Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9413 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9413 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 25509-2013 proposto da:

C:TANGO GRAZIA (CNCGRZ51P59E372Y) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDONE LUIGI giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8048440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
33-89-

Data pubblicazione: 08/05/2015

- resistente –

avverso il decreto n. 66/2013 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 19/03/2013, depositata il 20/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Grazia GANCIO adiva la Corte di appello di Campobasso per ottenere la
condanna del Ministero della giustizia al pagamento della equa riparazione del
danno non patrimoniale causato dalla durata non ragionevole (dal 19 luglio 1999
al 15 luglio 2000 per il primo grado, e non ancora definito l’appello dalla stessa
promosso con atto notificato il 28 ottobre 2002) del processo civile introdotto
avanti al Tribunale di Vasto dal Condominio Gabbiano Bianco che la aveva
convenuta e poi proseguito dinanzi alla Corte di appello dell’Aquila.
La Corte di appello di Campobasso con decreto del 20 marzo 2013 ha respinto il
ricorso in ragione della mancata indicazione di quale fosse il danno scaturito
dalla pendenza del giudizio presupposto, in mancanza di assolvimento del
dovere primario di allegazione della parte ricorrente, non configurabile un danno
in re ipsa.
Ricorre per cassazione la GANCIO, sulla base di un unico motivo, illustrato
anche da memoria ex art. 378 c.p.c..
L’intimato Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha
depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
Ric. 2013 n. 25509 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione

dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della CEDU, nonché vizio di
motivazione, in quanto la corte di merito appare pretendere in ordine alla
dimostrazione di un danno non patrimoniale una ulteriore prospettazione circa il
modo nel quale il danno conseguito dalla permanenza della controversia abbia

Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito si è infatti discostato dalla giurisprudenza ormai consolidata
di questa Corte secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata
del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 anche per le persone
giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo
correlato a turbamenti di carattere psicologico, è — alla luce dell’orientamento in
proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza
normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e
dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente
provoca alle persone la lunghezza eccessiva del processo. Sicché, pur dovendo
escludersi la configurabilita di un danno “in re ipsa” – ossia di un danno
automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata

determinato l’alterazionedello stato psichico.

ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre
che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che
facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente
(Cass. n. 7145 del 29 marzo 2006).
Conclusivamente il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio
alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, che nel
riesaminare la controversia si atterrà ai principi sopra esposti.

Ric. 2013 n. 25509 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-3-

H-

Ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c., rimette al giudice del rinvio anche la

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI- 2^ Sezione Civile, il 26
novembre 2014.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le

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