Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9414 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33629/2018 proposto da:

O.E., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Angelone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno domiciliato in Roma presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.E., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego della protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sulla considerazione che ricorrono le condizioni per il riconoscimento 1) dello status di rifugiato poichè tenuto conto della situazione personale del richiedente, nonchè della situazione interna del paese di provenienza, sussiste il reale rischio di un danno grave alla sua persona in caso di rimpatrio; ovvero 2) della protezione sussidiaria, poichè tenuto conto della situazione personale del richiedente, le informazioni rese dalle fonti internazionali ed in particolare dal sito ministeriale (OMISSIS) attestano l’infiltrazione di cellule terroristiche nel sud ovest del paese che fanno temere un incremento delle violenze; ovvero 3) della protezione umanitaria poichè è di palmare evidenza che in caso di rimpatrio il richiedente subirebbe gli effetti dell’indiscriminata violenza che caratterizza la “difficilissima” situazione interna.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una comune valutazione di preliminare inammissibilità, poichè, nel palesare l’insoddisfazione del ricorrente per gli esiti del giudizio di merito, anelano unicamente ad una surrettizia rivalutazione del quadro fattuale della vicenda, a cui non è però ufficio di questa Corte procedere.

A fronte invero delle argomentazioni sviluppate a conforto del pronunciato diniego dal Tribunale, che ha nell’ordine rilevato la “palese estraneità dei motivi di espatrio rispetto ai presupposti dello status di rifugiato”, l’insussistenza alla luce del rapporto Amnesty International più aggiornato dei “presupposti per la concessione della protezione sussidiari non ravvisandosi nel paese di origine del ricorrente (Nigeria) e in particolare nella regione di provenienza (Edo State) situazioni paragonabili a quelli in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto interno”, ed, ancora, l’insussistenza dei “presupposti per la concessione della protezione umanitaria non risultando il richiedente affetto da stati patologici di rilievo nè presentando specifici caratteri di vulnerabilità”, le considerazioni che si leggono nel ricorso – pur in disparte che è demandato all’interprete operarne, in difetto di ogni indicazione circa i parametri violati, l’inquadramento nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – non evidenziano alcun contenuto critico, costituiscono la mera riproposizione di temi decisionali già esaminati e già sfavorevolmente vagliati dal decidente di merito e omettono qualsiasi confronto dialettico con le ragioni della decisione da questo enunciate, sicchè resta con ciò accertato che il ricorso ha mere finalità di rivisitazione degli esiti negativi della pregressa fase di giudizio.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e da parte del controricorrente ricorrente incidentale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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