Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9412 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), A.V. (OMISSIS), M.

N. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FRANCESCO GENTILE 7, presso lo studio dell’avvocato DE FEIS DORIAN,

rappresentati e difesi dall’avvocato BALISTRERI LUCA giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TARANTO (OMISSIS) in persona del Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI

1, presso lo studio dell’avvocato DRAGONE VINCENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MIRAGLIA PAOLO giusta determinazione

dirigenziale del Comune di Taranto n. 123/2011;

– controricorrente –

e contro

CORINTO UNO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 349/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 14/10/2005, depositata il

15/11/2005, R.G.N. 24/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato MANCINI FULVIO per delega dell’Avvocato LUCA

BALISTRERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ Corinto Uno srl – alla quale il Comune di Taranto aveva ordinato, assumendosene l’onere economico, di ospitare, nell’albergo di sua proprieta’, le famiglie sfrattate per i periodi indicati – chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento del credito maturato in suo favore per l’espletamento di tale servizio.

Il Comune, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda.

Nel corso della fase istruttoria, al giudizio in corso era riunito altro giudizio proposto per ottenere la condanna al pagamento dell’ulteriore credito maturato per i successivi periodi di ospitalita’.

Inoltre, la societa’ attrice chiedeva, ed otteneva, di chiamare in causa gli amministratori ed i funzionari del Comune, ritenuti responsabili ex L. n. 144 del 1989, chiedendone la condanna in solido con l’Ente.

Si costituivano G.M., quale sindaco nel periodo in esame, G.F., capo settore della sicurezza sociale all’epoca, ed G.A., vice sindaco, chiedendo il rigetto delle domande nei loro confronti proposte, mentre restavano contumaci A.V. e M.N..

Il tribunale, all’esito della fase istruttoria, con sentenza del 16.1.2002, rigettava la domanda proposta nei confronti del Comune, accogliendola, invece, nei confronti degli altri convenuti.

Proponevano autonomi appelli, poi riuniti, G.A. e G.M., e A.V. e M.N. chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si costituivano il Comune di Taranto e la srl Corinto Uno, che proponeva anche appello incidentale chiedendo la condanna dello stesso Comune, in via esclusiva od in solido con gli altri convenuti, al pagamento delle somme determinate dal consulente tecnico d’ufficio.

La Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 15.11.2005, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale proposto da G.M., condannandolo al pagamento di un minore somma; e rigettava gli altri appelli proposti in via principale ed incidentale.

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, G.A., G.M., A.V. e M.N..

Resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di Taranto.

L’altra intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione e’ stato proposto per impugnare una sentenza depositata in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto la norma dell’art. 366 bis c.p.c., inapplicabile, quindi, nella specie.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il difetto e/o insufficienza della motivazione.

Con il secondo motivo denunciano il difetto di individuazione della normativa applicabile, violazione e mancata ovvero falsa applicazione degli artt. 1711, 1188 c.c., nonche’ del D.L. 22 marzo 1989, n. 66, convertito nella L. n. 144 del 1989 e della L. 15 marzo 1991, n. 80.

I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi avanzate, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.

E’ dato pacifico che tra il Comune di Taranto e la societa’ Corinto Uno srl non sia intercorso alcun contratto, nella forma scritta ad substantiam, che impegnasse il primo nei confronti della seconda, per l’ospitalita’ alle famiglie di sfrattati concessa su richiesta, esclusivamente verbale, da parte dei singoli amministratori dell’Ente.

La tesi degli odierni ricorrenti e’ che l’intervenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio avrebbe determinato l’assunzione, da parte del Comune, della spesa relativa alla sistemazione di quelle famiglie, anche per i periodi per i quali tale riconoscimento non era intervenuto.

La Corte di merito, al riguardo, ribadita la mancanza di un atto scritto con effetto vincolante per la pubblica amministrazione, sottolinea che ” non ha valore decisivo suppletivo l’esistenza di una prassi tanto consolidata quanto inopportuna del comune che, quando si presentava l’emergenza sfrattati, ricorreva a provvedimenti tampone con denaro pubblico senza affrontare per tempo il fenomeno, niente affatto imprevedibile. Prassi che evidentemente, per l’ente convenuto, forse anche per altri, e’ proseguita per anni, in nome del principio piuttosto elastico di urgenza, fino alla L. n. 144 del 1989, che ha introdotto regole piu’ attente e, soprattutto, incidenti sulla responsabilita’ patrimoniale personale di sindaci e funzionari, a volta amministratori poco attenti alle pubbliche risorse”.

Riconosce, quindi che “la continuazione per anni del servizio chiesto alla Corinto non aveva dato luogo a un unico rapporto nascente nel 1981, bensi’ a numerosi e distinti rapporti negoziali, aventi causa negli ordini o nelle delibere, diversi, firmati dai diversi convenuti, o da altri funzionar non coinvolti nella vicenda, pur se a favore quasi sempre delle stesse famiglie”; aggiungendo che il Comune “quando il legislatore introdusse nuove regole, non pago’ piu’ il servizio che la Corinto continuava a rendere, pur pagato, fino al 1989, senza obiezioni”.

Si evince, ancora dalla sentenza impugnata, che con scrittura del 6.7.191 la Corinto Uno srl transigeva con il Comune il credito relativo all’ospitalita’ in favore delle famiglie dal 1988 al 12.6.1990.

Alla stessa societa’, poi, erano riconosciute dal primo giudice ulteriori somme – al di fuori della detta scrittura transattiva – per il servizio relativo ai periodi 25.6 – 23.9.1990 e 23.9.1990 – 2.5.1991.

Regolare contratto, poi, fra Comune e Corinto Uno srl, era concluso il 2.5.1991.

Ora, al di la’ del riconoscimento fuori bilancio intervenuto da parte del Comune – con delibera di pagamento di debiti fuori bilancio n. 1581 del 2 agosto 1990, dell’ospitalita’ in albergo dal 1 agosto 1989 al 30 giugno 1990 – ed alle somme successivamente attribuite alla Corinto Uno srl in via transattiva ed in via giudiziale, deve sottolinearsi – a conferma della correttezza della decisione impugnata e della motivazione adottata – quanto segue.

Il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunita’ montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 24 (conv, con modif., nella L. 24 aprile 1989, n. 144) e del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis (conv., con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da parte della P.A., ne’ introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi, senza la forma scritta prescritta – appunto per i contratti conclusi iure privatorum dalla P.A. – ad substantiam.

Un tale riconoscimento, quindi, presuppone necessariamente l’esistenza di un’obbligazione validamente assunta dall’ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non puo’ costituire esso stesso fonte di obbligazione (cosi’ anche Cass. 5.2.2007 n. 2489; Cass. 25.5.2005 n. 11021; v. anche Cass. 14.12.2006 n. 26826).

Nella specie, in mancanza di un valido rapporto contrattuale fra P.A. e societa’ per mancanza del relativo atto scritto, il Comune ha riconosciuto, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, in sostanza, l’utilita’ della prestazione fino al 1990 resa dalla societa’: ma cio’ in esclusiva applicazione della disposizione contenuta nel D.L. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989, il quale, dopo aver previsto la diretta responsabilita’ dell’amministratore o del funzionario che abbia consentito l’acquisizione di beni e servizi per conto dell’ente in violazione della procedura di assunzione degli impegni di spesa dallo stesso decreto regolata, ha ammesso, all’art. 24, la possibilita’ di sanatoria delle situazioni pregresse attraverso una iniziativa, da parte dell’ente, intesa a definire con atti unilaterali di riconoscimento, le situazioni debitorie fuori bilancio (v. anche Cass. 21.5.2002 n. 7422).

Nessun altro atto di riconoscimento avrebbe potuto successivamente porre in essere il Comune; ed in questo caso l’eventuale rapporto contrattuale sarebbe dovuto intercorrere – cosi’ come riconosciuto dalla Corte di merito – unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che aveva autorizzato la prestazione.

E’ destituita, quindi, di’ fondamento la censura che muovono gli odierni ricorrenti, in base alla quale nessun impedimento vi sarebbe stato a che il Comune riconoscesse l’utilita’ della prestazione resa dalla societa’ Corinto Uno srl anche per il periodo 12.6.1990 – 2.5.1991.

Peraltro, deve ulteriormente sottolinearsi che – come affermano gli stessi ricorrenti (pag. 18-19 del ricorso) in quest’ultimo periodo, gli stessi non erano piu’ nemmeno amministratori del Comune di Taranto.

Pertanto, anche sotto questo aspetto, la censura sarebbe priva di fondamento, per non rivestire piu’, all’epoca, la qualifica di amministratori dell’Ente.

Ne’ puo’ essere seguita – ma nemmeno esaminata – la tesi esposta con il secondo motivo secondo cui essi, nel periodo 12.6.1990 – 2.5.1991 avrebbero agito “in qualita’ di rappresentanti del Comune – quindi in qualita’ di mandatari ex lege -, inizialmente sprovvisti dei poteri propri del mandato e successivamente riconosciuti come provvisti dei poteri grazie all’atto di ratifica sananate” (pag. 23 del ricorso).

Trattasi di questione nuova, non affrontata nei precedenti gradi di giudizio; come tale inammissibile in questa sede.

Ne’ i ricorrenti, al fine di superare il rilievo di inammissibilita’, deducono in quali atti del giudizio di merito sarebbe stata trattata, e neppure ne riproducono il tenore in ricorso; con cio’ violando anche il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Peraltro, il richiamo alle norme del mandato sarebbe destituito di fondamento, per non trovare applicazione, nella specie, il mandato di tipo privatistico, ma, semmai, – ove ricorressero i presupposti di legge – l’istituto peculiare di diritto pubblico della delegazione amministrativa e la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (v. anche Cass. 4.8.2010 n. 18062; Cass. 3.9.2010 n. 19037).

Conclusivamente, il ricorso e’ rigettato.

La particolarita’ delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese fra le parti costituite.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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