Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9414 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8357-2009 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

ALBANI 8, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GENTILE FRANCESCO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4343/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/06/08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da F.G. contro l’Inps di maggiorazione della contribuzione per esposizione all’amianto. La Corte, ricordato che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente l’esposizione cd. qualificata solo per il periodo 30.1.1980-12.9.1987 (rapporto alle dipendenze della Tecnaval Ferbex s.r.l.), osservava che il lavoratore non aveva fornito la prova del superamento della soglia rilevante desumibile dai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992. Egli sostanzialmente aveva insistito nella tesi della non necessità di superamento di tale soglia e la prova testimoniale da lui chiesta era inidonea, attenendo a valutazioni interdette al testimone o limitandosi a fare riferimento solo al tipo di mansione e all’impiego di amianto, senza fornire indizi circa il superamento della soglia, sicchè ne conseguiva anche l’impossibilità di fare riferimento ad una c.t.u., riguardo alla cui non utilità del resto lo stesso appellante aveva ricordato che l’ambiente di lavoro ormai era mutato.

Il F. propone ricorso per cassazione a cui l’Inps resiste con controricorso.

Il motivo del ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è qualificabile come manifestamente infondato. Esso non contesta il riferimento da parte del giudice di merito all’esigenza di un’esposizione all’amianto superiore ad una certa soglia qualificata, desunta dal D.Lgs. n. 277 del 1991, e lamenta che non si siano presi in considerazione periodi eccedenti quelli indicati nella certificazione Inail e comunque ritenuti potenzialmente utili da parte del giudice di appello, però non censura con deduzioni specifiche di vizio di motivazione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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