Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9413 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8356-2009 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

ALBANI 8, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GENTILE FRANCESCO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5147/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14/07/08, depositata il 16/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da F. A. contro l’Inps di rivalutazione della contribuzione per esposizione all’amianto nell’espletamento delle mansioni di tornitore nel corso dei vari rapporti di lavoro nell’arco di tempo dal 1973 al 1998, accoglieva la domanda per il periodo 20.8.1973-12.9.1987.

Quanto alla delimitazione temporale, la Corte faceva riferimento al periodo di esposizione effettiva risultante dall’attestato dell’Inail.

Il F. ricorre per cassazione. L’Inps non si è costituito.

Il motivo del ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è qualificabile come manifestamente infondato. Esso non contesta il riferimento da parte del giudice di merito all’esigenza di un’esposizione all’amianto superiore ad una certa soglia qualificata, desunta dal D.Lgs. n. 277 del 1991, e lamenta che non si siano presi in considerazione periodi eccedenti quelli indicati nella certificazione Inail, però non censura con deduzioni specifiche di vizio di motivazione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, art. 42, comma 11, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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