Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9414 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 22/05/2020), n.9414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1973/2015 R.G. proposto da:

FUTURENET GROUP S.R.L., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS),

rapp.ta e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv.to Pierluigi Fadel del Foro di Verona, elett. dom.ta presso

lo studio dell’avv. Cesare Gai in Roma, Via Sabotino n. 22;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rapp.ta e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, Sez.43 N. 2722/43/2014 depositata il 22 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Luigi Nocella;

Fatto

RILEVATO

che:

La Futurenet Group s.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Milano la cartella n. (OMISSIS), notificata dall’Agenzia delle Entrate di Milano (OMISSIS), con la quale questa aveva recuperato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis l’IVA relativa all’annualità 2007 nella misura di Euro 165.793,00. In particolare la ricorrente lamentava carenza di motivazione e violazione del contraddittorio per omessa indicazione del titolo della pretesa, se non che trattavasi di esito di controllo del modello IVA/2008; violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5; infine non ricorrenza di alcuna delle ipotesi di applicabilità delle norme richiamate dall’Agenzia.

Nel contraddittorio con l’Agenzia resistente, l’adìta CTP con sentenza N. 271/02/2012, accoglieva il ricorso; detta sentenza è stata riformata, sull’appello dell’Agenzia, dalla CTR della Lombardia con la sentenza oggi impugnata: i Giudici d’appello, premesso essere incontroverso che la Società aveva aderito al regime dell’IVA di gruppo nell’anno 2007, e “ogni altra eccezione superata”, hanno ritenuto che “i crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente delle società che aderiscono per la prima volta al gruppo non possono essere utilizzate dalla controllante in compensazione orizzontale, perchè non rappresentano un credito IVA di gruppo. E pertanto le eccedenze detraibili delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo, inclusa la capogruppo-controllante, risultante dalle dichiarazioni relative a periodi d’imposta anteriori non costituiscono un credito IVA di gruppo emergente dalla dichiarazione del gruppo presentata dalla società controllante”.

La Futurenet Group s.r.l. ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 7.01.2015 e depositato l’11.11.2015, fondato su unico motivo di censura.

L’Agenzia delle Entrate il 3.03.2015 ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del combinato disposto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, e del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, come risultante dalla modifica introdotta con la L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 63 e 64, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c: invero, sostiene la ricorrente, laddove la CTR ha dichiarato di applicare la normativa vigente che impedirebbe di estendere la compensazione c.d. orizzontale ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, ai crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni delle società entrate a far parte del gruppo per l’anno precedente a quello di detto ingresso, avrebbe fatto applicazione della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 244 del 2007, art. 1, comma 63, obliterando che, nell’istituire il divieto, il successivo comma 64 precisa che il precedente comma sarebbe applicabile soltanto a partire “dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008”, conseguendone la praticabilità del precedente regime in riferimento all’IVA dell’anno 2007, oggetto di causa.

La censura è fondata.

Non è controverso tra le parti che la Società ricorrente, in veste di capogruppo di altre società, aveva scelto l’opzione di liquidazione IVA di gruppo nel corso dell’esercizio 2007; e, secondo la tesi prospettata dall’Agenzia controricorrente, recepita dalla CTR nella sentenza impugnata, alla stregua della normativa vigente al momento della presentazione della denuncia IVA/2008 per l’esercizio 2007, essa non avrebbe potuto computare le eccedenze a credito maturate nell’esercizio precedente a quello al quale si riferiva l’imposta (2006), ostandovi il disposto della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 63, che, aggiungendo due periodi al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., aveva escluso che i soggetti che avevano aderito per la prima volta alla liquidazione di gruppo potessero avvalersi delle eccedenze detraibili maturate nel periodo precedente, essendo invece obbligato a ripetere dette somme mediante istanza di rimborso ai sensi del medesimo D.P.R., art. 30.

Come peraltro fondatamente sottolineato dalla Società ricorrente, il menzionato comma 63 è seguito dal comma 64, nel quale è precisato che “La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008”, così avendo inteso il legislatore consentire, in via di ultima deroga, la compensazione di tali eccedenze nella dichiarazione relativa all’anno 2007, di fatto già trascorso al momento della pubblicazione della legge. Orbene, nel mentre appare evidente che tale disposizione intenda riferirsi alle dichiarazioni IVA/2009 che sarebbero state presentate per le imposte dovute per l’esercizio 2008, appare chiara la volontà di applicare la nuova disciplina della liquidazione di gruppo a partire dalle imposte da liquidarsi per detto esercizio, nel quale la disciplina medesima entrava per la prima volta in vigore; e che il riportato comma 64 rappresentava una sorta di disciplina intertemporale finalizzata a coordinare la nuova normativa sostanziale della compensazione orizzontale con quella procedimentale della scelta del regime di denuncia per le società strutturate in gruppo (in tal senso questa Corte ha già, sia pure incidenter tantum, spiegato la funzione della disciplina transitoria in Cass. sez. V ord. 19.05.2017 n. 12642, nella quale è stato chiarito che nella nozione di “eccedenza detraibile” debbono ricomprendersi tutti i crediti IVA maturati prima dell’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, a prescindere dal periodo d’imposta nel quale i singoli crediti si sono originati; conf. Cass. sez. V ord. 5.10.2018 n. 24474).

La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, con il rinvio del giudizio alla CTR della Lombardia per nuovo esame alla stregua delle ragioni di accoglimento del motivo di ricorso, nonchè per la statuizione in ordine alle spese di lite, anche per la presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la statuizione anche sulle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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