, mentre il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto di tale secondo, indispensabile requisito.

Al riguardo la cassazione fu pronunciata anche per la contraddittorietà della motivazione della sentenza sul punto della ritenuta sussistenza di un diritto agli alimenti, giacchè la duplice affermazione, da un lato, di condivisibilità della considerazione del primo giudice sulla insussistenza di un diritto dell’appellante al mantenimento, poichè l’età e le sue potenzialità lavorative inducevano ad attribuirgli la responsabilità del mancato espletamento di un’attività lavorativa, e, dall’altro, di esistenza dello stato di bisogno desunto dall’inattività del medesimo, non consentivano di individuare l’effettiva ratio decidendi.

4. Da tale specifico excursus, direttamente evincibile dalla sentenza di cassazione, è agevole desumere che nessun giudicato interno si è mai formato in termini ostativi alla riedizione del giudizio di merito nella sua più ampia latitudine, essendo stato rimesso alla sede del rinvio il compito di rivalutare l’intero materiale istruttorio sulla base del principio di diritto; il principio per cui “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, tanto che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata”.

5. La corte d’appello di Roma, mediante la sentenza in questa sede impugnata, si è uniformata al dianzi citato principio e ha svolto l’accertamento che si richiedeva. E’ giunta invero alla conclusione che la prova, di cui era onerato C., era stata fornita nei termini riportati in narrativa.

Consegue che una violazione del principio di diritto non è ravvisabile.

Deve invece osservarsi che tutte le critiche dalla ricorrente, veicolate a mezzo dei riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c., attengono alla valutazione degli elementi di prova, mentre va ribadito che la violazione dell’art. 115 può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che, al di fuori del caso di esplicita declaratoria di non doversi osservare la regola contenuta nella norma, il giudice si è determinato in base a prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. Non anche la violazione è ravvisabile ove invece si affermi – come nella sostanza la ricorrente afferma – che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento a alcune piuttosto che ad altre (v. tra le più recenti Cass. n. 11892-16).

Lo stesso vale per la supposta violazione dell’art. 116 c.p.c., confinata all’ipotesi – qui non dedotta – in cui il giudice di merito abbia disatteso l’afferente principio in difetto di una deroga normativa, ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un diverso regime.

Dalla mancanza nell’ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova è dato desumere che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento tutti gli elementi ritualmente acquisiti nel corso del processo. Il che è quanto la corte d’appello ha fatto nel caso di specie, esplicitamente menzionando gli elementi considerati nell’alveo della valutazione dei fatti a essa istituzionalmente rimessa.

6. Nè un sindacato sull’apprezzamento delle prove non legali è esercitabile da questa Corte suprema secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che la norma, nel testo che rileva rispetto alle sentenze pubblicate dopo il D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, attribuisce significato al solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che presenti carattere decisivo per il giudizio (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

Nulla di tutto questo caratterizza le attuali generiche doglianze della P. nel contesto dei motivi appena considerati.

7. Analogamente va disatteso il ricorso incidentale di C..

Può osservarsi che, col primo motivo di tale ricorso, è stata dedotta la nullità della sentenza derivante dal difetto di costituzione del giudice (art. 51 e 158 c.p.c.), in quanto il collegio, nella prima udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 31-5-2011, era stato presieduto da un magistrato (dr. Pandolfi) astenutosi. Si deduce inoltre che la ulteriore udienza del 20-12-2011 era stata afflitta da vizi di verbalizzazione, essendo stato il verbale sottoscritto dal magistrato astenuto, estraneo al collegio.

Il motivo è infondato sotto tutti i profili.

La causa risulta trattenuta in decisione all’udienza di discussione del 24-9-2013, fissata su richiesta dello stesso C. dopo le conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 20-12-2011.

La menzionata udienza del 20-12-2011 risulta a sua volta tenuta in rinnovazione dell’atto, quale conseguenza della nullità eccepita da C. in rapporto all’udienza precedente.

Correttamente dunque la corte d’appello ha affermato che la rinnovazione dell’atto aveva avuto effetto sanante in rapporto alla sentenza poi pronunciata dal collegio rettamente costituito.

La questione relativa alla sottoscrizione del verbale non rileva come causa di nullità, volta che la sentenza impugnata ha dato atto che l’errore materiale di sottoscrizione era stato successivamente corretto (come d’altronde lo stesso ricorrente ammette) a mezzo di successiva sottoscrizione da parte del magistrato che aveva in effetti presieduto il collegio.

Da questo punto di vista la sentenza non risulta pronunciata da magistrati diversi da quelli indicati nel verbale di udienza.

8. Il secondo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce la violazione degli artt. 147, 438 e 440 c.c. nella parte afferente la valutazione di adeguatezza dell’assegno alimentare, è inammissibile, giacchè la critica sostanzia un sindacato di fatto.

9. Egualmente inammissibile è il terzo motivo, col quale è stata dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alle condizioni personali del ricorrente e alla condotta da egli serbata nei confronti dei genitori: manca infatti del tutto l’indicazione del fatto storico controverso, e la sentenza è soggetta al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Il quarto motivo, che denunzia il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) per non avere la corte d’appello adeguatamente risposto sulle questioni concernenti l’esistenza di una transazione intercorsa tra le parti e sulla domanda di risarcimento dei danni da pregressi inadempimenti dei genitori è in parte inammissibile e in parte infondato.

La doglianza ripropone la stessa linea argomentativa che aveva caratterizzato il quarto motivo del ricorso a suo tempo proposto da C. avverso la sentenza originaria, per non avere neppure la sentenza resa in sede di rinvio tenuto conto delle domande concernenti la transazione tra le parti e il risarcimento dei danni.

Deve però obiettarsi che la questione afferente la transazione è stata già affrontata dalla sentenza di questa Corte n. 21572-06, e risolta con una pronuncia di inammissibilità motivata dall’esser stata la questione dedotta genericamente. Anche a sorvolare sull’effetto preclusivo da ciò derivante, si osserva che lo stesso livello di genericità caratterizza il presente mezzo in prospettiva di autosufficienza, stante che nulla è dato di apprezzare in ordine alle risultanze di contenuto e oggetto della ventilata transazione.

La doglianza relativa alla domanda di danni è infondata, avendo la corte d’appello reso la pronuncia mercè il rigetto della relativa pretesa.

11. Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati, con consequenziale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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